Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5117.

Cessione degli alloggi siti in Tortona, in via Matteotti n. 13 gia' di proprieta' del disciolto Ente Nazionale Lavoratori rimpatriati e profughi.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.

1. I profughi che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino titolari di contratti di locazione semplice di alloggi siti in Tortona, Via Matteotti n. 13, gia' di proprieta' dell'Ente Nazionale Lavoratori Rimpatriati e Profughi, possono chiedere entro sei mesi dalla stessa data, il riscatto in proprieta' dell'alloggio locato o la trasformazione della locazione semplice in contratto con patto di futura vendita.
2. Le domande precedentemente inoltrate per l'esercizio della facolta' di cui al comma primo, devono essere, a cura degli assegnatari, confermate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata conferma fa decadere l'interessato da ogni diritto.

Art. 2.

1. L'Istituto Autonomo Case Popolari di Alessandria e' autorizzato a compiere, in nome e per conto della Regione, tutti gli atti inerenti alla cessione in proprieta' ed alla trasformazione della locazione semplice in contratto con patto di futura vendita degli alloggi facenti parte dell'immobile sito in Tortona, via Matteotti n. 13, con l'osservanza di quanto previsto dalla presente legge.
2. L'Istituto Autonomo Case Popolari di Alessandria, al quale vanno indirizzate le domande e le conferme di cui ai commi primo e secondo dell'art. 1, accerta, in capo ai soggetti che intendano avvalersi della facolta' prevista dal comma primo dell'art. 1 la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 35 della Legge 26 dicembre 1981 n. 763.
3. Agli effetti della presente legge i componenti del nucleo familiare come definito dal terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 1. dicembre 1984 n. 64 subentrati all'originario titolare nel contratto di locazione sono equiparati ai soggetti di cui al comma primo dell'art. 1.

Art. 3.

1. Il prezzo e le condizioni di cessione in proprieta' degli alloggi sono determinati sulla base delle disposizioni di cui all'art. 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il valore venale degli alloggi e' determinato prendendo come riferimento il momento di entrata in vigore della presente legge.
3. Nel caso di cessione con pagamento rateale del prezzo, l'autorizzazione di cui al comma primo dell'art. 2 e' estesa all'iscrizione ipotecaria, nonche' al rilascio della finale quietanza con conseguente assenso alla cancellazione dell'ipoteca.

Art. 4.

1. Il prezzo e le condizioni dell'assegnazione degli alloggi con patto di futura vendita sono determinati con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 35 del T.U. 28 aprile 1938 n. 1165.

Art. 5.

1. Alle cessioni di cui alla presente legge si applicano le disposizioni dell'art. 28 commi settimo, ottavo, nono e undicesimo della legge 8 agosto 1977, n. 513 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 35 del T.U. 28 aprile 1938 n. 1165.

Art. 6.

1. Le somme derivanti all'Istituto Autonomo Case Popolari di Alessandria dal compimento degli atti previsti dalla presente legge sono destinate alle finalita' di cui al comma terzo, lett. b) e c), dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, secondo le procedure previste dall'ultimo comma dello stesso articolo.