Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5314.

Istituzione del Parco naturale della Stura di Lanzo e dell'Area attrezzata del Ponte del Diavolo.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Art. 1.
(Istituzione del Parco naturale e dell'Area attrezzata)

1. Ai sensi delle leggi regionali 22 marzo 1990, n. 12, e 21 luglio 1992, n.36, sono istituiti con la presente legge il Parco naturale della Stura di Lanzo e l'Area attrezzata del Ponte del Diavolo integranti il Parco regionale La Mandria, istituito con la legge regionale 21 agosto 1978, n. 54.

Art. 2.
(Confini)

1. I confini del Parco della Stura di Lanzo, incidente sui Comuni di Lanzo Torinese, Balangero, Cafasse, Mathi, Villanova Canavese e Nole ed i confini dell'Area attrezzata del Ponte del Diavolo, incidente sul Comune di Lanzo Torinese, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25000 facente parte integrante della presente legge.
2. I confini del Parco naturale e dell'Area attrezzata sono delimitati da tabelle, portanti rispettivamente la scritta "Regione Piemonte-Parco naturale della Stura di Lanzo" e "Regione Piemonte-Area attrezzata del Ponte del Diavolo", da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita'.

Art. 3.
(Finalita')

1. Le finalita' dell'istituzione del Parco naturale e dell'Area attrezzata di cui all'articolo 1, specificate nei commi 2 e 3 del presente articolo, sono individuate nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nella legislazione regionale in materia di Aree protette.
2. Le finalita' dell'istituzione del Parco naturale della Stura di Lanzo sono le seguenti:
a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali ed ambientali, paesaggistiche e storiche dell'area fluviale anche mediante interventi di ricostituzione di ambiti naturali;
b) difendere il patrimonio naturale costituito dalle acque della Stura, al fine di migliorarne le condizioni idrobiologiche e di proteggerle da fattori inquinanti;
c) organizzare il territorio per la fruizione a fini ricreativi, didattici, scientifici e culturali;
d) consentire il regolare svolgimento dell'attivita' agricola.
3. Le finalita' dell'istituzione dell'Area attrezzata del Ponte del Diavolo sono le seguenti:
a) tutelare le caratteristiche naturali, paesaggistiche e storiche dell'area anche mediante interventi di riqualificazione ambientale;
b) conservare gli aspetti culturali ed architettonici presenti nel luogo, garantendone il recupero e la valorizzazione;
c) salvaguardare gli elementi geologici presenti con particolare riferimento alle formazioni denominate "marmitte dei giganti";
d) organizzare il territorio per la fruizione a fini ricreativi, didattici e culturali.

Art. 4.
(Gestione)

1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3 sono esercitate dall'Ente a cui e' affidata la gestione del Parco regionale La Mandria.
2. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di cui al comma 1 e' integrato con un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Lanzo Torinese, Balangero, Cafasse, Mathi, Villanova Canavese e Nole.
3. L'Ente di gestione provvede agli oneri derivanti dalla gestione del Parco naturale della Stura di Lanzo e dell'Area attrezzata del Ponte del Diavolo con lo stanziamento di cui al capitolo 15350 del bilancio di previsione per l'anno 1992 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Art. 5.
(Personale)

1. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 l'Ente, a cui e' affidata la gestione del Parco naturale e dell'Area attrezzata, si avvale di proprio personale individuato in pianta organica approvata con legge regionale.

Art. 6.
(Vincoli e permessi)

1. Sull'intero territorio del Parco naturale della Stura di Lanzo, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca, e' fatto divieto di:
a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura, fatta eccezione per gli interventi estrattivi finalizzati al ripristino ambientale ed alla costituzione di aree di interesse naturalistico autorizzati con le procedure di cui alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69, e sulla base di apposita convenzione con la Giunta regionale ovvero con l'Ente di gestione che esercita le funzioni indicate al comma 1 dell'articolo 4;
b) aprire nuove discariche ed ampliare le esistenti;
c) esercitare l'attivita' venatoria: sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;
d) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
e) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le operazioni connesse alle attivita' agro-silvo-pastorali;
f) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano particolare valore ambientale o scientifico, definiti ed individuati dal Piano di cui all'articolo 10;
g) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi motorizzati fuori strada;
h) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti, fatte salve le strade necessarie allo svolgimento delle attivita' agricole; i) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti e di costruzione di nuovi edifici o strutture, stabili o temporanee, che possano alterare le caratteristiche ambientali e paesistiche dei luoghi.
2. Sull'intero territorio del Parco naturale della Stura di Lanzo e' comunque consentito:
a) svolgere le attivita' agricole e provvedere agli interventi funzionali migliorativi e di qualificazione delle attivita' stesse che dovranno essere previsti dal Piano di cui all'articolo 10;
b) effettuare gli interventi tecnici finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, e richiamati al comma 1, sub c), del presente articolo;
c) effettuare i tagli boschivi nei limiti consentiti e con le procedure previste dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57;
d) effettuare, nel rispetto delle vigenti normative nazionali, gli interventi di regimazione dei corsi d'acqua che si rendano necessari per motivi di pubblica sicurezza e per l'incolumita' delle persone.
3. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 9, ogni intervento da realizzarsi nel Parco naturale della Stura di Lanzo, che comporti la modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e' sottoposto a preventiva autorizzazione del Presidente della Giunta regionale.
4. Sull'intero territorio dell'Area attrezzata del Ponte del Diavolo, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca, e' fatto divieto di:
a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
b) aprire nuove discariche;
c) arrecare danni alle strutture di valore storico-architettonico esistenti ed alle formazioni geologiche; d) esercitare l'attivita' venatoria: sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;
e) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
f) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attivita' forestali;
g) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano particolare valore ambientale o scientifico, definiti ed individuati dal Piano di cui all'articolo 19;
h) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi motorizzati fuoristrada;
i) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti;
l) effettuare interventi di costruzione di nuovi edifici o strutture, stabili o temporanee.
5. Sull'intero territorio dell'Area attrezzata del Ponte del Diavolo e' comunque consentito:
a) effettuare gli interventi tecnici, finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale, previsti dalla legge regionale 8 giugno 1988, n. 36, e richiamati al comma 4, sub d), del presente articolo;
b) effettuare i tagli boschivi nei limiti consentiti e con le procedure previste dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57;
c) effettuare, nel rispetto delle vigenti normative nazionali, interventi di regimazione dei corsi d'acqua che si rendano necessari per motivi di pubblica sicurezza e per l'incolumita' delle persone;
d) effettuare sugli edifici esistenti gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.
6. Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale sono previste dal Piano di cui all'articolo 10.

Art. 7.
(Sanzioni)

1. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere a) e b), comma 1 ed alle lettere a) e b), comma 4, dell'articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso o depositato.
2. Per le violazioni ai divieti di cui alla lettera c), comma 1 ed alla lettera d), comma 4, dell'articolo 6 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere d), e) e g), comma 1, ed alle lettere e), f) ed h), comma 4, dell'articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di 250.000.
4. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera f), comma 1, ed alla lettera g), comma 4, dell'articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000, nel caso di danneggiamento, e da un minimo di L. 250.000 ad un massimo di L. 2.500.000, nel caso abbattimento.
5. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere h) ed i), comma 1, alle lettere i) ed l), comma 4, ed alle limitazioni di cui al comma 3 dell'articolo 6 comportano le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica.
6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera c), comma 4, dell'articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 5.000.000.
7. I tagli boschivi effettuati in difformita' dalla previsione di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa di un minimo da L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui e' stato effettuato il taglio boschivo.
8. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo di ripristino che dovra' essere realizzato in conformita' alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.
9. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1989, n. 689.
10. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nei Piani di cui all'articolo 9 e 10 sono introitate nel bilancio della Regione.

Art. 8.
(Sorveglianza)

1. La sorveglianza del Parco naturale della Stura di Lanzo e dell'Area attrezzata del Ponte del Diavolo e' affidata:
a) al personale di sorveglianza previsto nell'ordinamento e nella pianta organica dell'Ente a cui e' affidata la gestione del Parco regionale La Mandria;
b) agli agenti di Polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca, al Corpo Forestale dello Stato;
c) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, previsa apposita convenzione stipulata con l'Ente di gestione.

Art. 9.
(Piano d'area)

1. Per il Parco naturale della Stura di Lanzo e' previsto il Piano d'area predisposto ed approvato ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, cosi' come modificato ed integrato dall'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36.
2. Il Piano d'area di cui al comma 1 e' adottato dall'Ente di gestione, che esercita le funzioni indicate al comma 1 dell'articolo 4, nel termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. L'Ente di gestione, indicato al comma 2, esamina le osservazioni di cui all'articolo 3, lettera c), della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, nel termine di 90 giorni e provvede alla predisposizione degli atti conseguenti da trasmettere alla Giunta regionale per l'elaborazione del Piano d'area definitivo.
4. Scaduti i termini temporali indicati ai commi 2 e 3, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo previsto dall'articolo 23, comma 3 bis, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.
5. Le indicazioni contenute nel Piano d'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del Piano, che sostituisce la strumentazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello.
6. Dalla data di adozione del Piano d'area si applicano le misure di salvaguardia previste per il Piano Territoriale dalla normativa vigente.

Art. 10.
(Piano naturalistico)

1. Il Parco naturale della Stura di Lanzo e l'Area attrezzata del Ponte del Diavolo sono oggetto di apposito Piano naturalistico redatto ed approvato secondo le procedure richiamate all'articolo 25 della legge regonale 22 marzo 1990, n. 12.

Art. 11.
(Entrate)

1. I provvedimenti delle sanzioni di cui all'articolo 7 sono iscritti al capitolo 2230 del bilancio di previsione delle entrate per l'anno finanziario 1992 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.