Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5381.

Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e istiuzione dell'imposta regionale sulla benzina.

Art. 1, 2, 3

Art. 1.
(Addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano)

1. L'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali, prevista dall'art. 6 lettera b) della legge 14 giugno 1990, n. 158 ed istituita e disciplinata dal capo II del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e' fissata in lire 40 al metro cubo di gas erogato.

Art. 2.
(Imposta regionale sulla benzina)

1. E' istituita l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, prevista dall'art. 6, lettera c) della legge 14 giugno 1990, n. 158 ed al capo III del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398.
2. L'aliquota dell'imposta e' fissata in lire 30 al litro.

Art. 3.
(Decorrenza)

1. Le disposizioni previste dalla presente legge entrano in vigore il 1. gennaio 1994.