Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5331.

Individuazione, ai sensi della legge 8 giungo 1990 n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.
(Finalita' della legge)

1. Ai sensi degli articoli 3 e 14 della legge 8 giugno 1990 n. 142, ferme restando le competenze stabilite dai decreti legislativi 27 gennaio 1992 nn. 132 e 133, la presente legge individua gli interessi provinciali e comunali in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.
(Scarichi in acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo)

1. Sono di interesse provinciale, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera g) della legge n. 142/90, tutti gli scarichi nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo ad eccezione degli scarichi di interesse comunale cosi' come definiti al comma 2. Spettano, pertanto, alle Province le funzioni amministrative in tema di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi di interesse provinciale.
2. Sono di interesse comunale tutti gli scarichi nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo provenienti dagli insediamenti di cui alla lettera b) art. 1 quater L. 8 ottobre 1976 n. 690 con esclusione di tutti gli scarichi comunque provenienti da insediamenti o complessi produttivi. Spettano, pertanto, ai Comuni le funzioni amministrative in tema di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi di interesse comunale.

Art. 3.
(Scarichi in pubbliche fognature)

1. Restano ferme le competenze attribuite ai Comuni, singoli o associati, in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi in pubbliche fognature ai sensi della legge n. 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.
(Inizio esercizio delle funzioni)

1. Le Province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge a partire dal 1 luglio 1993. Fino a tale data le predette funzioni amministrative sono esercitate secondo la legislazione vigente.

Art. 5.
(Supporto tecnico delle Unita' Sanitarie Locali)

1. Le Province e i Comuni, nel rispetto della legge n. 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni, si avvalgono, per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, dell'apporto tecnico dei Servizi di Igiene Pubblica delle UU.SS.SS.LL. territorialmente competenti e dei loro Laboratori di Sanita' Pubblica.