Disegno di legge regionale, n. 5314.
Istituzione del Parco naturale della Stura di Lanzo e
dell'Area attrezzata del Ponte del Diavolo. 1. Ai sensi delle leggi regionali 22 marzo 1990, n. 12, e 21
luglio 1992, n.36, sono istituiti con la presente legge il Parco
naturale della Stura di Lanzo e l'Area attrezzata del Ponte del
Diavolo integranti il Parco regionale La Mandria, istituito con
la legge regionale 21 agosto 1978, n. 54. 1. I confini del Parco della Stura di Lanzo, incidente sui
Comuni di Lanzo Torinese, Balangero, Cafasse, Mathi, Villanova
Canavese e Nole ed i confini dell'Area attrezzata del Ponte del
Diavolo, incidente sul Comune di Lanzo Torinese, sono
individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25000 facente
parte integrante della presente legge. 1. Le finalita' dell'istituzione del Parco naturale e dell'Area
attrezzata di cui all'articolo 1, specificate nei commi 2 e 3
del presente articolo, sono individuate nell'ambito ed a
completamento dei principi generali indicati nella legislazione
regionale in materia di Aree protette. 1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle
attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui
all'articolo 3 sono esercitate dall'Ente a cui e' affidata la
gestione del Parco regionale La Mandria. 1. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1
dell'articolo 4 l'Ente, a cui e' affidata la gestione del Parco
naturale e dell'Area attrezzata, si avvale di proprio personale
individuato in pianta organica approvata con legge regionale. 1. Sull'intero territorio del Parco naturale della Stura di
Lanzo, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in
materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna,
nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca, e' fatto divieto
di: 1. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere a) e b), comma
1 ed alle lettere a) e b), comma 4, dell'articolo 6 comportano
la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un
massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso o
depositato. 1. La sorveglianza del Parco naturale della Stura di Lanzo e
dell'Area attrezzata del Ponte del Diavolo e' affidata: 1. Per il Parco naturale della Stura di Lanzo e' previsto il
Piano d'area predisposto ed approvato ai sensi dell'articolo 23
della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, cosi' come
modificato ed integrato dall'articolo 7 della legge regionale 21
luglio 1992, n. 36. 1. Il Parco naturale della Stura di Lanzo e l'Area attrezzata
del Ponte del Diavolo sono oggetto di apposito Piano
naturalistico redatto ed approvato secondo le procedure
richiamate all'articolo 25 della legge regonale 22 marzo 1990,
n. 12. 1. I provvedimenti delle sanzioni di cui all'articolo 7 sono
iscritti al capitolo 2230 del bilancio di previsione delle
entrate per l'anno finanziario 1992 ed ai corrispondenti
capitoli dei bilanci successivi.
(Istituzione del Parco naturale e dell'Area
attrezzata)
(Confini)
2. I confini del Parco naturale e dell'Area attrezzata sono
delimitati da tabelle, portanti rispettivamente la scritta
"Regione Piemonte-Parco naturale della Stura di Lanzo" e
"Regione Piemonte-Area attrezzata del Ponte del Diavolo", da
collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e
che da ogni tabella siano visibili le due contigue. Le tabelle
devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di
leggibilita'.
(Finalita')
2. Le finalita' dell'istituzione del Parco naturale della Stura
di Lanzo sono le seguenti:
a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali ed
ambientali, paesaggistiche e storiche dell'area fluviale anche
mediante interventi di ricostituzione di ambiti naturali;
b) difendere il patrimonio naturale costituito dalle acque
della Stura, al fine di migliorarne le condizioni idrobiologiche
e di proteggerle da fattori inquinanti;
c) organizzare il territorio per la fruizione a fini
ricreativi, didattici, scientifici e culturali;
d) consentire il regolare svolgimento dell'attivita' agricola.
3. Le finalita' dell'istituzione dell'Area attrezzata del Ponte
del Diavolo sono le seguenti:
a) tutelare le caratteristiche naturali, paesaggistiche e
storiche dell'area anche mediante interventi di riqualificazione
ambientale;
b) conservare gli aspetti culturali ed architettonici presenti
nel luogo, garantendone il recupero e la valorizzazione;
c) salvaguardare gli elementi geologici presenti con
particolare riferimento alle formazioni denominate "marmitte dei
giganti";
d) organizzare il territorio per la fruizione a fini
ricreativi, didattici e culturali.
(Gestione)
2. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di cui al comma 1 e'
integrato con un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Lanzo
Torinese, Balangero, Cafasse, Mathi, Villanova Canavese e Nole.
3. L'Ente di gestione provvede agli oneri derivanti dalla
gestione del Parco naturale della Stura di Lanzo e dell'Area
attrezzata del Ponte del Diavolo con lo stanziamento di cui al
capitolo 15350 del bilancio di previsione per l'anno 1992 e di
cui ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari
successivi.
(Personale)
(Vincoli e permessi)
a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura, fatta eccezione
per gli interventi estrattivi finalizzati al ripristino
ambientale ed alla costituzione di aree di interesse
naturalistico autorizzati con le procedure di cui alla legge
regionale 22 novembre 1978, n. 69, e sulla base di apposita
convenzione con la Giunta regionale ovvero con l'Ente di
gestione che esercita le funzioni indicate al comma 1
dell'articolo 4;
b) aprire nuove discariche ed ampliare le esistenti;
c) esercitare l'attivita' venatoria: sono comunque consentiti
gli interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n.
36;
d) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli
animali;
e) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo,
fatte salve le operazioni connesse alle attivita'
agro-silvo-pastorali;
f) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano
particolare valore ambientale o scientifico, definiti ed
individuati dal Piano di cui all'articolo 10;
g) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi
motorizzati fuori strada;
h) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti, fatte salve
le strade necessarie allo svolgimento delle attivita' agricole;
i) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti e
di costruzione di nuovi edifici o strutture, stabili o
temporanee, che possano alterare le caratteristiche ambientali e
paesistiche dei luoghi.
2. Sull'intero territorio del Parco naturale della Stura di
Lanzo e' comunque consentito:
a) svolgere le attivita' agricole e provvedere agli interventi
funzionali migliorativi e di qualificazione delle attivita'
stesse che dovranno essere previsti dal Piano di cui
all'articolo 10;
b) effettuare gli interventi tecnici finalizzati a raggiungere
e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale previsti
dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, e richiamati al
comma 1, sub c), del presente articolo;
c) effettuare i tagli boschivi nei limiti consentiti e con le
procedure previste dalla legge regionale 4 settembre 1979, n.
57;
d) effettuare, nel rispetto delle vigenti normative nazionali,
gli interventi di regimazione dei corsi d'acqua che si rendano
necessari per motivi di pubblica sicurezza e per l'incolumita'
delle persone.
3. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 9, ogni
intervento da realizzarsi nel Parco naturale della Stura di
Lanzo, che comporti la modificazione dello stato attuale dei
luoghi, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo
13, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 5
dicembre 1977, n. 56, e' sottoposto a preventiva autorizzazione
del Presidente della Giunta regionale.
4. Sull'intero territorio dell'Area attrezzata del Ponte del
Diavolo, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in
materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna,
nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca, e' fatto divieto
di:
a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
b) aprire nuove discariche;
c) arrecare danni alle strutture di valore
storico-architettonico esistenti ed alle formazioni geologiche;
d) esercitare l'attivita' venatoria: sono comunque consentiti
gli interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n.
36;
e) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli
animali;
f) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo,
fatte salve le normali attivita' forestali;
g) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano
particolare valore ambientale o scientifico, definiti ed
individuati dal Piano di cui all'articolo 19;
h) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi
motorizzati fuoristrada;
i) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti;
l) effettuare interventi di costruzione di nuovi edifici o
strutture, stabili o temporanee.
5. Sull'intero territorio dell'Area attrezzata del Ponte del
Diavolo e' comunque consentito:
a) effettuare gli interventi tecnici, finalizzati a raggiungere
e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale, previsti
dalla legge regionale 8 giugno 1988, n. 36, e richiamati al
comma 4, sub d), del presente articolo;
b) effettuare i tagli boschivi nei limiti consentiti e con le
procedure previste dalla legge regionale 4 settembre 1979, n.
57;
c) effettuare, nel rispetto delle vigenti normative nazionali,
interventi di regimazione dei corsi d'acqua che si rendano
necessari per motivi di pubblica sicurezza e per l'incolumita'
delle persone;
d) effettuare sugli edifici esistenti gli interventi di cui
all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c), della legge
regionale 5 dicembre 1977, n. 56.
6. Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale
sono previste dal Piano di cui all'articolo 10.
(Sanzioni)
2. Per le violazioni ai divieti di cui alla lettera c), comma 1
ed alla lettera d), comma 4, dell'articolo 6 si applicano le
sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere d), e) e g),
comma 1, ed alle lettere e), f) ed h), comma 4, dell'articolo 6
comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000
ad un massimo di 250.000.
4. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera f), comma 1, ed
alla lettera g), comma 4, dell'articolo 6 comportano la sanzione
amministrativa da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L.
250.000, nel caso di danneggiamento, e da un minimo di L.
250.000 ad un massimo di L. 2.500.000, nel caso abbattimento.
5. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere h) ed i), comma
1, alle lettere i) ed l), comma 4, ed alle limitazioni di cui
al comma 3 dell'articolo 6 comportano le sanzioni amministrative
previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica.
6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera c), comma 4,
dell'articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un
minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 5.000.000.
7. I tagli boschivi effettuati in difformita' dalla previsione
di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979,
n. 57, comportano la sanzione amministrativa di un minimo da L.
1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o
frazione di ettaro su cui e' stato effettuato il taglio boschivo.
8. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6 e 7
del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni
amministrative previste, l'obbligo di ripristino che dovra'
essere realizzato in conformita' alle disposizioni formulate in
apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.
9. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per
l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni
previste dalla presente legge si applicano le norme ed i
principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1989, n. 689.
10. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle
riscosse ai sensi delle norme contenute nei Piani di cui
all'articolo 9 e 10 sono introitate nel bilancio della Regione.
(Sorveglianza)
a) al personale di sorveglianza previsto nell'ordinamento e
nella pianta organica dell'Ente a cui e' affidata la gestione del
Parco regionale La Mandria;
b) agli agenti di Polizia locale, urbana e rurale, alle guardie
di caccia e pesca, al Corpo Forestale dello Stato;
c) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37
della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, previsa apposita
convenzione stipulata con l'Ente di gestione.
(Piano d'area)
2. Il Piano d'area di cui al comma 1 e' adottato dall'Ente di
gestione, che esercita le funzioni indicate al comma 1
dell'articolo 4, nel termine di 12 mesi dall'entrata in vigore
della presente legge.
3. L'Ente di gestione, indicato al comma 2, esamina le
osservazioni di cui all'articolo 3, lettera c), della legge
regionale 22 marzo 1990, n. 12, nel termine di 90 giorni e
provvede alla predisposizione degli atti conseguenti da
trasmettere alla Giunta regionale per l'elaborazione del Piano
d'area definitivo.
4. Scaduti i termini temporali indicati ai commi 2 e 3, la
Giunta regionale esercita il potere sostitutivo previsto
dall'articolo 23, comma 3 bis, della legge regionale 22 marzo
1990, n. 12.
5. Le indicazioni contenute nel Piano d'area e le relative
norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di
entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale di
approvazione del Piano, che sostituisce la strumentazione
territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello.
6. Dalla data di adozione del Piano d'area si applicano le
misure di salvaguardia previste per il Piano Territoriale dalla
normativa vigente.
(Piano naturalistico)
(Entrate)