Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 23 giugno 1993, n. 30.

Modifica della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 'Norme sulla previdenza e l'indennita' di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte '.

(B.U. 30 giugno 1993, n. 26)

Art. 1

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 20 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9, e' inserito il seguente articolo 20 bis:
"Articolo 20 bis (Anticipazione dell'indennita' di fine mandato)
1. Il Consigliere regionale, che abbia esercitato il mandato per un periodo di almeno trenta mesi e che per tale periodo abbia versato i contributi obbligatori, di cui all'articolo 21, comma primo, della presente legge, ha facolta' di richiedere la corresponsione anticipata dell'indennita' di fine mandato.
2. La misura dell'anticipazione non puo' superare il 75 per cento di quanto il Consigliere avrebbe diritto di ottenere in caso di cessazione del mandato consiliare alla data della richiesta dell'anticipazione medesima.
3. L'anticipazione, approvata dall'Ufficio di Presidenza, puo' essere ottenuta una sola volta.
4. Al termine definitivo del mandato consiliare, sulla percentuale dell'indennita' di fine mandato corrisposta anticipatamente non si effettua adeguamento".