Disegno di legge regionale, n. 5117.
Cessione degli alloggi siti in Tortona, in via Matteotti n. 13 gia'
di proprieta' del disciolto Ente Nazionale Lavoratori rimpatriati e
profughi. 1. I profughi che alla data di entrata in vigore della presente legge
risultino titolari di contratti di locazione semplice di alloggi siti
in Tortona, Via Matteotti n. 13, gia' di proprieta' dell'Ente Nazionale
Lavoratori Rimpatriati e Profughi, possono chiedere entro sei mesi
dalla stessa data, il riscatto in proprieta' dell'alloggio locato o la
trasformazione della locazione semplice in contratto con patto di
futura vendita. 1. L'Istituto Autonomo Case Popolari di Alessandria e' autorizzato a
compiere, in nome e per conto della Regione, tutti gli atti inerenti
alla cessione in proprieta' ed alla trasformazione della locazione
semplice in contratto con patto di futura vendita degli alloggi
facenti parte dell'immobile sito in Tortona, via Matteotti n. 13, con
l'osservanza di quanto previsto dalla presente legge. 1. Il prezzo e le condizioni di cessione in proprieta' degli alloggi
sono determinati sulla base delle disposizioni di cui all'art. 28
della legge 8 agosto 1977, n. 513 e successive modificazioni ed
integrazioni. 1. Il prezzo e le condizioni dell'assegnazione degli alloggi con
patto di futura vendita sono determinati con l'osservanza delle
disposizioni di cui all'art. 35 del T.U. 28 aprile 1938 n. 1165. 1. Alle cessioni di cui alla presente legge si applicano le
disposizioni dell'art. 28 commi settimo, ottavo, nono e undicesimo
della legge 8 agosto 1977, n. 513 e successive modificazioni ed
integrazioni e dell'art. 35 del T.U. 28 aprile 1938 n. 1165. 1. Le somme derivanti all'Istituto Autonomo Case Popolari di
Alessandria dal compimento degli atti previsti dalla presente legge
sono destinate alle finalita' di cui al comma terzo, lett. b) e c),
dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, secondo le procedure
previste dall'ultimo comma dello stesso articolo.
2. Le domande precedentemente inoltrate per l'esercizio della
facolta' di cui al comma primo, devono essere, a cura degli
assegnatari, confermate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. La mancata conferma fa decadere l'interessato da
ogni diritto.
2. L'Istituto Autonomo Case Popolari di Alessandria, al quale vanno
indirizzate le domande e le conferme di cui ai commi primo e secondo
dell'art. 1, accerta, in capo ai soggetti che intendano avvalersi
della facolta' prevista dal comma primo dell'art. 1 la sussistenza
delle condizioni di cui all'art. 35 della Legge 26 dicembre 1981 n.
763.
3. Agli effetti della presente legge i componenti del nucleo
familiare come definito dal terzo comma dell'art. 2 della legge
regionale 1. dicembre 1984 n. 64 subentrati all'originario titolare
nel contratto di locazione sono equiparati ai soggetti di cui al comma
primo dell'art. 1.
2. Il valore venale degli alloggi e' determinato prendendo come
riferimento il momento di entrata in vigore della presente legge.
3. Nel caso di cessione con pagamento rateale del prezzo,
l'autorizzazione di cui al comma primo dell'art. 2 e' estesa
all'iscrizione ipotecaria, nonche' al rilascio della finale quietanza
con conseguente assenso alla cancellazione dell'ipoteca.