Disegno di legge regionale, n. 5331.
Individuazione, ai sensi della legge 8 giungo 1990 n. 142,
delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in
materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi
delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive
modificazioni ed integrazioni. 1. Ai sensi degli articoli 3 e 14 della legge 8 giugno 1990 n.
142, ferme restando le competenze stabilite dai decreti
legislativi 27 gennaio 1992 nn. 132 e 133, la presente legge
individua gli interessi provinciali e comunali in materia di
rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di
cui alla legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni
ed integrazioni. 1. Sono di interesse provinciale, ai sensi dell'art. 14, comma
1, lettera g) della legge n. 142/90, tutti gli scarichi nelle
acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo ad eccezione degli
scarichi di interesse comunale cosi' come definiti al comma 2.
Spettano, pertanto, alle Province le funzioni amministrative in
tema di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi di
interesse provinciale. 1. Restano ferme le competenze attribuite ai Comuni, singoli o
associati, in materia di rilevamento, disciplina e controllo
degli scarichi in pubbliche fognature ai sensi della legge n.
319/76 e successive modificazioni ed integrazioni. 1. Le Province esercitano le funzioni amministrative di cui alla
presente legge a partire dal 1 luglio 1993. Fino a tale data le
predette funzioni amministrative sono esercitate secondo la
legislazione vigente. 1. Le Province e i Comuni, nel rispetto della legge n. 319/76 e
successive modificazioni ed integrazioni, si avvalgono, per
l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge,
dell'apporto tecnico dei Servizi di Igiene Pubblica delle
UU.SS.SS.LL. territorialmente competenti e dei loro Laboratori
di Sanita' Pubblica.
(Finalita' della legge)
(Scarichi in acque superficiali, sul suolo e nel
sottosuolo)
2. Sono di interesse comunale tutti gli scarichi nelle acque
superficiali, sul suolo e nel sottosuolo provenienti dagli
insediamenti di cui alla lettera b) art. 1 quater L. 8 ottobre
1976 n. 690 con esclusione di tutti gli scarichi comunque
provenienti da insediamenti o complessi produttivi. Spettano,
pertanto, ai Comuni le funzioni amministrative in tema di
rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi di interesse
comunale.
(Scarichi in pubbliche fognature)
(Inizio esercizio delle funzioni)
(Supporto tecnico delle Unita' Sanitarie Locali)