Disegno di legge regionale, n. 5354.
Proroga all'esercizio provvisorio degli Enti dipendenti dalla
Regione. 1. Il termine del 31 marzo, previsto dall'articolo 31 della L.R. n.
4/93, e' prorogato al 30 aprile 1993. 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi
dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
(Bilancio degli Enti dipendenti)
2. Gli Enti dipendenti dalla Regione che abbiano il bilancio
approvato, ai sensi della L.R. 36/92 dal Comitato Regionale di
Controllo, esercitano l'esercizio provvisorio su tali documenti e
nei limiti delle entrate accertabili.
(Urgenza)