Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 14 giugno 1993, n. 27.

Istituzione dell'Area attrezzata del Ponte del Diavolo e della Zona di salvaguardia della Stura di Lanzo.

(B.U. 23 giugno 1993, n. 25)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
All. A.

Art. 1.
(Istituzione dell'Area attrezzata del Ponte del Diavolo e della Zona di salvaguardia della Stura di Lanzo)

1. Ai sensi delle leggi regionali 22 marzo 1990, n. 12 e 21 luglio 1992, n. 36, sono istituite con la presente legge l'Area attrezzata del Ponte del Diavolo e la Zona di salvaguardia della Stura di Lanzo integranti il Parco regionale La Mandria, istituito con la legge regionale 21 agosto 1978, n. 54.

Art. 2.
(Confini)

1. I confini dell'Area attrezzata del Ponte del Diavolo, incidente sul Comune di Lanzo Torinese, ed i confini della Zona di salvaguardia della Stura di Lanzo, incidente sui Comuni di Lanzo Torinese, Balangero, Cafasse, Mathi, Villanova Canavese e Nole, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25000 facente parte integrante della presente legge.
2. I confini dell'Area attrezzata e della Zona di salvaguardia sono delimitati da tabelle, portanti rispettivamente la scritta "Regione Piemonte Area attrezzata del Ponte del Diavolo" e "Regione Piemonte Zona di salvaguardia della Stura di Lanzo", da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita'.

Art. 3.
(Finalita')

1. Le finalita' dell'istituzione dell'Area attrezzata e della Zona di salvaguardia di cui all'articolo 1, specificate nei commi 2 e 3 del presente articolo, sono individuate nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nella legislazione regionale in materia di Aree protette.
2. Le finalita' dell'istituzione dell'Area attrezzata del Ponte del Diavolo sono le seguenti:
a) tutelare le caratteristiche naturali, paesaggistiche e storiche dell'area anche mediante interventi di riqualificazione ambientale;
b) conservare gli aspetti culturali ed architettonici presenti nel luogo, garantendone il recupero e la valorizzazione;
c) salvaguardare gli elementi geologici presenti con particolare riferimento alle formazioni denominate "marmitte dei giganti";
d) organizzare il territorio per la fruizione a fini ricreativi, didattici e culturali;
3. Le finalita' dell'istituzione della Zona di salvaguardia della Stura di Lanzo sono le seguenti:
a) garantire il raccordo territoriale tra il Parco regionale La Mandria e l'Area attrezzata del Ponte del Diavolo mediante specifici strumenti di pianificazione a tutela del territorio;
b) prevedere gli opportuni interventi di salvaguardia delle acque della Stura, al fine di migliorarne le condizioni idrobiologiche e di proteggerle da fattori inquinanti;
c) consentire il regolare svolgimento dell'attivita' agricola.

Art. 4.
(Gestione)

1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3 sono esercitate dall'Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo.
2. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di cui al comma 1 e' integrato con un rappresentante del Comune di Lanzo Torinese.
3. L'Ente di gestione provvede agli oneri derivanti dalla gestione dell'Area attrezzata del Ponte del Diavolo e della Zona di salvaguardia della Stura di Lanzo con lo stanziamento di cui al capitolo 15350 del bilancio di previsione per l'anno 1993 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Art. 5.
(Personale)

1. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 l'Ente, a cui e' affidata la gestione dell'Area attrezzata e della Zona di salvaguardia, si avvale di proprio personale individuato nella pianta organica approvata con legge regionale.

Art. 6.
(Vincoli e permessi)

1. Sull'intero territorio dell'Area attrezzata del Ponte del Diavolo, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca, e' fatto divieto di:
a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
b) aprire nuove discariche;
c) arrecare danni alle strutture di valore storico architettonico esistenti ed alle formazioni geologiche;
d) esercitare l'attivita' venatoria: sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;
e) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
f) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attivita' forestali;
g) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano particolare valore ambientale o scientifico, definiti ed individuati dal Piano di cui all'articolo 10;
h) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi motorizzati fuori strada;
i) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti;
l) effetture interventi di costruzione di nuovi edifici o strutture, stabili o temporanee.
2. Sull'intero territorio dell'Area attrezzata del Ponte del Diavolo e' comunque consentito:
a) effettuare gli interventi tecnici, finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale, previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, e richiamati al comma 1, lettera d), del presente articolo;
b) effettuare i tagli boschivi nei limiti consentiti e con le procedure previste dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57;
c) effettuare, nel rispetto delle vigenti normative nazionali, interventi di regimazione dei corsi d'acqua che si rendano necessari per motivi di pubblica sicurezza e per l'incolumita' delle persone;
d) effettuare sugli edifici esistenti gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.
3. Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale dell'Area attrezzata del Ponte del Diavolo sono previste dal Piano di cui all'articolo 10.
4. La Zona di salvaguardia della Stura di Lanzo e' oggetto del Piano d'area di cui all'articolo 9, al fine di regolamentare l'uso del territorio e conservarne e valorizzarne le caratteristiche ambientali.
5. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 9, ogni intervento da realizzarsi nella Zona di salvaguardia della Stura di Lanzo che comporti la modificazione dello stato dei luoghi, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e' sottoposto a preventiva autorizzazione ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Art. 7.
(Sanzioni)

1. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere a) e b), comma 1 dell'articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 3 milioni ad un massimo di lire 5 milioni per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato.
2. Le violazioni al divieto di cui alla lettera c), comma 1 dell'articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 5 milioni.
3. Per le violazioni ai divieti di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 6 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
4. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera e), f) ed h), comma 1, dell'articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 25 mila ad un massimo di lire 250 mila.
5. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera g), comma 1, dell'articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 25 mila ad un massimo di lire 250 mila, nel caso di danneggiamento, ed un minimo di lire 250 mila ad un massimo di lire 2 milioni e 500 mila, nel caso di abbattimento.
6. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera i) ed l), comma 1, dell'articolo 6 comportano le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica.
7. La violazione alle limitazioni di cui al comma 5 dell'articolo 6 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.
8. I tagli boschivi effettuati in difformita' dalla previsione di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1 milione ad un massimo di lire 5 milioni per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui e' stato effettuato il taglio boschivo.
9. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8, del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo di ripristino che dovra' essere realizzato in conformita' alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.
10. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
11. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nei Piani di cui agli articoli 9 e 10 sono introitate nel bilancio della Regione.

Art. 8.
(Sorveglianza)

1. La sorveglianza dell'Area attrezzata del Ponte del Diavolo e della Zona di salvaguardia della Stura di Lanzo e' affidata:
a) al personale di vigilanza previsto nella pianta organica dell'Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo;
b) agli agenti di Polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca, al Corpo Forestale dello Stato;
c) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, prevista con apposita convenzione stipulata con l'Ente di gestione.

Art. 9.
(Piano d'area)

1. Per la Zona di salvaguardia della Stura di Lanzo e' previsto il Piano d'area, avente valenza paesistica, predisposto ed approvato ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, cosi' come modificato ed integrato dall'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36.
2. Il Piano d'area di cui al comma 1 e' adottato dall'Ente di gestione, che esercita le funzioni indicate al comma 1 dell'articolo 4, nel termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. L'Ente di gestione, indicato al comma 2, esamina le osservazioni di cui all'articolo 3, lettera c), della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, nel termine di novanta giorni e provvede alla predisposizione degli atti conseguenti da trasmettere alla Giunta Regionale per l'elaborazione del Piano d'area definitivo.
4. Scaduti i termini temporali indicati ai commi 2 e 3, la Giunta Regionale esercita il potere sostitutivo previsto dall'articolo 23, comma 3 bis, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.
5. Le indicazioni contenute nel Piano d'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale di approvazione del Piano, che sostituisce la strumentazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello.
6. Dalla data di adozione del Piano d'area si applicano le misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente per il Piano Territoriale.

Art. 10.
(Piano naturalistico)

1. L'Area attrezzata del Ponte del Diavolo e' oggetto di apposito Piano naturalistico redatto ed approvato secondo le procedure richiamate all'articolo 25 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.
2. Il Piano naturalistico deve contenere, oltre a quanto espressamente stabilito dall'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, anche norme ed indirizzi relativi all'edificabilita' ed all'uso del suolo; tali norme ed indirizzi sono prevalenti nei confronti di eventuali norme difformi degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 11.
(Entrate)

1. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 7 sono iscritti al capitolo 2230 del bilancio di previsione delle entrate per l'anno finanziario 1993 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Allegato A.

Allegato: Planimetria
OMISSIS