Disegno di legge regionale, n. 5381.
Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di
consumo sul gas metano e istiuzione dell'imposta regionale sulla
benzina. 1. L'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano
usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese
industriali, prevista dall'art. 6 lettera b) della legge 14 giugno
1990, n. 158 ed istituita e disciplinata dal capo II del decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e' fissata in lire 40 al metro
cubo di gas erogato. 1. E' istituita l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione,
prevista dall'art. 6, lettera c) della legge 14 giugno 1990, n. 158
ed al capo III del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398. 1. Le disposizioni previste dalla presente legge entrano in vigore
il 1. gennaio 1994.
(Addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas
metano)
(Imposta regionale sulla benzina)
2. L'aliquota dell'imposta e' fissata in lire 30 al litro.
(Decorrenza)