Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 14 giugno 1993, n. 28.

Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati.

(B.U. 23 giugno 1993, n. 25)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Titolo I. Disposizioni generali

Art. 1.
(Finalita')

1. Nell'ambito delle competenze regionali e nel rispetto della vigente normativa statale, la Regione Piemonte interviene con misure straordinarie per favorire la nascita di imprenditorialita' individuale e collettiva, al fine di valorizzare la professionalita' dei lavoratori e delle lavoratrici di cui all'articolo 3, e favorire l'inserimento occupazionale dei soggetti di cui agli articoli 13 e 15.

Art. 2.
(Obiettivi)

1. Al fine di realizzare le finalita' di cui all'articolo 1, la Regione Piemonte:
a) favorisce, tramite la concessione di contributi, di finanziamenti agevolati e l'erogazione di servizi, la nascita e lo sviluppo di nuove imprese mediante il recupero e la valorizzazione delle competenze e capacita' tecniche e professionali dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti in processi di crisi industriale e a cui siano applicate le norme previste in materia di mobilita' dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 e dalle successive norme di integrazione e modificazione;
b) favorisce, al fine di ridurre gli squilibri esistenti nel mercato regionale del lavoro, l'incentivazione alla creazione di nuovi posti di lavoro rivolti ai soggetti appartenenti alle fasce piu' deboli e svantaggiate, tramite la concessione di contributi alle imprese e agli Enti pubblici economici;
c) promuove la progettazione di azioni positive tendenti allo sviluppo dell'occupazione femminile ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, della legge 25 febbraio 1992, n. 215 e della legge regionale 29 ottobre 1992, n. 43;
d) favorisce la presentazione di progetti di ricollocazione di lavoratori e lavoratrici in CIGS e iscritti nelle liste di mobilita'.

Titolo II. Promozione, sostegno e diffusione di nuove iniziative imprenditoriali

Capo I. Tipologia degli interventi

Art. 3.
(Destinatari degli interventi)

1. Possono essere ammesse ai benefici del presente titolo, secondo le modalita' indicate negli articoli seguenti , le imprese individuali, le societa' di persone o le societa' di capitali, le cooperative, operanti nei settori produttivi di competenza regionale, costituite da:
a) lavoratori e lavoratrici posti in lista di mobilita' ai sensi dell'articolo 6 della legge 223/91 e dalle successive norme di integrazione e modificazione;
b) emigrati piemontesi cosi' come definiti dall'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
2. Possono essere soci delle societa' di capitali o di persone, delle cooperative, di cui al comma 1, i lavoratori e le lavoratrici posti in pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 27 della legge 223/91 e successive integrazioni. Sono comunque fatti salvi i criteri di non cumulabilita' tra pensione e retribuzione o reddito da lavoro autonomo previsti dalla normativa vigente.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunque residenti in Piemonte.
4. Nel caso di societa' di persone o di imprese cooperative, almeno il 60% dei soci deve essere in una delle condizioni previste alle lettere a) e b) oppure nelle condizioni di cui al comma 2.
5. Nel caso di societa' di capitali o di imprese cooperative, almeno l'80% del capitale deve essere sottoscritto dai soggetti di cui alle lettere a) e b) oppure di cui al comma 2.
6. Le imprese e societa' devono avere sede legale, amministrativa e prevalente attivita' produttiva nella Regione.
7. La composizione societaria delle imprese beneficiarie deve permanere anche nei tre anni successivi alla data di concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Pertanto, in tale periodo, i soci eventualmente dimissionari dovranno essere sostituiti con altri parimenti in possesso dei requisiti di legge e l'apporto di capitale dovra' rispettare la percentuale prevista; in caso di inadempienza i benefici di legge saranno revocati.
8. Sono escluse dalla applicazione del Titolo II della presente legge le imprese relative al commercio al dettaglio e ai servizi di ristorazione ed, in genere, di somministrazione di alimenti e bevande.
Sono comunque escluse le imprese di servizi a scarso contenuto tecnologico.

Art. 4.
(Contributi)

1. La Giunta regionale, per favorire la costituzione di nuove imprese da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, attua i seguenti interventi:
a) concessione di contributi relativi alle spese per la predisposizione del progetto di impresa, la costituzione dell'impresa, fino ad un importo massimo di Lire 25 milioni e comunque non oltre il 50% della spesa ritenuta ammissibile;
b) concessione di contributi relativi alle spese per i servizi di assistenza tecnica e gestionale nel primo anno di esercizio dell'impresa di cui all'articolo 8 fino ad un importo massimo di Lire 10 milioni e comunque non oltre il 50% della spesa ritenuta ammissibile;
c) concessione di finanziamenti a tasso agevolato, fino ad un massimo di Lire 200 milioni, ridotto a Lire 100 milioni per le societa' di capitali, e comunque non oltre il 50% della spesa ritenuta ammissibile, per la realizzazione degli investimenti relativi all'acquisizione di macchinari, impianti, attrezzature ed automezzi; all'attivazione o adeguamento degli impianti tecnici e dei locali necessari per l'esercizio dell'attivita'.
2. I contributi per le spese di cui al comma 1, lettera a), sono erogati secondo modalita' stabilite dalla Giunta regionale con la delibera di ammissione.
3. La concessione dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1, lettera c), e' regolata mediante convenzione con Finpiemonte S.p.A. cui e' affidata la gestione.
4. La Giunta regionale puo' effettuare, nel corso dei tre anni successivi alla presentazione della domanda, ulteriori verifiche sullo stato di attuazione dei progetti presentati, richiedendo alle imprese beneficiarie informazioni, presentazioni di documenti e disponendo, se necessario, appositi controlli.
5. La Giunta regionale puo' disporre inoltre la cessazione e/o la revoca dei benefici in caso di gravi inadempienze delle imprese beneficiarie ovvero se i contributi ed i finanziamenti concessi non sono stati utilizzati conformemente alle finalita' indicate nei progetti di cui all'articolo 6 ed alle modalita' fissate dalla Giunta regionale nella delibera di concessione, o risulti comunque impossibile il loro utilizzo per l'attuazione di tali progetti.

Art. 5.
(Fondo di garanzia)

1. Al fine di favorire l'accesso al credito a breve e medio termine da parte delle imprese di cui all'articolo 3, la Giunta regionale e' autorizzata a stipulare con Finpiemonte S.p.A., entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, una convenzione avente l'obiettivo di incrementare il fondo di garanzia.
2. Le modalita' e le condizioni della partecipazione della Regione sono quelle previste dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 42-C.R. 12843 del 13 novembre 1990.

Art. 6.
(Modalita' per la presentazione e l'esame delle domande)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta una deliberazione volta a stabilire:
a) le modalita' per la presentazione delle domande di contributo, la documentazione da allegare alle stesse, le modificazioni che devono essere contenute nel progetto di sviluppo;
b) le eventuali priorita' tipologiche e/o territoriali e/o settoriali per l'accoglimento delle domande.
2. Le imprese individuali, le societa' di persone o di capitale, le cooperative di cui all'articolo 3, per accedere ai benefici previsti devono presentare apposita domanda al Presidente della Giunta regionale.
3. Le imprese devono presentare domanda entro e non oltre 180 giorni dalla data della loro costituzione, nei periodi compresi tra il 1° e il 31 gennaio, ovvero il 1° e il 31 maggio, ovvero il 1° e il 30 settembre di ogni anno. La domanda dovra' essere corredata da un progetto di impresa secondo gli indirizzi definiti con la deliberazione citata.
4. Il progetto di impresa, in ogni caso, dovra' contenere i seguenti elementi:
a) la descrizione dell'impresa e del suo prodotto/servizio;
b) la dimensione ed i caratteri della parte di mercato a cui si rivolge;
c) il piano operativo finanziario e produttivo;
d) le azioni commerciali che si intendono realizzare;
e) le risorse professionali impegnate.
5. La Giunta regionale puo' successivamente, entro il 30 novembre di ogni anno, apportare modifiche alla delibera.
6. La Giunta regionale, accertato che le imprese richiedenti risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, acquisito il parere del Comitato Tecnico di cui all'articolo 7, delibera l'ammissione delle imprese ai contributi, tenendo altresi' conto di quanto stabilito nella delibera di cui al comma 1, entro 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
7. I termini di cui al comma 6 sono interrotti in caso di presentazione, da parte delle imprese, di documentazione errata o incompleta.
8. Per l'esame e la valutazione tecnica delle domande e degli allegati progetti di sviluppo, la Giunta regionale si avvale della consulenza e della collaborazione di un apposito Comitato Tecnico.

Art. 7.
(Comitato Tecnico)

1. E' istituito il Comitato Tecnico.
2. Il Comitato Tecnico e' costituito con delibera della Giunta regionale, sentita la Commissione del Consiglio regionale competente in materia di nomine, e dura in carica 36 mesi; scade con lo scioglimento del Consiglio regionale ed esercita, anche dopo la scadenza, le funzioni ad esso attribuite dalla legge fino al suo rinnovo.
3. Il Comitato Tecnico e' composto da:
a) un funzionario regionale, che lo presiede, designato dall'Assessore avente delega in materia di lavoro;
b) un esperto individuato tra il personale della Finpiemonte S.p.A.;
c) un esperto individuato tra il personale di E.C. BIC Piemonte S.p.A.;
d) tre esperti in materie economiche, giuridiche ed aziendali scelti fra professionisti iscritti agli Albi professionali.
4. Le sedute del Comitato Tecnico sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; i pareri sono assunti con la maggioranza dei presenti alla riunione.
5. Il Presidente, secondo criteri stabiliti preventivamente dal Comitato Tecnico, designa uno o piu' relatori per ogni singola domanda, tra gli esperti di cui al comma 3, lettere b), c) e d).
6. Ai membri del Comitato Tecnico, di cui al comma 3, lettera c), sono riconosciuti, per ogni seduta, i compensi di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' un compenso determinato per ogni singolo caso trattato, con la deliberazione di nomina del Comitato Tecnico, sulla base dell'articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 e successive modificazioni. Il numero dei casi trattati da ogni componente e' attestato dal Presidente del Comitato.
7. I membri del Comitato Tecnico di cui al comma 3, lettere b), c) e d) possono essere revocati in caso di inadempienza, su proposta motivata del Presidente del Comitato stesso, con delibera della Giunta regionale.
8. La Giunta regionale ed il Comitato Tecnico possono valersi altresi', ove richiesto da particolari e motivate esigenze tecniche di istruttoria, della collaborazione e della consulenza degli Enti strumentali regionali, che non abbiano partecipato alla predisposizione del progetto di sviluppo in esame.
9. Agli oneri di funzionamento del Comitato Tecnico si provvede ai sensi della legge regionale 33/76. Alle spese relative alle collaborazioni di cui al comma 6 si provvede ai sensi della legge regionale 6/88 e successive modificazioni.

Art. 8.
(Servizi di assistenza)

1. La Regione Piemonte promuove la fruizione di servizi di assistenza tecnica e gestionale al fine di individuare occasioni di possibili iniziative imprenditoriali e di agevolare la creazione e lo sviluppo delle nuove imprese di cui alla presente legge.
2. A questo scopo la Giunta regionale e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni prioritariamente con gli Enti strumentali regionali e a partecipazione regionale, con organismi, Enti ed associazioni giuridicamente riconosciute, nonche' con organismi privati.
3. I servizi di assistenza tecnica e gestionale di cui al comma 1 sono da intendersi come interventi di:
a) orientamento e analisi di mercato per la definizione del progetto di impresa;
b) supporto alla gestione aziendale nei dodici mesi seguenti la costituzione dell'impresa.

Art. 9.
(Formazione)

1. La Regione Piemonte promuove attivita' di formazione imprenditoriale avvalendosi del sistema regionale di formazione professionale e stipula convenzioni con organismi pubblici e privati in possesso di esperienze specifiche e di comprovate caratteristiche di affidabilita' ed esperienza.
2. Le attivita' di formazione di cui al comma 1 si collocano nell'ambito del piano di formazione professionale di cui alla legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8, nonche' nei programmi di finanziamento comunitario a gestione regionale e si propongono di sostenere la nascita ed il decollo delle imprese destinatarie dei benefici previsti dalla presente legge.

Art. 10.
(Azioni positive per le pari opportunita')

1. Nel rispetto della vigente normativa statale e regionale, al fine di favorire le pari opportunita' nell'inserimento nel mondo del lavoro, la Regione Piemonte, nell'applicazione della presente legge, stabilisce di dare priorita' alle domande presentate da donne. Nel caso di societa' di persone o cooperative per avere diritto alla priorita' nell'esame delle domande le donne devono costituire almeno l'80 per cento della societa' o della cooperativa ed essere in maggioranza nell'organo dirigente delle stesse, fatti comunque salvi gli altri requisiti previsti all'articolo 3.

Titolo III. Incentivazioni alla creazione di nuovi posti di lavoro

Capo I. Avviamento al lavoro di soggetti in difficolta' occupazionale

Art. 11.
(Interventi)

1. Gli interventi per la creazione di nuovi posti di lavoro si attuano mediante la concessione di incentivi finanziari alle imprese e agli Enti pubblici economici a titolo di compensazione per i maggiori oneri ad essi derivanti per la professionalizzazione e la riqualificazione dei soggetti di cui all'articolo 13 avviati al lavoro dalle stesse imprese ed Enti pubblici economici.
2. L'incentivazione all'inserimento lavorativo e alla professionalizzazione e/o riqualificazione del soggetto avviato si attua mediante l'erogazione di un contributo, per i primi 12 mesi di attivita' del soggetto assunto, la cui entita' e' rapportata alla categoria di appartenenza del soggetto da assumere secondo quanto stabilito al seguente articolo 13.
3. Qualora l'incentivazione sia rivolta all'instaurazione di rapporti part-time a tempo indeterminato la stessa sara' commisurata al monte ore di lavoro mensile effettivamente svolto.

Art. 12.
(Imprese ed Enti pubblici economici interessati)

1. Sono ammessi a fruire dei benefici di cui al presente Titolo III le imprese, anche in forma cooperativa, e gli Enti pubblici economici operanti nel territorio della Regione Piemonte, che assumono soggetti con le caratteristiche di cui all'articolo 13 e comunque residenti in Piemonte.
2. Sono escluse le cooperative che abbiano usufruito dei benefici della legge regionale 21 giugno 1984, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni fatte salve le assunzioni effettuate non sulla base del progetto di sviluppo finanziato con detta legge.
3. Le imprese interessate non devono, inoltre, aver fatto ricorso a procedure per l'intervento straordinario della Cassa Integrazione Guadagni o per riduzione di personale nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo.

Capo II. Individuazione delle categorie di soggetti interessati

Art. 13.
(Lavoratori e lavoratrici interessati ed entita' dei contributi)

1. Per essere ammessi a fruire degli incentivi di cui al Titolo III della presente legge, le imprese e gli Enti pubblici economici di cui all'articolo 12 devono impegnarsi ad assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
a):
1) lavoratori e lavoratrici con eta' superiore ai 40 anni ed inferiore ai 50, posti in mobilita', ai sensi dell'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni;
2) lavoratori e lavoratrici di eta' inferiore ai 50 anni che abbiano perso l'occupazione per riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro e che non fruiscano dell'indennita' di mobilita' prevista dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni;
3) lavoratori e lavoratrici di eta' superiore ai 40 anni ed inferiore ai 50 anni iscritti da almeno 12 mesi nella prima classe di collocamento di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56;
b):
1) lavoratori e lavoratrici di eta' superiore ai 50 anni posti in mobilita', ai sensi dell'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 221 e successive modificazioni ed integrazioni;
c):
1) lavoratori e lavoratrici di eta' superiore ai 50 anni che abbiano perso l'occupazione per riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro e che non fruiscano dell'indennita' di mobilita' prevista dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni;
2) lavoratori e lavoratrici di eta' superiore ai 50 anni iscritti da almeno 12 mesi nella prima classe delle liste di collocamento di cui alla legge 56/87.
2. Il contributo per i soggetti di cui al comma 1, lettera a) e' pari a Lire 15 milioni se uomo e a Lire 17 milioni se donna. Il contributo per i soggetti di cui al comma 1., lettera b) e' pari a Lire 18 milioni se uomo e a Lire 21 milioni se donna. Il contributo per i soggetti di cui al comma 1, lettera c) e' pari a Lire 20 milioni se uomo e a Lire 23 milioni se donna.
3. Non sono ammesse a contributo le assunzioni del coniuge, di parenti entro il quarto grado e di affini del titolare dell'impresa e degli amministratori in caso di societa' ed Enti pubblici economici.
4. Le assunzioni avvengono nel rispetto della normativa statale in materia di collocamento.

Art. 14.
(Estensione dei benefici)

1. Ai benefici concessi ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c) della presente legge possono accedere anche quelle imprese o cooperative che assumano con contratto a tempo indeterminato, anche part-time, persone ex detenute o detenuti in regime di semi liberta'.

Art. 15.
(Soggetti disabili)

1. La Regione concede alle imprese o agli Enti pubblici economici un contributo pari al 100 per cento degli oneri previdenziali ed assistenziali, per un periodo di 12 mesi, per l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti disabili, residenti in Piemonte, regolarmente iscritti in qualita' di disoccupati nelle liste di collocamento secondo la normativa vigente.
2. Per accedere al contributo di cui al comma 1 le assunzioni devono essere relative ad invalidi civili fisici e psichici, riconosciuti dalla commissione competente, la cui riduzione della capacita' lavorativa sia superiore al 46 per cento.
3. Le assunzioni relative ai soggetti di cui ai commi precedenti devono essere aggiuntive alle quote obbligatorie previste dalla normativa vigente.
4. Il contributo di cui al presente articolo e' attribuito anche in deroga alle percentuali obbligatorie previste dalla vigente normativa in materia di collocamento, per l'assunzione di soggetti invalidi con percentuale superiore ai due terzi della capacita' lavorativa, ivi compresi i soggetti con invalidita' del 100 per cento anche se con diritto all'indennita' di accompagnamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1989, n. 18.
5. Qualora l'incentivazione sia rivolta all'instaurazione di rapporti part-time a tempo indeterminato, la stessa sara' commisurata al monte ore di lavoro mensile effettivamente svolto.

Art. 16.
(Ammissione ed erogazione dei contributi)

1. Le imprese e gli Enti pubblici economici interessati ad usufruire degli incentivi di cui al presente titolo presentano, prima dell'assunzione, alla Giunta regionale apposita domanda utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il modello dovra' contenere i dati analitici relativi all'impresa o all'ente pubblico economico ed all'entita' e caratteristiche dei lavoratori e delle lavoratrici che si intendono assumere ed indicare le attivita' e le mansioni nelle quali saranno impiegati ed i relativi processi di riqualificazione e/o di riprofessionalizzazione necessari.
3. L'ammissione ai contributi e' disposta con deliberazione della Giunta regionale, secondo l'ordine di ricevimento delle domande ammissibili e fino all'esaurimento dei fondi disponibili.
4. Il contributo e' erogato in un'unica soluzione posticipata. Nel caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro il contributo e' ridotto in relazione alle mensilita' di lavoro effettivamente prestate.
5. All'erogazione della rata di contributo si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base della documentazione comprovante l'avvenuto inserimento di soggetti con le caratteristiche di cui all'articolo 13.
6. Delle domande accolte la Giunta regionale da' comunicazione alla Commissione Regionale per l'Impiego, alla competente Commissione consiliare e alla Commissione regionale pari opportunita'.
7. Per le assunzioni effettuate ai sensi dell'articolo 15 il contributo e' erogato in due soluzioni annuali posticipate.
8. La Giunta regionale puo' disporre appositi controlli.

Art. 17.
(Clausola sociale)

1. Alle imprese individuali, alle societa' di persone o alle societa' di capitali, alle cooperative di cui all'articolo 3 ed ammesse ai benefici di cui al Titolo II della presente legge, che, entro sei mesi dalla loro costituzione, intendono assumere soggetti con le caratteristiche di cui all'articolo 13, e' riservata con la delibera che fissa i criteri di cui all'articolo 18, una quota specifica dell'apposito capitolo di spesa del bilancio regionale. Nel caso in cui tale quota non dovesse risultare totalmente impegnata e' lasciata facolta' alla Giunta regionale di riutilizzarla per gli altri interventi previsti all'articolo 13.
2. La procedura per la presentazione delle domande e' uguale a quella prevista dall'articolo 16, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Art. 18.
(Individuazione dei criteri)

1. La Giunta regionale approva entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge una deliberazione in cui sono individuate:
a) le aree territoriali dove piu' forte e' la crisi occupazionale;
b) i criteri e le priorita' per la ripartizione dei fondi in relazione ai diversi interventi e clausole previsti dagli articoli 11, 15 e 17.
2. La deliberazione della Giunta regionale puo' essere aggiornata di anno in anno e comunque entro il mese di marzo.

Titolo IV. Norme finali

Capo I. Gestione della legge

Art. 19.
(Informazione ai soggetti interessati)

1. La Giunta regionale, informata la Commissione consiliare competente e la Commissione regionale pari opportunita', entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, attiva nei confronti dei lavoratori e lavoratrici interessati, delle Associazioni di categoria e datoriali, delle Organizzazioni Sindacali adeguata informazione circa i benefici e le procedure della stessa, i criteri di accesso e le eventuali opportunita' formative, e fornisce assistenza per la formulazione delle domande e ogni altro adempimento previsto. L'informazione verra' garantita sul territorio regionale utilizzando i servizi decentrati della Regione e d'intesa con l'Agenzia regionale per l'impiego ed i C.I.L.O..

Art. 20.
(Progetti di ricollocazione)

1. Anche in attuazione di accordi nazionali e regionali stipulati tra le parti sociali la Regione promuove le iniziative atte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro da parte dei soggetti di cui alla presente legge.
2. A tal fine saranno stipulate apposite convenzioni, con gli Enti ed organismi pubblici e privati che operino ai sensi del comma 1 aventi lo scopo di definire il reperimento dei posti di lavoro disponibili, le modalita' di individuazione dei lavoratori e delle lavoratrici interessati, l'eventuale adeguamento del percorso normativo necessario.

Art. 21.
(Struttura)

1. Al fine di raccordare gli interventi previsti dalla presente legge con le iniziative degli Enti ed organi istituzionali operanti in materia di lavoro e finalizzare le attivita' al piu' puntuale recupero delle fasce di lavoratori e di lavoratrici in difficolta' occupazionali e' istituito, nell'ambito dei Servizi del Settore Lavoro e Occupazione e con le procedure previste dalla legge regionale 8 settembre 1986, n. 42, il Servizio denominato "Rapporti con gli organi istituzionali e sostegno alle procedure di mobilita' ".

Art. 22.
(Modifiche alla legge regionale 28/84 e sue successive modificazioni e integrazioni)

All'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 28/84 e sue successive modificazioni ed integrazioni e' aggiunto il seguente punto:
"6) lavoratori e lavoratrici posti in mobilita' ai sensi della vigente normativa".

Art. 23.
(Incompatibilita')

1. I contributi ed i finanziamenti di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie della Regione per le medesime iniziative.

Capo II. Disposizioni finanziarie e norme transitorie

Art. 24.
(Norme finanziarie per i contributi alle imprese)

1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) della presente legge, e' autorizzata per l'anno 1993 la spesa di Lire 550 milioni, in termini di competenza e di cassa, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 15950 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1993 ed iscrivendo la stessa spesa in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione medesimo, con la denominazione "Contributi alle imprese per l'avvio dei progetti di impresa" e con la dotazione di Lire 550 milioni in termini di competenza e di cassa.
2. La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1993 sara' determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare con apposito decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 25.
(Norme finanziarie per i servizi di assistenza)

1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera b) della presente legge e' autorizzata per l'anno 1993 la spesa di Lire 350 milioni, in termini di competenza e di cassa, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 15950 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1993 ed iscrivendo la stessa spesa in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione medesimo, con la denominazione "Contributi alle imprese per i servizi di assistenza" e con la dotazione di Lire 350 milioni in termini di competenza e di cassa.
2. La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1993 sara' determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 26.
(Norme finanziarie per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c) e comma 3, della presente legge, la Giunta regionale e' autorizzata a corrispondere alla Finpiemonte S.p.A. per l'anno 1993 la somma di Lire 2 miliardi, in termini di competenza e di cassa, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 15950 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1993 ed iscrivendo la stessa spesa in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione medesimo con la denominazione "Finanziamenti a tasso agevolato alle imprese per l'attuazione di investimenti" e con la dotazione di Lire 2 miliardi in termini di competenza e di cassa.
2. La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1993 sara' determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Per l'anno 1993 e successivi la spesa derivante dalla gestione della legge prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera c) sara' determinata dall'apposita convenzione di cui all'articolo 4, comma 3, della presente legge.

Art. 27.
(Norme finanziarie per il fondo di garanzia)

1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 della presente legge e' autorizzata per l'anno 1993 la spesa di Lire 250 milioni, in termini di competenza e di cassa, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 15950 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1993 ed iscrivendo la stessa spesa in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione medesimo, con la denominazione "Partecipazione, tramite Finpiemonte S.p.A., alla costituzione di un fondo di garanzia per favorire l'accesso al credito a breve e medio termine delle imprese" e con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di Lire 250 milioni.
2. La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1993, sara' determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28.
(Norme finanziarie per la formazione)

1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9 della presente legge e' autorizzata per l'anno 1993 la spesa di Lire 250 milioni, in termini di competenza e di cassa, cui si provvede mediante riduzione di un importo pari a Lire 250 milioni del capitolo 15950 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1993 ed iscrivendo le predette spese in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione medesimo, con la denominazione "Formazione imprenditoriale" e con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di Lire 250 milioni.
2. La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1993 sara' determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 29.
(Norme finanziarie per incentivare la creazione di nuovi posti di lavoro)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 12, 15 e 18 della presente legge e' autorizzata per l'anno finanziario 1993 la spesa di Lire 2 miliardi e 400 milioni.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma si provvede mediante:
a) istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993 di appositi capitoli aventi le seguenti denominazioni e la dotazione in termini di competenza e di cassa a fianco indicata:
"Contributi finanziari per l'inserimento lavorativo di soggetti in difficolta' occupazionale" con la dotazione di Lire 2 miliardi;
"Contributi finanziari per l'inserimento lavorativo di soggetti portatori di handicaps" con la dotazione di Lire 400 milioni;
b) riduzione di Lire 2 miliardi e 400 milioni del capitolo 15950 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993.
3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le conseguenti variazioni di bilancio.
4. Alla determinazione del fondo possono altresi' concorrere eventuali entrate provenienti dallo Stato, dalla Comunita' Economica Europea, da altri Enti, anche privati, destinate alle medesime finalita'.
5. La Giunta regionale e' autorizzata con delibera a ripartire le disponibilita' esistenti sul fondo fra gli interventi di cui agli articoli 12, 15 e 18 della presente legge.

Art. 30.
(Norme finanziarie per l'attivita' di promozione e di informazione)

1. Per gli oneri derivanti dall'attivita' promozionale e di informazione e' autorizzata per l'anno 1993 la spesa di Lire 50 milioni in termini di competenza e di cassa, cui si provvede mediante la riduzione del capitolo 15950 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1993, ed istituendo apposito capitolo con la denominazione "Spese per l'attivita' di promozione e di informazione della presente legge", con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di Lire 50 milioni.
2. La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1993 sara' determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 31.
(Norme finanziarie per la realizzazione di progetti di ricollocazione)

1. Per gli oneri derivanti per la realizzazione di progetti di ricollocazione e' autorizzata per l'anno 1993 la spesa di Lire 200 milioni in termini di competenza e di cassa, cui si provvede mediante la riduzione del capitolo 15950 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1993, ed istituendo apposito capitolo con la denominazione "Spese per la realizzazione di progetti di ricollocazione", con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di Lire 200 milioni.
2. La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1993 sara' determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 32.
(Norme transitorie)

1. Per la prima applicazione della legge le domande dovranno essere presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte delle deliberazioni previste dagli articoli 6 e 18 della presente legge.