Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5300.

Modificazioni alla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 'Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali ed aree attrezzate'.

Art. 1

Art. 1.
(Ripopolamenti e reintroduzioni)

1. Nelle aree istituite a parco naturale, riserva naturale o area attrezzata sono vietati i ripopolamenti e le reintroduzioni, fatta eccezione per quelli previsti al comma 2.
2. I ripopolamenti e le reintroduzioni di cui all'articolo 3, comma 2, sub B), sono autorizzati, previo parere del Comitato tecnico scientifico regionale per la politica dei parchi, con deliberazione dell'Ente di gestione delle aree protette, sulla base di studio ecologico complessivo delle acque interessate predisposto, su incarico dell'Ente medesimo, da esperti a livello universitario o da Istituti pubblici specializzati.
3. Lo studio di cui al comma 2 garantisce che l'intervento e' compatibile biologicamente e che non si utilizzano specie non autoctone per le quali e' sempre vietato procedere a ripopolamenti e reintroduzioni.
4. L'obbligo di eseguire opere ittiogeniche, previsto dal R.D.L. 27 febbraio 1936, n. 799, per i titolari dei diritti esclusivi di pesca, risulta assolto anche qualora, a seguito dello studio di cui al comma 2, non vengano autorizzati ripopolamenti e reintroduzioni.