Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Proposta di legge regionale, n. 5330.

Modificazione della legge regionale 38/87 e successive modificazioni ed integrazioni.

Presentata da CAVALLERA UGO, DARDANELLO FERRUCCIO.

Art. 1

Art. 1.

1. Il comma 5, art. 8, della legge regionale 38/87 e successive modificazioni ed integrazioni e' soppresso e cosi' sostituito:
"5. Per la validita' delle riunioni della Commissione e' necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti; tale limite non e' necessario in seconda convocazione. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei partecipanti al voto. In caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente".
2. Sempre all'art. 8 viene aggiunto un nuovo comma che recita:
"6. Nel caso si verifichino piu' di quattro assenze consecutive i componenti della Commissione Provinciale per l' artigianato perdono i requisiti di eleggibilita' e decadono dalla carica. L'ineleggibilita' estende i sui effetti alla fase di rinnovo delle stesse commissioni".