Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5354.

Proroga all'esercizio provvisorio degli Enti dipendenti dalla Regione.

Art. 1, 2

Art. 1.
(Bilancio degli Enti dipendenti)

1. Il termine del 31 marzo, previsto dall'articolo 31 della L.R. n. 4/93, e' prorogato al 30 aprile 1993.
2. Gli Enti dipendenti dalla Regione che abbiano il bilancio approvato, ai sensi della L.R. 36/92 dal Comitato Regionale di Controllo, esercitano l'esercizio provvisorio su tali documenti e nei limiti delle entrate accertabili.

Art. 2.
(Urgenza)

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.