Proposta di legge regionale, n. 5330.
Modificazione della legge regionale 38/87 e successive
modificazioni ed integrazioni. 1. Il comma 5, art. 8, della legge regionale 38/87 e successive
modificazioni ed integrazioni e' soppresso e cosi' sostituito:
Art. 1
"5. Per la validita' delle riunioni della Commissione e'
necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la meta'
piu' uno dei componenti; tale limite non e' necessario in seconda
convocazione. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza
dei partecipanti al voto. In caso di parita' di voti prevale il
voto del Presidente".
2. Sempre all'art. 8 viene aggiunto un nuovo comma che recita:
"6. Nel caso si verifichino piu' di quattro assenze consecutive i
componenti della Commissione Provinciale per l' artigianato perdono
i requisiti di eleggibilita' e decadono dalla carica.
L'ineleggibilita' estende i sui effetti alla fase di rinnovo delle
stesse commissioni".