Disegno di legge regionale, n. 5288.
Norme per l'utilizzo e le fruizione del Parco naturale dei
Lagoni di Mercurago. 1. La presente legge disciplina le modalita' di utilizzo e di
fruizione del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago istituito
con legge regionale 16 maggio 1980, n. 47. 1. L'accesso al Parco naturale e' consentito tutti i giorni,
senza limiti di orario, lungo la rete viabile e lungo i sentieri
appositamente indicati; e' ammesso l'accesso pedonale ai boschi
durante la tradizionale raccolta delle castagne. 1. La raccolta delle castagne da parte dei visitatori e'
consentita nei mesi di ottobre e novembre nel limite massimo di
Kg. 2 per persona, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti a
salvaguardia della proprieta'. 1. La raccolta dei funghi e degli altri prodotti del sottobosco
e' consentita nei limiti stabiliti dalla legge regionale 2
novembre 1982, n.32, e dall'articolo 2, comma 1, della presente
legge. 1. L'accensione dei fuochi e' vietata in qualsiasi periodo
dell'anno, salvo che su specifica autorizzazione dell'Ente Parco
e nel rispetto della normativa vigente in materia. 1. E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, di piccoli rifiuti
compresi quelli derivanti dal consumo di pasti e/o di bevande da
pic-nic. 1. L'uso di apparecchi radio e televisivi, nonche' di
giradischi, mangianastri e simili, al di fuori delle aree
attrezzate individuate e segnalate dall'Ente Parco, e' vietato. 1. Il danneggiamento delle attrezzature e degli arredi del parco
comporta la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000
oltre alla facolta' dell'Ente Parco di rivalersi dei danni
subiti. 1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la
detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva sono sempre
vietati. 1. E' consentita l'introduzione di cani di qualsiasi razza,
purche' al guinzaglio. 1. La raccolta, l'asportazione e l'uccisione, se non per caso
fortuito o di necessita', di qualsiasi specie di molluschi, di
anfibi e di rettili sono sempre vietate. 1. La cattura, l'asportazione o l'uccisione, se non per caso
fortuito o di necessita', di insetti di qualsiasi ordine e specie
sono sempre vietate. 1. L'attraversamento con mandrie di bestiame di qualsiasi specie
puo' avvenire unicamente su strade comunali o vicinali ed i
conduttori devono impedire sbandamenti dai quali possano derivare
danni alla vegetazione ed alle proprieta' limitrofe od alle
strade. 1. La circolazione di mezzi motorizzati, purche' dotati di
contrassegno, e' consentita nei seguenti casi:
a) per l'accesso alle abitazioni, lungo i percorsi indicati
dall'Ente Parco; 1. L'Ente Parco puo' temporaneamente impedire l'accesso a
particolari e limitate zone a fini selvicolturali, archeologici
e/o naturalistici; tali zone sono opportunamente indicate con
apposite tabelle. 1. L'Ente Parco puo' sempre concedere deroghe alle norme
previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici e
di studio, purche' non contrastino con disposizioni legislative
dello Stato o della Regione ovvero siano di competenza di altri
Organi od Autorita'. 1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e
l'accertamento delle relative violazioni sono affidate al
personale di vigilanza dell'Ente Parco ed ai soggetti di cui
all'articolo 13 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 47,
previa convenzione con gli Enti di appartenenza. 1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle
sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di
cui alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.
(Finalita')
(Accesso al Parco)
2. Le visite di comitive o scolaresche, lo svolgimento di
manifestazioni nonche' la possibilita' di effettuare studi e
ricerche di carattere scientifico devono essere autorizzati
dall'Ente di gestione.
3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo
comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
(Raccolta delle castagne)
2. Le violazioni alla norma di cui al primo comma del presente
articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L.
250.000.
(Raccolta funghi e prodotti del sottobosco)
2. Le violazioni alla norma di cui al primo comma del presente
articolo comportano, rispettivamente, le sanzioni previste dalla
legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, e successive
modificazioni e le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 3,
della presente legge.
(Accensione fuochi)
2. Nelle aree attrezzate, individuate e segnalate dall'Ente
Parco, e' ammesso l'uso di fornelli da campo.
3.Le violazioni alle norme di cui al presente articolo
comportano la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.
(Abbandono piccoli rifiuti)
2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo
comportano la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000.
3. La sanzione di cui al comma precedente e' raddoppiata qualora,
su invito dell'agente verbalizzante, il trasgressore non provveda
alla rimozione dei rifiuti.
(Disturbo della quiete e degli habitat naturali)
2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma precedente gli
apparecchi ubicati presso le abitazioni private.
3. Nelle aree attrezzate e presso le abitazioni private l'uso
dei citati apparecchi deve avvenire in modo da non arrecare
disturbo alla quiete dell'ambiente naturale ed alla vita degli
animali.
4. E' sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati in
servizi di vigilanza e soccorso.
5. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo
comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
(Danneggiamenti)
(Raccolta della flora spontanea)
2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle
attivita' agricole e selvicolturali.
3. Le violazioni alla norma di cui al primo comma del presente
articolo, quando trattasi di flora erbacea ed arbustiva non
compresa negli elenchi di cui all'articolo 15 della legge
regionale 2 novembre 1982, n. 32, comportano la sanzione
amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000; qualora trattasi di
flora erbacea ed arbustiva compresa negli elenchi di cui
all'articolo 15 delle legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, si
applica la sanzione amministrativa pari a L. 20.000 piu' L. 5.000
per ogni esemplare raccolto.
(Introduzione di cani)
2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo
comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
(Raccolta di rettili, anfibi e molluschi)
2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo
comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
(Raccolta degli insetti)
2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle
attivita' agricole e selvicolturali nonche' l'applicazione delle
norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica
e forestale.
3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo
comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
(Attraversamento con mandrie)
2. L'attraversamento deve avvenire unicamente nelle ore diurne e
nel piu' breve tempo possibile.
3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo
comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000
per ogni capo di bestiame.
(Accesso motorizzato)
b) per operazioni agro-silvo-pastorali sui fondi di proprieta',
lungo i percorsi indicati dall'Ente Parco;
c) alle persone disabili;
d) per motivate necessita' di carattere scientifico, didattico,
culturale, previa autorizzazione dell'Ente di gestione.
2. Le violazioni di cui alle norme del presente articolo
comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
3. Il primo comma del presente articolo modifica il primo comma,
lettera h), dell'articolo 11 della legge regionale 16 maggio,
1980, n. 47.
(Divieti temporanei di accesso)
2. L'accesso in violazione alla norma di cui al presente
articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da
L. 25.000 a L. 250.000.
(Deroghe)
2. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.
3. Le autorizzazioni in deroga dovranno essere esibite, a
richiesta, al personale preposto alla vigilanza.
4. Il personale dell'Ente Parco puo' agire in deroga a quanto
disposto dalla presente legge, secondo le indicazioni ed i
programmi del Consiglio Direttivo.
(Vigilanza)
(Procedure)
2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge saranno
introitate nel bilancio della Regione ed iscritte al capitolo
2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per
l'anno 1992 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
3. Le somme introitate a titolo di rivalsa per danni, di cui
all'articolo 7, saranno introitate nel bilancio dell'Ente per
essere destinate al ripristino delle cose danneggiate.
4. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce
titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.