Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 10 dicembre 1992, n. 55.

Norme per la tutela della professionalita' degli imprenditori artigiani e la repressione dell'abusivismo nell'artigianato.

(B.U. 23 dicembre 1992, n. 52)

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.

1. La Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e della legge 8 agosto 1985, n. 443, articolo 1, tutela ed incentiva la professionalita' degli imprenditori artigiani che svolgono la propria attivita' nel rispetto delle leggi e dei regolamenti a garanzia degli utenti e dei consumatori.

Art. 2.

1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, di cui all'articolo 7 della legge regionale 6 luglio 1987, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenute a raccogliere e verificare, richiedendo anche la collaborazione delle Amministrazioni statali competenti per l'osservanza delle leggi in materia fiscale e del lavoro, le segnalazioni pervenute relative a soggetti i quali:
a) esercitino anche in modo non continuativo, dietro compenso, attivita' artigianali riconducibili comunque alla produzione di beni od alla prestazione di servizi a favore di terzi, in mancanza dei requisiti tecnico professionali stabiliti dalla legge e senza avere adempiuto a tutti gli obblighi posti a carico delle imprese artigiane;
b) illecitamente si avvalgano nella loro attivita' di riferimenti all'artigianato per quanto concerne la ditta, l'insegna o il marchio.

Art. 3.

1. Le Commissioni di cui all'articolo 2, fatte salve le sanzioni poste in essere dalla normativa statale e regionale vigente, formulano a maggioranza la proposta di applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
a) da lire due milioni a lire cinque milioni nella fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
b) da lire un milione a lire cinque milioni nella fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
2. La proposta viene trasmessa alla Giunta regionale per l'applicazione delle sanzioni nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.

1. Le proposte di applicazione delle sanzioni amministrative vengono inoltre comunicate, a cura della segreteria della Commissione, alle autorita' ed agli uffici competenti in materia fiscale, previdenziale, assicurativa e contributiva.
2. Se l'infrazione e' rilevata a carico di soggetti dipendenti da Amministrazioni dello Stato, Enti locali o da altri Enti pubblici, copie dei medesimi atti e' inoltre inviata all'Amministrazione pubblica di appartenenza.