Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6.

Modificazioni alla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 'Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed aree attrezzate '.

(B.U. 3 marzo 1993, n. 9)

Art. 1, 2

Art. 1.

1. L'articolo 7, comma uno, lettera a), della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, e' cosi' sostituito:
"a) l'Ente gestore dell'area protetta propone alla Giunta Regionale, con propria deliberazione, un piano di prelievo del tipo sopra richiamato: la deliberazione deve essere accompagnata da una relazione scientifica redatta da esperti a livello universitario o di Istituti pubblici specializzati, tenendo conto degli studi di settore effettuati per l'elaborazione della Carta ittica regionale, e deve essere corredata dal parere del Comitato tecnico-scientifico regionale per la politica dei Parchi".

Art. 2.

1. L'articolo 8 della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - Ripopolamento e/o reintroduzioni.
1. Nelle aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale o Area attrezzata sono vietati i ripopolamenti e/o le reintroduzioni, sia nelle acque pubbliche, sia nelle acque private, fatta eccezione per quelli previsti al comma due.
2. I ripopolamenti e/o le reintroduzioni di cui all'articolo 3, comma 2, sub B), sono autorizzati, previo parere del Comitato tecnico-scientifico regionale per la politica dei Parchi, con deliberazione dell'Ente di gestione delle Aree protette, sulla base di studio ecologico complessivo delle acque interessate predisposto, su incarico dell'Ente medesimo, da esperti a livello universitario o da Istituti pubblici specializzati, tenendo conto degli studi di settore effettuati per l'elaborazione della Carta ittica regionale.
3. Lo studio ecologico di cui al comma due deve comunque garantire che l'intervento e' compatibile biologicamente e che non si utilizzano specie non autoctone per le quali e' sempre vietato procedere a ripopolamenti.
4. Non sono soggetti alle procedure di cui al comma due i ripopolamenti e/o le reintroduzioni riguardanti gli allevamenti ittici e gli specchi d'acqua destinati alla pesca sportiva.
5. L'obbligo di eseguire opere ittiogeniche, previsto dal R.D.L. 27 febbraio 1936, n. 799, per i titolari dei diritti esclusivi di pesca, risulta assolto anche qualora, a seguito dello studio di cui al comma due, non vengano autorizzati ripopolamenti e/o reintroduzioni".