Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 7 giugno 1993, n. 25.

Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago.

(B.U. 16 giugno 1993, n. 24)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Art. 1.
(Finalita')

1. La presente legge disciplina le modalita' di utilizzo e di fruizione del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago istituito con legge regionale 16 maggio 1980, n. 47.

Art. 2.
(Accesso al Parco)

1. L'accesso al Parco naturale e' consentito tutti i giorni, senza limiti di orario, lungo la rete viabile e lungo i sentieri appositamente indicati; e' ammesso l'accesso pedonale ai boschi durante la tradizionale raccolta delle castagne.
2. Le visite di comitive o scolaresche, lo svolgimento di manifestazioni nonche' la possibilita' di effettuare studi e ricerche di carattere scientifico devono essere autorizzati dall'Ente di gestione.
3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 3.
(Raccolta delle castagne)

1. La raccolta delle castagne da parte dei visitatori e' consentita nei mesi di ottobre e novembre nel limite massimo di Kg. 2 per persona, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti a salvaguardia della proprieta'.
2. Le violazioni alla norma di cui al comma uno del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 4.
(Raccolta funghi e prodotti del sottobosco)

1. La raccolta dei funghi e degli altri prodotti del sottobosco e' consentita nei limiti stabiliti dalla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, e dall'articolo 2, comma uno, della presente legge.
2. Le violazioni alla norma di cui al comma uno del presente articolo comportano, rispettivamente, le sanzioni previste dalla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, e successive modificazioni e le sanzioni previste dall'articolo 2, comma tre, della presente legge.

Art. 5.
(Accensione fuochi)

1. L'accensione dei fuochi e' vietata in qualsiasi periodo dell'anno, salvo che su specifica autorizzazione dell'Ente Parco e nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Nelle aree attrezzate, individuate e segnalate dall'Ente Parco, e' ammesso l'uso di fornelli da campo.
3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.

Art. 6.
(Abbandono piccoli rifiuti)

1. E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, di piccoli rifiuti compresi quelli derivanti dal consumo di pasti e/o di bevande da pic-nic.
2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000.
3. La sanzione di cui al comma due e' raddoppiata qualora, su invito dell'agente verbalizzante, il trasgressore non provveda alla rimozione dei rifiuti.

Art. 7.
(Disturbo della quiete e degli habitat naturali)

1. L'uso di apparecchi radio e televisivi, nonche' di giradischi, mangianastri e simili, al di fuori delle aree attrezzate individuate e segnalate dall'Ente Parco, e' vietato.
2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma precedente gli apparecchi ubicati presso le abitazioni private.
3. Nelle aree attrezzate e presso le abitazioni private l'uso dei citati apparecchi deve avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale ed alla vita degli animali.
4. E' sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati in servizi di vigilanza e soccorso.
5. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 8.
(Danneggiamenti)

1. Il danneggiamento delle attrezzature e degli arredi del parco comporta la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 oltre alla facolta' dell'Ente Parco di rivalersi dei danni subiti.

Art. 9.
(Raccolta della flora spontanea)

1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva sono sempre vietati.
2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita' agricole e selvicolturali.
3. Le violazioni alla norma di cui al primo comma del presente articolo, quando trattasi di flora erbacea ed arbustiva non compresa negli elenchi di cui all'articolo 15 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000; qualora trattasi di flora erbacea ed arbustiva compresa negli elenchi di cui all'articolo 15 delle legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, si applica la sanzione amministrativa pari a L. 20.000 piu' L. 5.000 per ogni esemplare raccolto.

Art. 10.
(Introduzione di cani)

1. E' consentita l'introduzione di cani di qualsiasi razza, purche' al guinzaglio.
2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 11.
(Raccolta di rettili, anfibi e molluschi)

1. La raccolta, l'asportazione e l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessita', di qualsiasi specie di molluschi, di anfibi e di rettili sono sempre vietate.
2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 12.
(Raccolta degli insetti)

1. La cattura, l'asportazione o l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessita', di insetti di qualsiasi ordine e specie sono sempre vietate.
2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita' agricole e selvicolturali nonche' l'applicazione delle norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale.
3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 13.
(Attraversamento con mandrie)

1. L'attraversamento con mandrie di bestiame di qualsiasi specie puo' avvenire unicamente su strade comunali o vicinali ed i conduttori devono impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni alla vegetazione ed alle proprieta' limitrofe od alle strade.
2. L'attraversamento deve avvenire unicamente nelle ore diurne e nel piu' breve tempo possibile.
3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 per ogni capo di bestiame.

Art. 14.
(Accesso motorizzato e sorvolo con mezzi a motore)

1. La circolazione di mezzi motorizzati, purche' dotati di contrassegno, e' consentita nei seguenti casi:
a) per l'accesso alle abitazioni, lungo i percorsi indicati dall'Ente Parco;
b) per operazioni agro-silvo-pastorali sui fondi di proprieta', lungo i percorsi indicati dall'Ente Parco;
c) alle persone disabili;
d) per motivate necessita' di carattere scientifico, didattico, culturale, previa autorizzazione dell'Ente di gestione.
2. Il sorvolo a bassa quota del territorio del parco con deltaplani a motore e' vietato.
3. Le violazioni di cui alle norme del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
4. Il comma uno del presente articolo modifica il comma uno, lettera h), dell'articolo 11 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 47.

Art. 15.
(Divieti temporanei di accesso)

1. L'Ente Parco puo' temporaneamente impedire l'accesso a particolari e limitate zone a fini selvicolturali, archeologici e/o naturalistici; tali zone sono opportunamente indicate con apposit tabelle.
2. L'accesso in violazione alla norma di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 16.
(Deroghe)

1. L'Ente Parco puo' sempre concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici e di studio, purche' non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione ovvero siano di competenza di altri Organi od Autorita'.
2. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.
3. Le autorizzazioni in deroga dovranno essere esibite, a richiesta, al personale preposto alla vigilanza.
4. Il personale dell'Ente Parco puo' agire in deroga a quanto disposto dalla presente legge, secondo le indicazioni ed i programmi del Consiglio Direttivo.

Art. 17.
(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidate al personale di vigilanza dell'Ente Parco ed ai soggetti di cui all'articolo 13 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 47, previa convenzione con gli Enti di appartenenza.

Art. 18.
(Procedure)

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.
2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione ed iscritte al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno 1993 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
3. Le somme introitate a titolo di rivalsa per danni, di cui all'articolo 7, saranno introitate nel bilancio dell'Ente per essere destinate al ripristino delle cose danneggiate.
4. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.