Legge regionale 3 maggio 1993, n. 13. Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 1993 degli Enti dipendenti dalla Regione. (B.U. 5 maggio 1993, n. 18) 1. Il termine del 31 marzo, previsto dal comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 21 gennaio 1993, n. 4, per l'esercizio provvisorio del bilancio degli Enti dipendenti dalla Regione, e' prorogato al 30 aprile 1993.
1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
(Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 1993 degli Enti dipendenti dalla Regione)
2. Gli Enti dipendenti dalla Regione che hanno il bilancio approvato, ai sensi della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36, dal Comitato Regionale di Controllo, gestiscono fino al 30 aprile 1993 l'esercizio provvisorio su tali documenti di bilancio e nei limiti delle entrate accertabili.
(Urgenza)