Disegno di legge regionale, n. 5272.
Norme per incentivare l'occupazione di lavoratori in difficolta'
occupazionale tramite la promozione, il sostegno e la diffusione di
nuove iniziative imprenditoriali e la costituzione di un apposito
fondo. Titolo I. - Disposizioni generali 1. Nell'ambito delle competenze regionali e nel rispetto della
vigente normativa statale, la Regione Piemonte interviene per favorire
l'inserimento occupazionale, sia sotto forma di lavoro dipendente,
quanto di lavoro autonomo, dei lavoratori che presentano rilevanti
difficolta' occupazionali. 1. Al fine di realizzare le finalita' di cui all'articolo 1, la
Regione Piemonte: Titolo II. - Tipologia degli interventi Capo I. - Promozione, sostegno e diffusione di nuove iniziative
imprenditoriali 1. Possono essere ammesse ai benefici del presente titolo, secondo le
modalita' indicate negli articoli successivi, le imprese individuali o
le societa' di persone, operanti nei settori produttivi di competenza
regionale, costituite da: 1. La Giunta regionale, per favorire la costituzione di nuove imprese
da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, attua i seguenti
interventi: 1. Al fine di favorire l'accesso al credito a breve e medio termine
da parte delle imprese di cui al precedente articolo 3, la Giunta
Regionale e' autorizzata a stipulare con Finpiemonte s.p.a., entro 90
giorni dalla entrata in vigore della presente legge, una convenzione
avente l'obiettivo di incrementare il fondo di garanzia. 1. Le imprese individuali e le societa' di persone di cui al
precedente articolo 3 per accedere ai benefici previsti devono
presentare apposita domanda al Presidente della Giunta regionale. 1. E' istituito il Comitato Tecnico. 1. La Regione Piemonte promuove la fruizione di servizi di assistenza
tecnica e gestionale al fine di agevolare la creazione e lo sviluppo
delle nuove imprese di cui alla presente legge. 1. La Regione Piemonte promuove attivita' di formazione
imprenditoriale avvalendosi del sistema regionale di formazione
professionale e stipula convenzioni con organismi pubblici e privati
in possesso di esperienze specifiche e di comprovate caratteristiche
di affidabilita' ed esperienza. 1. Nel rispetto della vigente normativa statale e regionale, al fine
di favorire le pari opportunita' nell'inserimento nel mondo del
lavoro, la Regione Piemonte stabilisce di dare priorita' alle domande
presentate, da donne. Nel caso di societa' di persone per avere
diritto alla priorita' nell'esame delle domande le donne devono
costituire almeno l'80% della societa', fatti comunque salvi gli altri
requisiti previsti all'articolo 3. Titolo III. - Istituzione del fondo per l'occupazione. Capo I. - Avviamento al lavoro di soggetti in difficolta'
occupazionale. 1. Gli interventi del fondo si attuano mediante la concessione di
incentivi finanziari alle imprese e agli enti pubblici economici a
titolo di compensazione per i maggiori oneri ad essi derivanti per la
professionalizzazione e la riprofessionalizzazione dei soggetti di cui
all'articolo 13 avviati al lavoro dalle stesse imprese ed enti
pubblici economici. 1. Sono ammessi a fruire dei benefici di cui al presente titolo III
le imprese, anche in forma cooperativa, e gli enti pubblici economici
operanti nel territorio della Regione Piemonte, che assumono soggetti
con le caratteristiche di cui all'articolo 13 e comunque residenti in
Piemonte. Capo II. - Individuazione delle categorie di soggetti
interessati. 1. Per essere ammessi a fruire degli incentivi di cui al Titolo III
della presente legge, le imprese e gli enti pubblici economici di cui
all'articolo 12 devono impegnarsi ad assumere con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato soggetti appartenenti alle seguenti categorie: 1. La Regione concede alle imprese e agli enti pubblici economici un
contributo pari al 50% degli oneri previdenziali ed assistenziali per
un periodo di 12 mesi e del 30% degli stessi oneri per i 12 mesi
successivi per l'assunzione a tempo indeterminato di portatori di
handicaps regolarmente iscritti nelle liste di collocamento secondo la
normativa vigente. 1. Le imprese e gli enti pubblici economici interessati ad usufruire
degli incentivi di cui al presente titolo, presentano, prima
dell'assunzione, alla Giunta regionale, apposita domanda utilizzando
il modello predisposto dall'Amministrazione regionale entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 1. Il fondo di cui all'articolo 11 della presente legge interviene
altresi' al fine di agevolare la trasformazione in rapporti di lavoro
a tempo indeterminato dei contratti a termine stipulati dalle imprese
in attuazione di accordi sottoscritti tra le parti sociali a livello
nazionale e/o regionale e/o provinciale. Tali accordi, volti a
favorire l'avviamento al lavoro di soggetti deboli, devono essere
recepiti dalla Commissione regionale per l'Impiego del Piemonte ai
sensi e in attuazione degli articoli 17, 23 e 25 della legge n. 56/87. 1. Le imprese interessate alla trasformazione in rapporti di lavoro a
tempo indeterminato, presentano prima della trasformazione domanda di
contributo all'Amministrazione regionale. 1. La Giunta regionale approva entro 60 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge una deliberazione in cui sono individuate le aree
territoriali dove piu' forte e' la crisi occupazionale; i criteri per
la ripartizione dei fondi in relazione ai diversi interventi previsti
dagli articoli 11, 14 e 16 della presente legge. Titolo IV. - Norme finali. Capo I. - Gestione della legge. 1. La Giunta regionale. informata la Commissione consiliare
competente e la Commissione regionale pari opportunita', entro 60
giorni dall'emanazione della presente legge, attiva nei confronti dei
lavoratori interessati, delle imprese minori, dell'artigianato, del
commercio, del turismo e servizi, adeguata informazione circa i
benefici e le procedure della stessa, i criteri di accesso e le
eventuali opportunita' formative, e fornisce assistenza per la
formulazione delle domande e ogni altro adempimento previsto.
L'informazione verra' garantita sul territorio regionale utilizzando i
servizi decentrati della Regione. 1. Al fine di raccordare gli interventi previsti dalla presente legge
con le iniziative degli Enti ed organi istituzionali operanti in
materia di lavoro e finalizzare le attivita' al piu' puntuale recupero
delle fasce di lavoratori in difficolta' occupazionali e' istituito,
nell'ambito dei Servizi del Settore Lavoro e Occupazione e con le
procedure previste dalla L.R. 42/86, il Servizio denominato "Rapporti
con gli organi istituzionali e sostegno alle procedure di mobilita'". 1. I contributi ed i finanziamenti di cui alla presente legge non
sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie della Regione per
le medesime iniziative. Capo II. - Norme finanziarie. 1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 4, comma
1, lett. a) della presente legge e' autorizzata per l'anno 1992 la
spesa di L. 450.000.000, in termini di competenza e di cassa, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 20120 dello
stato di previsione della spesa per l'anno 1992 ed iscrivendo la
stessa spesa in apposito capitolo da istituire nello stato di
previsione medesimo, con la denominazione "Contributi alle imprese per
l'avvio dei progetti di impresa" e con la dotazione di L. 450.000.000
in termini di competenza e di cassa. 1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 4, comma
1, lett. b) della presente legge e' autorizzata per l'anno 1992 la
spesa di L. 250.000.000, in termini di competenza e di cassa, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 20120 dello
stato di previsione della spesa per l'anno 1992 ed iscrivendo la
stessa spesa in apposito capitolo da istituire nello stato di
previsione medesimo, con la denominazione "Contributi alle imprese per
i servizi di assistenza" e con la dotazione di L. 250.000.000 in
termini di competenza e di cassa. 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 4, comma
1, lett. c) e comma 3, della presente legge, la Giunta regionale e'
autorizzata a corrispondere alla Finpiemonte s.p.a. per l'anno 1992 la
somma di L. 1.000.000.000, in termini di competenza e di cassa, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 20120 dello
stato di previsione della spesa per l'anno 1992 ed iscrivendo la
stessa spesa in apposito capitolo da istituire nello stato di
previsione medesimo, con la denominazione "Finanziamenti a tasso
agevolato alle imprese per l'attuazione di investimenti" e con la
dotazione di L. 1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa. 1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 della
presente legge e' autorizzata per l'anno 1992 la spesa di L.
200.000.000, in termini di competenza e di cassa, cui si provvede
mediante corrispondente riduzione del capitolo 20120 dello stato di
previsione della spesa per l'anno 1992 ed iscrivendo la stessa spesa
in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione medesimo,
con la denominazione "Partecipazione, tramite Finpiemonte s.p.a., alla
costituzione di un fondo di garanzia per favorire l'accesso al credito
a breve e medio termine delle imprese" e con la dotazione, in termini
di competenza e di cassa, di L. 200.000.000. 1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9 della
presente legge e' autorizzata per l'anno 1992 la spesa di L.
100.000.000, in termini di competenza e di cassa, cui si provvede
mediante riduzione di un importo pari a L. 97.600.000 del capitolo
20120 e di un importo pari a L. 2.400.000 del capitolo 11050 dello
stato di previsione della spesa per l'anno 1992 ed iscrivendo le
predette spese in apposito capitolo da istituire nello stato di
previsione medesimo, con la denominazione "Formazione imprenditoriale"
e con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di L.
100.000.000. 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 11, 14 e
16 della presente legge e' autorizzata per l'anno finanziario 1992 la
spesa di L. 1.400.000.000. 1. Per gli oneri derivanti dall'attivita' promozionale e di
informazione e' autorizzata per l'anno 1992 la spesa di L. 29.600.000
in termini di competenza e di cassa, cui si provvede mediante
mantenimento del capitolo 11050 dello stato di previsione della spesa
per l'anno 1992, modificando la denominazione in "Spese per
l'attivita' di promozione e di informazione della presente legge", con
la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di L. 29.600.000. Capo III. - Norma transitoria. 1. Per la prima applicazione della legge le domande dovranno essere
presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul
B.U.R. delle deliberazioni previste dagli articoli 6 e 18 della
presente legge.
(Finalita')
(Obiettivi)
a) favorisce, tramite la concessione di contributi, di finanziamenti
agevolati e l'erogazione di servizi, la nascita e lo sviluppo di nuove
imprese mediante il recupero e la valorizzazione delle competenze e
capacita' tecniche e professionali dei lavoratori di cui al successivo
articolo 3;
b) istituisce il "fondo per l'occupazione" per ridurre gli squilibri
esistenti nel mercato regionale del lavoro, attraverso
l'incentivazione alla creazione di nuovi posti di lavoro
specificatamente rivolti ai soggetti appartenenti alle fasce piu'
deboli e svantaggiate;
c) promuove la progettazione di azioni positive tendenti allo
sviluppo dell' occupazione femminile ai sensi della L. 125/91 e della
L. 215/92.
(Destinatari degli interventi)
a) lavoratori posti in lista di mobilita' ai sensi dell'articolo 6
della L. 223/91;
b) lavoratori provenienti da Aziende che fruiscano del trattamento
straordinario di integrazione salariale da almeno 12 mesi, ovvero
ammessi al trattamento speciale di disoccupazione ai sensi della L.
1115/68 e successive modifiche provenienti da aziende gia' operanti in
settori ed in aree coinvolti in processi di ristrutturazione nel
territorio della Regione, individuati con delibera della Giunta
regionale;
c) lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione iscritti da
almeno 12 mesi nella prima classe delle liste di collocamento di cui
alla legge 28 febbraio 1987, n. 56 che non fruiscano dei benefici
previsti dall'articolo 3 della L. 863/84;
d) emigrati piemontesi cosi' come definiti dall'articolo 2 della legge
regionale 1/87 e sue successive modificazioni;
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere comunque residenti in
Piemonte.
3. Nel caso di societa' di persone, almeno il 60% dei soci deve
essere in una delle condizioni previste alle precedenti lettere a),
b), c), d).
4. Le imprese e societa' devono avere sede legale, amministrativa e
prevalente attivita' produttiva nella Regione.
5. La composizione societaria delle imprese beneficiarie deve
permanere anche nei tre anni successivi alla data di concessione delle
agevolazioni previste dalla presente legge. Pertanto, in tale periodo,
i soci eventualmente dimissionari dovranno essere sostituiti con altri
parimenti in possesso dei requisiti di legge.
(Contributi)
a) concessione di contributi relativi alle spese per la
predisposizione del progetto di impresa, la costituzione dell'impresa,
fino ad un importo massimo di L. 20.000.000 e comunque non oltre il
50% della spesa ritenuta ammissibile;
b) concessione di contributi relativi alle spese per i servizi di
assistenza tecnica e gestionale nel primo anno di esercizio
dell'impresa di cui all'articolo 8 fino ad un importo massimo di L.
10.000.000 e comunque non oltre il 50% della spesa ritenuta
ammissibile;
c) concessione di finanziamenti a tasso agevolato, fino ad un massimo
di L. 100.000.000 e comunque non oltre il 50% della spesa ritenuta
ammissibile, per la realizzazione degli investimenti relativi
all'acquisizione di macchinari, impianti, attrezzature ed automezzi;
all'attivazione o adeguamento degli impianti tecnici e dei locali
necessari per l'esercizio dell'attivita'.
2. I contributi per le spese di cui al comma 1, lett. a) sono erogati
secondo modalita' stabilite dalla Giunta regionale con la delibera di
ammissione.
3. La concessione dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma
1, lett. c), e' regolata mediante convenzione con FINPIEMONTE s.p.a. a
cui e' affidata la gestione.
4. La Giunta regionale puo' effettuare, nel corso dei tre anni
successivi alla presentazione della domanda, ulteriori verifiche sullo
stato di attuazione dei progetti presentati richiedendo alle imprese
beneficiarie, informazioni, presentazioni di documenti e disponendo,
se necessario, appositi controlli.
5. La Giunta regionale puo' disporre inoltre la cessazione e/o la
revoca dei benefici in caso di gravi inadempienze delle imprese
beneficiarie ovvero se i contributi ed i finanziamenti concessi non
sono stati utilizzati conformemente alle finalita' indicate nei
progetti di cui all'articolo 6 ed alle modalita' fissate dalla Giunta
regionale nella delibera di concessione, o risulti comunque
impossibile il loro utilizzo per l'attuazione di tali progetti.
(Fondo di garanzia)
2. Le modalita' e le condizioni della partecipazione della Regione
sono quelle previste dalla deliberazione del Consiglio regionale n.
42-C.R. 12843 del 13.11.1990.
(Modalita' per la presentazione e l'esame delle domande)
2. Le imprese devono presentare domanda entro e non oltre 180 giorni
dalla data della loro costituzione, nei periodi compresi tra il 1. e
31 gennaio, ovvero il 1. e 30 giugno di ogni anno.
3. La domanda dovra' essere corredata da un progetto d'impresa
predisposto secondo gli indirizzi definiti con deliberazione della
Giunta regionale entro 90 giorni dalla promulgazione della presente
legge.
4. La delibera dovra' stabilire.
a) le modalita' per la presentazione delle domande di contributo, la
documentazione da allegare alle stesse, le indicazioni che devono
essere contenute nel progetto di sviluppo;
b) eventuali priorita' tipologiche e/o territoriali e/o settoriali
per l'accoglimento delle domande;
5. Il progetto di impresa, in ogni caso, dovra' puntualizzare i
seguenti elementi:
a) la descrizione dell'impresa e del suo prodotto/servizio;
b) la dimensione degli spazi di mercato da acquisire;
c) le azioni di marketing che si intendono realizzare;
d) il piano operativo e di produzione;
e) le risorse umane impegnate;
f) il conto economico e la copertura finanziaria.
6. La Giunta regionale puo' successivamente entro il 31 ottobre di
ogni anno, apportare modifiche alla delibera.
7. La Giunta regionale, accertato che le imprese richiedenti
risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, acquisito
il parere del Comitato Tecnico di cui al successivo articolo 7,
delibera l'ammissione delle imprese ai contributi, tenendo altresi'
conto di quanto stabilito nella delibera di cui al comma 3, entro 180
giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
8. I termini di cui sopra sono interrotti in caso di presentazione,
da parte delle imprese, di documentazione errata o incompleta.
9. Per l'esame e la valutazione tecnica delle domande e degli
allegati progetti di sviluppo, la Giunta regionale si avvale della
consulenza e della collaborazione di un apposito Comitato Tecnico.
(Comitato Tecnico)
2. Il Comitato Tecnico e' costituito con delibera della Giunta
regionale, sentita la Commissione del Consiglio regionale competente
in materia di nomine, dura in carica 36 mesi; scade con lo
scioglimento del Consiglio regionale ed esercita, anche dopo la
scadenza, le funzioni ad esso attribuite dalla legge fino al suo
rinnovo.
3. Il Comitato Tecnico e' composto da:
a) un funzionario regionale, che lo presiede, designato
dall'Assessore avente delega in materia di lavoro;
b) un esperto individuato tra il personale della Finpiemonte s.p.a.;
c) tre esperti in materie economiche, giuridiche ed aziendali scelti
fra professionisti iscritti agli albi professionali.
4. Le sedute del Comitato Tecnico sono valide con la presenza della
maggioranza assoluta dei suoi componenti; i pareri sono assunti con la
maggioranza assoluta dei presenti alla riunione.
5. Il Presidente, secondo criteri stabiliti preventivamente dal
Comitato Tecnico, designa uno o piu' relatori per ogni singola
domanda, tra gli esperti di cui al comma 3 lett. b) e c).
6. Ai membri del Comitato Tecnico, di cui al comma 3 lettera c), sono
riconosciuti, per ogni seduta i compensi di cui alla L.R. 2 luglio
1976, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche', un
compenso determinato per ogni singolo caso trattato, con la
deliberazione di nomina del Comitato Tecnico, sulla base dell'articolo
8 della L.R. 25 gennaio 1988, n. 6. Il numero dei casi trattati da
ogni componente e' attestato dal Presidente del Comitato.
7. I membri del Comitato Tecnico di cui al comma 3, lett. b) e c),
possono essere revocati in caso di inadempienza, su proposta motivata
del Presidente del Comitato stesso, con delibera della Giunta
regionale.
8. La Giunta regionale ed il Comitato Tecnico possono valersi,
altresi', ove richiesto, da particolari e motivate esigenze tecniche
di istruttoria, della collaborazione e della consulenza degli Enti
strumentali regionali, che non abbiano partecipato alla
predisposizione del progetto di sviluppo in esame.
9. Agli oneri di funzionamento del Comitato Tecnico si provvede a
norma della L.R. 33/76. Alle spese relative alle collaborazioni di cui
al comma 6 si provvede a norma della L.R. 6/88 e successive
modificazioni.
(Servizi di assistenza)
2. A questo scopo la Giunta regionale e' autorizzata a stipulare
apposite convenzioni con le Associazioni di categoria giuridicamente
riconosciute e con gli enti strumentali regionali nonche' con
organismi privati.
3. I servizi di assistenza tecnica e gestionale di cui al comma 1
sono da intendersi come interventi di:
a) orientamento e analisi di mercato per la definizione del progetto
di impresa;
b) supporto alla gestione aziendale nei dodici mesi seguenti la
costituzione dell'impresa.
(Formazione)
2. Le attivita' di formazione di cui al comma 1 si collocano
nell'ambito del piano di formazione professionale di cui alla L.R.
8/80 nonche' nei programmi di finanziamento comunitario a gestione
regionale e si propongono di sostenere la nascita ed il decollo delle
imprese destinatarie dei benefici previsti dalla presente legge.
(Azioni positive per le pari opportunita')
(Interventi)
2. L'incentivazione all'inserimento lavorativo e alla
professionalizzazione e/o riprofessionalizzazione del soggetto avviato
si attua mediante l'erogazione di un contributo pari a L. 6.000.000
per i primi 12 mesi di attivita' del soggetto assunto. Il contributo e'
elevato a L. 7.000.000 se l'assunzione riguarda personale femminile.
3. Qualora l'incentivazione sia rivolta all'instaurazione di rapporti
part-time a tempo indeterminato la stessa sara' commisurata al monte
ore di lavoro mensile effettivamente svolto.
(Imprese ed enti pubblici economici interessati)
2. Sono escluse le cooperative che abbiano usufruito dei benefici
della L.R. 28/84 e successive modificazioni ed integrazioni fatte
salve le assunzioni effettuate non sulla base del progetto di sviluppo
finanziato con detta legge.
3. Le imprese interessate non devono avere inoltre fatto ricorso. nei
dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di
contributo, a procedure per il ricorso all'intervento straordinario
della Cassa Integrazione Guadagni o per riduzione di personale.
(Lavoratori interessati)
a) lavoratori di eta' superiore a 29 anni iscritti da almeno 12 mesi
nella prima classe delle liste di collocamento di cui alla legge 28
febbraio 1987, n. 56;
b) lavoratori posti in lista di mobilita' ai sensi della L. 223/91;
c) lavoratori ammessi al trattamento speciale di disoccupazione
ovvero lavoratori provenienti da Aziende ammesse all'intervento
straordinario di integrazione salariale da almeno dodici mesi;
d) giovani in cerca di lavoro, di eta' non superiore a 18 anni, a
bassa scolarizzazione, in situazione di emarginazione segnalata dai
servizi sociali competenti;
e) lavoratori licenziati da imprese che abbiano occupato mediamente
meno di 15 dipendenti, nell'ultimo semestre, per i quali non si
applicano i benefici della L. 407/90 e della L. 223/91.
2. Non sono ammesse a contributo le assunzioni del coniuge, di
parenti entro il quarto grado e di affini del titolare dell'impresa e
degli amministratori in caso di societa' ed enti pubblici economici.
3. Le assunzioni avvengono nel rispetto della normativa statale in
materia di collocamento.
(Portatori di handicaps)
2. Per accedere al contributo di cui al comma 1 le assunzioni devono
essere relative ad invalidi fisici, psichici e sensoriali la cui
riduzione della capacita' lavorativa sia superiore al 46%.
3. Le assunzioni relative ai soggetti di cui ai commi precedenti
devono essere aggiuntive alle quote obbligatorie previste dalla
normativa vigente.
(Ammissione ed erogazione dei contributi)
2. Il modello dovra' contenere i dati analitici relativi all'impresa
o all'ente pubblico economico ed all'entita' e caratteristiche dei
lavoratori che si intendono assumere ed indicare le attivita' e le
mansioni nelle quali saranno impiegati ed i relativi processi di
riqualificazione e/o di riprofessionalizzazione necessari.
3. L'ammissione ai contributi e' disposta con deliberazione della
Giunta regionale, secondo l'ordine di ricevimento delle domande
ammissibili e fino all'esaurimento dei fondi disponibili.
4. Il contributo e' erogato in un'unica soluzione posticipata. Nel
caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro il contributo e'
ridotto in relazione alle mensilita' di lavoro effettivamente
prestate.
5. All'erogazione della rata di contributo si provvede con decreto
del Presidente della Giunta regionale sulla base della documentazione
comprovante l'avvenuto inserimento di soggetti con le caratteristiche
di cui all'articolo 13.
6. Delle domande accolte la Giunta regionale da' comunicazione alla
Commissione regionale per l'Impiego, alla competente Commissione
consiliare e alla Commissione regionale pari opportunita'.
7. Per le assunzioni effettuate ai sensi dell'articolo 14 il
contributo e' erogato in due soluzioni annuali posticipate.
8. La Giunta regionale puo' disporre appositi controlli.
(Incentivi per la trasformazione dei contratti a tempo
determinato in tempo indeterminato)
2. Il contributo ai datori di lavoro interessati e' pari all'importo
di L. 5.000.000 per ogni rapporto di lavoro a termine instaurato in
attuazione di detti accordi e trasformato in rapporto di lavoro a
tempo indeterminato. Il contributo e' elevato a L. 6.000.000 se la
trasformazione del contratto di lavoro riguarda manodopera femminile.
3. Per essere ammessi al contributo i datori di lavoro, di cui ai
precedenti commi, devono essere altresi' nelle condizioni di cui al
precedente articolo 12.
4. Il contributo per la trasformazione e' concesso soltanto nel caso
in cui i lavoratori interessati rientrino tra le categorie previste
all'articolo 13.
(Ammissione ed erogazione dei contributi)
2. L'ammissione ai contributi e' disposta con delibera della Giunta
regionale secondo l'ordine di presentazione delle domande e fino
all'esaurimento dei fondi disponibili; all'erogazione si provvede con
decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base della
documentazione che comprova l'avvenuta trasformazione del rapporto di
lavoro alla scadenza dei dodici mesi dalla data di assunzione.
3. Delle domande accolte la Giunta regionale da' comunicazione alla
Commissione regionale per l'Impiego, alla competente Commissione
Consiliare e alla Commissione regionale pari opportunita'.
4. La Giunta regionale puo' disporre appositi controlli.
5. Il contributo e' erogato in un'unica soluzione posticipata. Nel
caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro il contributo e'
ridotto in relazione alle mensilita' di lavoro effettivamente
prestate.
(Individuazione dei criteri)
2. La deliberazione della Giunta regionale e' aggiornabile di anno in
anno e comunque entro il mese di marzo.
(Informazione ai soggetti interessati.)
2. Per attuare quanto sopra la Giunta regionale ricerchera' forme di
collaborazione con le Associazioni di categoria e le Organizzazioni
Sindacali e Imprenditoriali.
(Struttura)
(Incompatibilita' di leggi)
(Norme finanziarie per i contributi alle imprese)
2. La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1992
sara' determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare
con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
(Norme finanziarie per i servizi di assistenza)
2. La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1992
sara' determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare
con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
(Norme finanziarie per la concessione di finanziamenti
a tasso agevolato)
2. La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1992
sara' determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare
con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Per l'anno 1992 e successivi la spesa derivante dalla gestione
della legge prevista dall'articolo 4, comma 1, lett. c) sara'
determinata dalla apposita convenzione di cui all'articolo 4, comma 3,
della presente legge.
(Norme finanziarie per il fondo di garanzia.)
2. La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1992,
sara' determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare,
con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Norme finanziarie per la formazione)
2. La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1992,
sara' determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare,
con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Norme per l'istituzione del fondo per l'occupazione)
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma si
provvede mediante:
a) istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per
l'anno finanziario 1992 di appositi capitoli aventi le seguenti
denominazioni e la dotazione in termini di competenza e di cassa a
fianco indicata:
"Fondo per l'occupazione a favore dei soggetti in difficolta'
occupazionale" con la dotazione di L. 1.200.000.000;
"Fondo per l'occupazione a favore dei soggetti portatori di
handicaps" con la dotazione di L. 200.000.000;
b) riduzione di L. 1.400.000.000 del capitolo 20120 dello stato di
previsione della spesa del bilancio 1992.
3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare
con proprio decreto le conseguenti variazioni di bilancio.
4. Alla determinazione del fondo possono altresi' concorrere
eventuali entrate provenienti dallo Stato, dalla Comunita' Economica
Europea, da altri Enti, anche privati, destinate alle medesime
finalita'.
5. La Giunta regionale e' autorizzata con delibera a ripartire le
disponibilita' esistenti sul fondo fra gli interventi di cui agli
articoli 11, 14 e 16 della presente legge.
(Norme finanziarie per l'attivita' di promozione e di
informazione)
2. La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1992
sara' determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare,
con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Norme transitorie)