Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Proposta di legge regionale, n. 5359.

Modifica della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 'Norme sulla Previdenza e l'indennita'' di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte.

Presentata da GOGLIO GIUSEPPE, MONTABONE RENATO, MONTICELLI ANTONIO, PORCELLANA FRANCESCO LUIGI, SEGRE ANNA, SPAGNUOLO CARLA.

Art. 1

Art. 1.

1. Dopo l'art. 20 della legge regionale 23/1/1984, n. 9 e' inserito il seguente articolo:
Articolo 20 bis (anticipazione dell'indennita' di fine mandato) 1. Il consigliere regionale che abbia esercitato il mandato per un periodo di almeno 30 mesi e per tale periodo abbia versato i contributi obbligatori di cui all'art. 21, comma primo della presente legge, puo' richiedere all'Ufficio di Presidenza la corresponsione anticipata dell'indennita' di fine mandato in misura non superiore al 75 per cento di quanto avrebbe diritto in caso di cessazione del mandato consiliare alla data della richiesta.
2. La richiesta e' approvata dall'Ufficio di Presidenza.
3. L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta.
4. Sulla percentuale corrisposta anticipatamente non si effettua adeguamento al termine definitivo del mandato.