Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 3 agosto 1993, n. 37.

Cessione degli alloggi siti in Tortona, in via Matteotti n. 13, gia' di proprieta' del disciolto Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi.

(B.U. 11 agosto 1993, n. 32)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.

1. I profughi che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino titolari di contratti di locazione semplice di alloggi siti in Tortona, via Matteotti n. 13, gia' di proprieta' dell'Ente Nazionale Lavoratori Rimpatriati e Profughi, possono chiedere, entro sei mesi dalla stessa data, il riscatto in proprieta' dell'alloggio locato o la trasformazione della locazione semplice in contratto con patto di futura vendita.
2. Le domande precedentemente inoltrate per l'esercizio della facolta' di cui al comma 1, devono essere, a cura degli assegnatari, confermate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata conferma fa decadere l'interessato da ogni diritto.

Art. 2.

1. L'Agenzia Territoriale per la Casa (A.T.C.) di Alessandria e' autorizzata a compiere, in nome e per conto della Regione, tutti gli atti inerenti alla cessione in proprieta' ed alla trasformazione della locazione semplice in contratto con patto di futura vendita degli alloggi facenti parte dell'immobile sito in Tortona, via Matteotti n. 13, con l'osservanza di quanto previsto dalla presente legge.
2. L'A.T.C. di Alessandria, alla quale vanno indirizzate le domande e le conferme di cui all'articolo 1, accerta, in capo ai soggetti che intendano avvalersi della facolta' prevista all'articolo 1, comma 1, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 35 della legge 26 dicembre 1981, n. 763.
3. Agli effetti della presente legge i componenti del nucleo familiare come definito dall'articolo 2, terzo comma, della legge regionale 1° dicembre 1984, n. 64, subentrati all'originario titolare nel contratto di locazione, sono equiparati ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 3.

1. Il prezzo e le condizioni di cessione in proprieta' degli alloggi sono determinati sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il valore venale degli alloggi e' determinato prendendo come riferimento il momento di entrata in vigore della presente legge.
3. Nel caso di cessione con pagamento rateale del prezzo, l'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, e' estesa all'iscrizione ipotecaria, nonche' al rilascio della finale quietanza con conseguente assenso alla cancellazione dell'ipoteca.

Art. 4.

1. Il prezzo e le condizioni dell'assegnazione degli alloggi con patto di futura vendita sono determinati con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 35 del testo unico per l'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Art. 5.

1. Alle cessioni di cui alla presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 28, commi settimo, ottavo, nono e undicesimo, della legge 513/1977 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 35 del T.U. per l'edilizia popolare ed economica approvato con R.D. 1165/1938.

Art. 6.

1. Le somme derivanti all'A.T.C. di Alessandria dal compimento degli atti previsti dalla presente legge sono destinate alle finalita' di cui all'articolo 25, comma terzo, lettere b) e c), della legge 513/1977, secondo le procedure previste dall'ultimo comma dello stesso articolo.