Proposta di legge regionale, n. 5359.
Modifica della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 'Norme sulla
Previdenza e l'indennita'' di fine mandato dei Consiglieri regionali
del Piemonte. 1. Dopo l'art. 20 della legge regionale 23/1/1984, n. 9 e' inserito
il seguente articolo:
Art. 1
Articolo 20 bis (anticipazione dell'indennita' di fine mandato)
1. Il consigliere regionale che abbia esercitato il mandato per un
periodo di almeno 30 mesi e per tale periodo abbia versato i
contributi obbligatori di cui all'art. 21, comma primo della
presente legge, puo' richiedere all'Ufficio di Presidenza la
corresponsione anticipata dell'indennita' di fine mandato in misura
non superiore al 75 per cento di quanto avrebbe diritto in caso di
cessazione del mandato consiliare alla data della richiesta.
2. La richiesta e' approvata dall'Ufficio di Presidenza.
3. L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta.
4. Sulla percentuale corrisposta anticipatamente non si effettua
adeguamento al termine definitivo del mandato.