Disegno di legge regionale, n. 5300.
Modificazioni alla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36
'Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio
faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali,
riserve naturali ed aree attrezzate'. 1. Nelle aree istituite a parco naturale, riserva naturale o area
attrezzata sono vietati i ripopolamenti e le reintroduzioni, fatta
eccezione per quelli previsti al comma 2.
(Ripopolamenti e reintroduzioni)
2. I ripopolamenti e le reintroduzioni di cui all'articolo 3,
comma 2, sub B), sono autorizzati, previo parere del Comitato
tecnico scientifico regionale per la politica dei parchi, con
deliberazione dell'Ente di gestione delle aree protette, sulla base
di studio ecologico complessivo delle acque interessate
predisposto, su incarico dell'Ente medesimo, da esperti a livello
universitario o da Istituti pubblici specializzati.
3. Lo studio di cui al comma 2 garantisce che l'intervento e'
compatibile biologicamente e che non si utilizzano specie non
autoctone per le quali e' sempre vietato procedere a ripopolamenti e
reintroduzioni.
4. L'obbligo di eseguire opere ittiogeniche, previsto dal R.D.L.
27 febbraio 1936, n. 799, per i titolari dei diritti esclusivi di
pesca, risulta assolto anche qualora, a seguito dello studio di cui
al comma 2, non vengano autorizzati ripopolamenti e
reintroduzioni.