Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 31 agosto 1993, n. 47.

Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina.

(B.U. 8 settembre 1993, n. 36)

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.
(Addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano)

1. L'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158 ed istituita e disciplinata dal Capo II del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, ed al comma 5 del decreto legge 19 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e' fissata in misura pari alla meta' del corrispondente tributo erariale e comunque non superiore a lire 50 al metro cubo di gas erogato.

Art. 2.
(Imposta regionale sulla benzina)

1. E' istituita l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, prevista dall'articolo 6, lettera c), della legge 158/1990 ed al Capo III del decreto legislativo n. 398/1990.

Art. 3.
(Determinazione dell'imposta)

1. L'imposta e' dovuta nella misura massima consentita dalla legge 158/1990, dai soggetti consumatori della benzina ed e' riscossa dal soggetto erogatore che deve versarla alla Regione Piemonte, entro 30 giorni dall'introito della somma, sulla base dei quantitativi erogati risultanti dal registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 del decreto legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474.

Art. 4.
(Accertamento, versamento, sanzioni: rinvio)

1. Le modalita' di accertamento, le sanzioni, le indennita' di mora e gli interessi verranno disposti, con successiva legge regionale, nel rispetto dei limiti previsti dai principi delle leggi dello Stato.

Art. 5.
(Decorrenza)

1. Le disposizioni previste dalla presente legge in merito all'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano entrano in vigore il 1° gennaio 1994.
2. Le disposizioni previste dalla presente legge in merito all'imposta regionale sulla benzina entrano in vigore il 1° gennaio 1994, sempreche' a tale data siano state emanate e siano entrate in vigore le disposizioni regionali previste dal precedente articolo 4.