Legge regionale 10 maggio 1993, n. 14. Modificazione della legge regionale 6 luglio 1987, n. 38 'Norme per la tutela degli albi provinciali delle imprese artigiane e disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato '. (B.U. 19 maggio 1993, n. 20) 1. L'articolo 8 della legge regionale 6 luglio 1987, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni e' cosi' modificato:
a) il comma 5 e' soppresso e cosi' sostituito:
"5. Per la validita' delle riunioni della Commissione e' necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti; in seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti la Commissione. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei partecipanti al voto. In caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente";
b) dopo il comma 5, viene aggiunto un nuovo comma che recita:
"6. Nel caso si verifichino piu' di quattro assenze consecutive, senza adeguata giustificazione, i componenti della Commissione provinciale per l'artigianato decadono dalla carica";
c) dopo il nuovo comma 6, viene aggiunto il seguente comma:
"7. Coloro che vengono dichiarati decaduti ai sensi del comma 6 non sono rieleggibili limitatamente al primo rinnovo della stessa Commissione".