Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 10 maggio 1993, n. 14.

Modificazione della legge regionale 6 luglio 1987, n. 38 'Norme per la tutela degli albi provinciali delle imprese artigiane e disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato '.

(B.U. 19 maggio 1993, n. 20)

Art. 1

Art. 1.

1. L'articolo 8 della legge regionale 6 luglio 1987, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni e' cosi' modificato:
a) il comma 5 e' soppresso e cosi' sostituito:
"5. Per la validita' delle riunioni della Commissione e' necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti; in seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti la Commissione. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei partecipanti al voto. In caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente";
b) dopo il comma 5, viene aggiunto un nuovo comma che recita:
"6. Nel caso si verifichino piu' di quattro assenze consecutive, senza adeguata giustificazione, i componenti della Commissione provinciale per l'artigianato decadono dalla carica";
c) dopo il nuovo comma 6, viene aggiunto il seguente comma:
"7. Coloro che vengono dichiarati decaduti ai sensi del comma 6 non sono rieleggibili limitatamente al primo rinnovo della stessa Commissione".