Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5272.

Norme per incentivare l'occupazione di lavoratori in difficolta' occupazionale tramite la promozione, il sostegno e la diffusione di nuove iniziative imprenditoriali e la costituzione di un apposito fondo.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Titolo I. - Disposizioni generali

Art. 1.
(Finalita')

1. Nell'ambito delle competenze regionali e nel rispetto della vigente normativa statale, la Regione Piemonte interviene per favorire l'inserimento occupazionale, sia sotto forma di lavoro dipendente, quanto di lavoro autonomo, dei lavoratori che presentano rilevanti difficolta' occupazionali.

Art. 2.
(Obiettivi)

1. Al fine di realizzare le finalita' di cui all'articolo 1, la Regione Piemonte:
a) favorisce, tramite la concessione di contributi, di finanziamenti agevolati e l'erogazione di servizi, la nascita e lo sviluppo di nuove imprese mediante il recupero e la valorizzazione delle competenze e capacita' tecniche e professionali dei lavoratori di cui al successivo articolo 3;
b) istituisce il "fondo per l'occupazione" per ridurre gli squilibri esistenti nel mercato regionale del lavoro, attraverso l'incentivazione alla creazione di nuovi posti di lavoro specificatamente rivolti ai soggetti appartenenti alle fasce piu' deboli e svantaggiate;
c) promuove la progettazione di azioni positive tendenti allo sviluppo dell' occupazione femminile ai sensi della L. 125/91 e della L. 215/92.

Titolo II. - Tipologia degli interventi

Capo I. - Promozione, sostegno e diffusione di nuove iniziative imprenditoriali

Art. 3.
(Destinatari degli interventi)

1. Possono essere ammesse ai benefici del presente titolo, secondo le modalita' indicate negli articoli successivi, le imprese individuali o le societa' di persone, operanti nei settori produttivi di competenza regionale, costituite da:
a) lavoratori posti in lista di mobilita' ai sensi dell'articolo 6 della L. 223/91;
b) lavoratori provenienti da Aziende che fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno 12 mesi, ovvero ammessi al trattamento speciale di disoccupazione ai sensi della L. 1115/68 e successive modifiche provenienti da aziende gia' operanti in settori ed in aree coinvolti in processi di ristrutturazione nel territorio della Regione, individuati con delibera della Giunta regionale;
c) lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione iscritti da almeno 12 mesi nella prima classe delle liste di collocamento di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56 che non fruiscano dei benefici previsti dall'articolo 3 della L. 863/84;
d) emigrati piemontesi cosi' come definiti dall'articolo 2 della legge regionale 1/87 e sue successive modificazioni;
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere comunque residenti in Piemonte.
3. Nel caso di societa' di persone, almeno il 60% dei soci deve essere in una delle condizioni previste alle precedenti lettere a), b), c), d).
4. Le imprese e societa' devono avere sede legale, amministrativa e prevalente attivita' produttiva nella Regione.
5. La composizione societaria delle imprese beneficiarie deve permanere anche nei tre anni successivi alla data di concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Pertanto, in tale periodo, i soci eventualmente dimissionari dovranno essere sostituiti con altri parimenti in possesso dei requisiti di legge.

Art. 4.
(Contributi)

1. La Giunta regionale, per favorire la costituzione di nuove imprese da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, attua i seguenti interventi:
a) concessione di contributi relativi alle spese per la predisposizione del progetto di impresa, la costituzione dell'impresa, fino ad un importo massimo di L. 20.000.000 e comunque non oltre il 50% della spesa ritenuta ammissibile;
b) concessione di contributi relativi alle spese per i servizi di assistenza tecnica e gestionale nel primo anno di esercizio dell'impresa di cui all'articolo 8 fino ad un importo massimo di L. 10.000.000 e comunque non oltre il 50% della spesa ritenuta ammissibile;
c) concessione di finanziamenti a tasso agevolato, fino ad un massimo di L. 100.000.000 e comunque non oltre il 50% della spesa ritenuta ammissibile, per la realizzazione degli investimenti relativi all'acquisizione di macchinari, impianti, attrezzature ed automezzi; all'attivazione o adeguamento degli impianti tecnici e dei locali necessari per l'esercizio dell'attivita'.
2. I contributi per le spese di cui al comma 1, lett. a) sono erogati secondo modalita' stabilite dalla Giunta regionale con la delibera di ammissione.
3. La concessione dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1, lett. c), e' regolata mediante convenzione con FINPIEMONTE s.p.a. a cui e' affidata la gestione.
4. La Giunta regionale puo' effettuare, nel corso dei tre anni successivi alla presentazione della domanda, ulteriori verifiche sullo stato di attuazione dei progetti presentati richiedendo alle imprese beneficiarie, informazioni, presentazioni di documenti e disponendo, se necessario, appositi controlli.
5. La Giunta regionale puo' disporre inoltre la cessazione e/o la revoca dei benefici in caso di gravi inadempienze delle imprese beneficiarie ovvero se i contributi ed i finanziamenti concessi non sono stati utilizzati conformemente alle finalita' indicate nei progetti di cui all'articolo 6 ed alle modalita' fissate dalla Giunta regionale nella delibera di concessione, o risulti comunque impossibile il loro utilizzo per l'attuazione di tali progetti.

Art. 5.
(Fondo di garanzia)

1. Al fine di favorire l'accesso al credito a breve e medio termine da parte delle imprese di cui al precedente articolo 3, la Giunta Regionale e' autorizzata a stipulare con Finpiemonte s.p.a., entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, una convenzione avente l'obiettivo di incrementare il fondo di garanzia.
2. Le modalita' e le condizioni della partecipazione della Regione sono quelle previste dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 42-C.R. 12843 del 13.11.1990.

Art. 6.
(Modalita' per la presentazione e l'esame delle domande)

1. Le imprese individuali e le societa' di persone di cui al precedente articolo 3 per accedere ai benefici previsti devono presentare apposita domanda al Presidente della Giunta regionale.
2. Le imprese devono presentare domanda entro e non oltre 180 giorni dalla data della loro costituzione, nei periodi compresi tra il 1. e 31 gennaio, ovvero il 1. e 30 giugno di ogni anno.
3. La domanda dovra' essere corredata da un progetto d'impresa predisposto secondo gli indirizzi definiti con deliberazione della Giunta regionale entro 90 giorni dalla promulgazione della presente legge.
4. La delibera dovra' stabilire.
a) le modalita' per la presentazione delle domande di contributo, la documentazione da allegare alle stesse, le indicazioni che devono essere contenute nel progetto di sviluppo;
b) eventuali priorita' tipologiche e/o territoriali e/o settoriali per l'accoglimento delle domande;
5. Il progetto di impresa, in ogni caso, dovra' puntualizzare i seguenti elementi:
a) la descrizione dell'impresa e del suo prodotto/servizio;
b) la dimensione degli spazi di mercato da acquisire;
c) le azioni di marketing che si intendono realizzare;
d) il piano operativo e di produzione;
e) le risorse umane impegnate;
f) il conto economico e la copertura finanziaria.
6. La Giunta regionale puo' successivamente entro il 31 ottobre di ogni anno, apportare modifiche alla delibera.
7. La Giunta regionale, accertato che le imprese richiedenti risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, acquisito il parere del Comitato Tecnico di cui al successivo articolo 7, delibera l'ammissione delle imprese ai contributi, tenendo altresi' conto di quanto stabilito nella delibera di cui al comma 3, entro 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
8. I termini di cui sopra sono interrotti in caso di presentazione, da parte delle imprese, di documentazione errata o incompleta.
9. Per l'esame e la valutazione tecnica delle domande e degli allegati progetti di sviluppo, la Giunta regionale si avvale della consulenza e della collaborazione di un apposito Comitato Tecnico.

Art. 7.
(Comitato Tecnico)

1. E' istituito il Comitato Tecnico.
2. Il Comitato Tecnico e' costituito con delibera della Giunta regionale, sentita la Commissione del Consiglio regionale competente in materia di nomine, dura in carica 36 mesi; scade con lo scioglimento del Consiglio regionale ed esercita, anche dopo la scadenza, le funzioni ad esso attribuite dalla legge fino al suo rinnovo.
3. Il Comitato Tecnico e' composto da:
a) un funzionario regionale, che lo presiede, designato dall'Assessore avente delega in materia di lavoro;
b) un esperto individuato tra il personale della Finpiemonte s.p.a.;
c) tre esperti in materie economiche, giuridiche ed aziendali scelti fra professionisti iscritti agli albi professionali.
4. Le sedute del Comitato Tecnico sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; i pareri sono assunti con la maggioranza assoluta dei presenti alla riunione.
5. Il Presidente, secondo criteri stabiliti preventivamente dal Comitato Tecnico, designa uno o piu' relatori per ogni singola domanda, tra gli esperti di cui al comma 3 lett. b) e c).
6. Ai membri del Comitato Tecnico, di cui al comma 3 lettera c), sono riconosciuti, per ogni seduta i compensi di cui alla L.R. 2 luglio 1976, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche', un compenso determinato per ogni singolo caso trattato, con la deliberazione di nomina del Comitato Tecnico, sulla base dell'articolo 8 della L.R. 25 gennaio 1988, n. 6. Il numero dei casi trattati da ogni componente e' attestato dal Presidente del Comitato.
7. I membri del Comitato Tecnico di cui al comma 3, lett. b) e c), possono essere revocati in caso di inadempienza, su proposta motivata del Presidente del Comitato stesso, con delibera della Giunta regionale.
8. La Giunta regionale ed il Comitato Tecnico possono valersi, altresi', ove richiesto, da particolari e motivate esigenze tecniche di istruttoria, della collaborazione e della consulenza degli Enti strumentali regionali, che non abbiano partecipato alla predisposizione del progetto di sviluppo in esame.
9. Agli oneri di funzionamento del Comitato Tecnico si provvede a norma della L.R. 33/76. Alle spese relative alle collaborazioni di cui al comma 6 si provvede a norma della L.R. 6/88 e successive modificazioni.

Art. 8.
(Servizi di assistenza)

1. La Regione Piemonte promuove la fruizione di servizi di assistenza tecnica e gestionale al fine di agevolare la creazione e lo sviluppo delle nuove imprese di cui alla presente legge.
2. A questo scopo la Giunta regionale e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le Associazioni di categoria giuridicamente riconosciute e con gli enti strumentali regionali nonche' con organismi privati.
3. I servizi di assistenza tecnica e gestionale di cui al comma 1 sono da intendersi come interventi di:
a) orientamento e analisi di mercato per la definizione del progetto di impresa;
b) supporto alla gestione aziendale nei dodici mesi seguenti la costituzione dell'impresa.

Art. 9.
(Formazione)

1. La Regione Piemonte promuove attivita' di formazione imprenditoriale avvalendosi del sistema regionale di formazione professionale e stipula convenzioni con organismi pubblici e privati in possesso di esperienze specifiche e di comprovate caratteristiche di affidabilita' ed esperienza.
2. Le attivita' di formazione di cui al comma 1 si collocano nell'ambito del piano di formazione professionale di cui alla L.R. 8/80 nonche' nei programmi di finanziamento comunitario a gestione regionale e si propongono di sostenere la nascita ed il decollo delle imprese destinatarie dei benefici previsti dalla presente legge.

Art. 10.
(Azioni positive per le pari opportunita')

1. Nel rispetto della vigente normativa statale e regionale, al fine di favorire le pari opportunita' nell'inserimento nel mondo del lavoro, la Regione Piemonte stabilisce di dare priorita' alle domande presentate, da donne. Nel caso di societa' di persone per avere diritto alla priorita' nell'esame delle domande le donne devono costituire almeno l'80% della societa', fatti comunque salvi gli altri requisiti previsti all'articolo 3.

Titolo III. - Istituzione del fondo per l'occupazione.

Capo I. - Avviamento al lavoro di soggetti in difficolta' occupazionale.

Art. 11.
(Interventi)

1. Gli interventi del fondo si attuano mediante la concessione di incentivi finanziari alle imprese e agli enti pubblici economici a titolo di compensazione per i maggiori oneri ad essi derivanti per la professionalizzazione e la riprofessionalizzazione dei soggetti di cui all'articolo 13 avviati al lavoro dalle stesse imprese ed enti pubblici economici.
2. L'incentivazione all'inserimento lavorativo e alla professionalizzazione e/o riprofessionalizzazione del soggetto avviato si attua mediante l'erogazione di un contributo pari a L. 6.000.000 per i primi 12 mesi di attivita' del soggetto assunto. Il contributo e' elevato a L. 7.000.000 se l'assunzione riguarda personale femminile.
3. Qualora l'incentivazione sia rivolta all'instaurazione di rapporti part-time a tempo indeterminato la stessa sara' commisurata al monte ore di lavoro mensile effettivamente svolto.

Art. 12.
(Imprese ed enti pubblici economici interessati)

1. Sono ammessi a fruire dei benefici di cui al presente titolo III le imprese, anche in forma cooperativa, e gli enti pubblici economici operanti nel territorio della Regione Piemonte, che assumono soggetti con le caratteristiche di cui all'articolo 13 e comunque residenti in Piemonte.
2. Sono escluse le cooperative che abbiano usufruito dei benefici della L.R. 28/84 e successive modificazioni ed integrazioni fatte salve le assunzioni effettuate non sulla base del progetto di sviluppo finanziato con detta legge.
3. Le imprese interessate non devono avere inoltre fatto ricorso. nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo, a procedure per il ricorso all'intervento straordinario della Cassa Integrazione Guadagni o per riduzione di personale.

Capo II. - Individuazione delle categorie di soggetti interessati.

Art. 13.
(Lavoratori interessati)

1. Per essere ammessi a fruire degli incentivi di cui al Titolo III della presente legge, le imprese e gli enti pubblici economici di cui all'articolo 12 devono impegnarsi ad assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
a) lavoratori di eta' superiore a 29 anni iscritti da almeno 12 mesi nella prima classe delle liste di collocamento di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56;
b) lavoratori posti in lista di mobilita' ai sensi della L. 223/91;
c) lavoratori ammessi al trattamento speciale di disoccupazione ovvero lavoratori provenienti da Aziende ammesse all'intervento straordinario di integrazione salariale da almeno dodici mesi;
d) giovani in cerca di lavoro, di eta' non superiore a 18 anni, a bassa scolarizzazione, in situazione di emarginazione segnalata dai servizi sociali competenti;
e) lavoratori licenziati da imprese che abbiano occupato mediamente meno di 15 dipendenti, nell'ultimo semestre, per i quali non si applicano i benefici della L. 407/90 e della L. 223/91.
2. Non sono ammesse a contributo le assunzioni del coniuge, di parenti entro il quarto grado e di affini del titolare dell'impresa e degli amministratori in caso di societa' ed enti pubblici economici.
3. Le assunzioni avvengono nel rispetto della normativa statale in materia di collocamento.

Art. 14.
(Portatori di handicaps)

1. La Regione concede alle imprese e agli enti pubblici economici un contributo pari al 50% degli oneri previdenziali ed assistenziali per un periodo di 12 mesi e del 30% degli stessi oneri per i 12 mesi successivi per l'assunzione a tempo indeterminato di portatori di handicaps regolarmente iscritti nelle liste di collocamento secondo la normativa vigente.
2. Per accedere al contributo di cui al comma 1 le assunzioni devono essere relative ad invalidi fisici, psichici e sensoriali la cui riduzione della capacita' lavorativa sia superiore al 46%.
3. Le assunzioni relative ai soggetti di cui ai commi precedenti devono essere aggiuntive alle quote obbligatorie previste dalla normativa vigente.

Art. 15.
(Ammissione ed erogazione dei contributi)

1. Le imprese e gli enti pubblici economici interessati ad usufruire degli incentivi di cui al presente titolo, presentano, prima dell'assunzione, alla Giunta regionale, apposita domanda utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il modello dovra' contenere i dati analitici relativi all'impresa o all'ente pubblico economico ed all'entita' e caratteristiche dei lavoratori che si intendono assumere ed indicare le attivita' e le mansioni nelle quali saranno impiegati ed i relativi processi di riqualificazione e/o di riprofessionalizzazione necessari.
3. L'ammissione ai contributi e' disposta con deliberazione della Giunta regionale, secondo l'ordine di ricevimento delle domande ammissibili e fino all'esaurimento dei fondi disponibili.
4. Il contributo e' erogato in un'unica soluzione posticipata. Nel caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro il contributo e' ridotto in relazione alle mensilita' di lavoro effettivamente prestate.
5. All'erogazione della rata di contributo si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base della documentazione comprovante l'avvenuto inserimento di soggetti con le caratteristiche di cui all'articolo 13.
6. Delle domande accolte la Giunta regionale da' comunicazione alla Commissione regionale per l'Impiego, alla competente Commissione consiliare e alla Commissione regionale pari opportunita'.
7. Per le assunzioni effettuate ai sensi dell'articolo 14 il contributo e' erogato in due soluzioni annuali posticipate.
8. La Giunta regionale puo' disporre appositi controlli.

Art. 16.
(Incentivi per la trasformazione dei contratti a tempo determinato in tempo indeterminato)

1. Il fondo di cui all'articolo 11 della presente legge interviene altresi' al fine di agevolare la trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti a termine stipulati dalle imprese in attuazione di accordi sottoscritti tra le parti sociali a livello nazionale e/o regionale e/o provinciale. Tali accordi, volti a favorire l'avviamento al lavoro di soggetti deboli, devono essere recepiti dalla Commissione regionale per l'Impiego del Piemonte ai sensi e in attuazione degli articoli 17, 23 e 25 della legge n. 56/87.
2. Il contributo ai datori di lavoro interessati e' pari all'importo di L. 5.000.000 per ogni rapporto di lavoro a termine instaurato in attuazione di detti accordi e trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il contributo e' elevato a L. 6.000.000 se la trasformazione del contratto di lavoro riguarda manodopera femminile. 3. Per essere ammessi al contributo i datori di lavoro, di cui ai precedenti commi, devono essere altresi' nelle condizioni di cui al precedente articolo 12.
4. Il contributo per la trasformazione e' concesso soltanto nel caso in cui i lavoratori interessati rientrino tra le categorie previste all'articolo 13.

Art. 17.
(Ammissione ed erogazione dei contributi)

1. Le imprese interessate alla trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, presentano prima della trasformazione domanda di contributo all'Amministrazione regionale.
2. L'ammissione ai contributi e' disposta con delibera della Giunta regionale secondo l'ordine di presentazione delle domande e fino all'esaurimento dei fondi disponibili; all'erogazione si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base della documentazione che comprova l'avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro alla scadenza dei dodici mesi dalla data di assunzione.
3. Delle domande accolte la Giunta regionale da' comunicazione alla Commissione regionale per l'Impiego, alla competente Commissione Consiliare e alla Commissione regionale pari opportunita'.
4. La Giunta regionale puo' disporre appositi controlli.
5. Il contributo e' erogato in un'unica soluzione posticipata. Nel caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro il contributo e' ridotto in relazione alle mensilita' di lavoro effettivamente prestate.

Art. 18.
(Individuazione dei criteri)

1. La Giunta regionale approva entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge una deliberazione in cui sono individuate le aree territoriali dove piu' forte e' la crisi occupazionale; i criteri per la ripartizione dei fondi in relazione ai diversi interventi previsti dagli articoli 11, 14 e 16 della presente legge.
2. La deliberazione della Giunta regionale e' aggiornabile di anno in anno e comunque entro il mese di marzo.

Titolo IV. - Norme finali.

Capo I. - Gestione della legge.

Art. 19.
(Informazione ai soggetti interessati.)

1. La Giunta regionale. informata la Commissione consiliare competente e la Commissione regionale pari opportunita', entro 60 giorni dall'emanazione della presente legge, attiva nei confronti dei lavoratori interessati, delle imprese minori, dell'artigianato, del commercio, del turismo e servizi, adeguata informazione circa i benefici e le procedure della stessa, i criteri di accesso e le eventuali opportunita' formative, e fornisce assistenza per la formulazione delle domande e ogni altro adempimento previsto. L'informazione verra' garantita sul territorio regionale utilizzando i servizi decentrati della Regione.
2. Per attuare quanto sopra la Giunta regionale ricerchera' forme di collaborazione con le Associazioni di categoria e le Organizzazioni Sindacali e Imprenditoriali.

Art. 20.
(Struttura)

1. Al fine di raccordare gli interventi previsti dalla presente legge con le iniziative degli Enti ed organi istituzionali operanti in materia di lavoro e finalizzare le attivita' al piu' puntuale recupero delle fasce di lavoratori in difficolta' occupazionali e' istituito, nell'ambito dei Servizi del Settore Lavoro e Occupazione e con le procedure previste dalla L.R. 42/86, il Servizio denominato "Rapporti con gli organi istituzionali e sostegno alle procedure di mobilita'".

Art. 21.
(Incompatibilita' di leggi)

1. I contributi ed i finanziamenti di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie della Regione per le medesime iniziative.

Capo II. - Norme finanziarie.

Art. 22.
(Norme finanziarie per i contributi alle imprese)

1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 4, comma 1, lett. a) della presente legge e' autorizzata per l'anno 1992 la spesa di L. 450.000.000, in termini di competenza e di cassa, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 20120 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1992 ed iscrivendo la stessa spesa in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione medesimo, con la denominazione "Contributi alle imprese per l'avvio dei progetti di impresa" e con la dotazione di L. 450.000.000 in termini di competenza e di cassa.
2. La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1992 sara' determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23.
(Norme finanziarie per i servizi di assistenza)

1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 4, comma 1, lett. b) della presente legge e' autorizzata per l'anno 1992 la spesa di L. 250.000.000, in termini di competenza e di cassa, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 20120 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1992 ed iscrivendo la stessa spesa in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione medesimo, con la denominazione "Contributi alle imprese per i servizi di assistenza" e con la dotazione di L. 250.000.000 in termini di competenza e di cassa.
2. La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1992 sara' determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24.
(Norme finanziarie per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 1, lett. c) e comma 3, della presente legge, la Giunta regionale e' autorizzata a corrispondere alla Finpiemonte s.p.a. per l'anno 1992 la somma di L. 1.000.000.000, in termini di competenza e di cassa, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 20120 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1992 ed iscrivendo la stessa spesa in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione medesimo, con la denominazione "Finanziamenti a tasso agevolato alle imprese per l'attuazione di investimenti" e con la dotazione di L. 1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa.
2. La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1992 sara' determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Per l'anno 1992 e successivi la spesa derivante dalla gestione della legge prevista dall'articolo 4, comma 1, lett. c) sara' determinata dalla apposita convenzione di cui all'articolo 4, comma 3, della presente legge.

Art. 25.
(Norme finanziarie per il fondo di garanzia.)

1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 della presente legge e' autorizzata per l'anno 1992 la spesa di L. 200.000.000, in termini di competenza e di cassa, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 20120 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1992 ed iscrivendo la stessa spesa in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione medesimo, con la denominazione "Partecipazione, tramite Finpiemonte s.p.a., alla costituzione di un fondo di garanzia per favorire l'accesso al credito a breve e medio termine delle imprese" e con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di L. 200.000.000.
2. La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1992, sara' determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 26.
(Norme finanziarie per la formazione)

1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9 della presente legge e' autorizzata per l'anno 1992 la spesa di L. 100.000.000, in termini di competenza e di cassa, cui si provvede mediante riduzione di un importo pari a L. 97.600.000 del capitolo 20120 e di un importo pari a L. 2.400.000 del capitolo 11050 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1992 ed iscrivendo le predette spese in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione medesimo, con la denominazione "Formazione imprenditoriale" e con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di L. 100.000.000.
2. La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1992, sara' determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 27.
(Norme per l'istituzione del fondo per l'occupazione)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 11, 14 e 16 della presente legge e' autorizzata per l'anno finanziario 1992 la spesa di L. 1.400.000.000.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma si provvede mediante:
a) istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992 di appositi capitoli aventi le seguenti denominazioni e la dotazione in termini di competenza e di cassa a fianco indicata:
"Fondo per l'occupazione a favore dei soggetti in difficolta' occupazionale" con la dotazione di L. 1.200.000.000;
"Fondo per l'occupazione a favore dei soggetti portatori di handicaps" con la dotazione di L. 200.000.000;
b) riduzione di L. 1.400.000.000 del capitolo 20120 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1992.
3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le conseguenti variazioni di bilancio.
4. Alla determinazione del fondo possono altresi' concorrere eventuali entrate provenienti dallo Stato, dalla Comunita' Economica Europea, da altri Enti, anche privati, destinate alle medesime finalita'.
5. La Giunta regionale e' autorizzata con delibera a ripartire le disponibilita' esistenti sul fondo fra gli interventi di cui agli articoli 11, 14 e 16 della presente legge.

Art. 28.
(Norme finanziarie per l'attivita' di promozione e di informazione)

1. Per gli oneri derivanti dall'attivita' promozionale e di informazione e' autorizzata per l'anno 1992 la spesa di L. 29.600.000 in termini di competenza e di cassa, cui si provvede mediante mantenimento del capitolo 11050 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1992, modificando la denominazione in "Spese per l'attivita' di promozione e di informazione della presente legge", con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di L. 29.600.000.
2. La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1992 sara' determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo III. - Norma transitoria.

Art. 29.
(Norme transitorie)

1. Per la prima applicazione della legge le domande dovranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. delle deliberazioni previste dagli articoli 6 e 18 della presente legge.