Proposta di legge regionale, n. 5125.
Norme contro l'abusivismo nell'artigianato. 1. Al fine di tutelare gli utenti ed i consumatori e la
professionalita' degli imprenditori artigiani che svolgono l'attivita'
nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, la Regione Piemonte,
secondo il dettato del 1. comma dell'art. 117 della Costituzione e
dell'art. 1, 2. comma della legge 8 agosto 1985 n. 443, istituisce
presso ogni Commissione Provinciale per l'Artigianato una Commissione
Provinciale di Vigilanza la cui composizione e' la seguente: 1. La Commissione di vigilanza dura in carica 5 anni ed ha il compito
di esaminare le segnalazioni pervenute in forma scritta e non anonima,
relative a soggetti i quali: 1. La Commissione formula a maggioranza la proposta di applicazione,
previa eventuale effettuazione di ulteriori accertamenti da parte
degli organi competenti, delle seguenti sanzioni amministrative: 1. Le proposte vengono comunicate alle autorita', agli enti ed alle
organizzazioni che ne fanno parte e sono trasmesse alla regione per i
provvedimenti di competenza. 1. La Regione irroga le sanzioni di cui all'art. 3 nel rispetto delle
procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 1. La commissione provinciale di vigilanza predispone dopo il suo
insediamento il proprio regolamento interno e lo invia alla Giunta
regionale per l'approvazione e la successiva pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale.
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6
a) il Presidente della Commissione Provinciale per l'Artigianato o un
suo delegato;
b) un rappresentante della Camera di Commercio della provincia,
designato dal Presidente della Camera di Commercio stessa;
c) un rappresentante della Regione, designato dal Consiglio
regionale;
d) un rappresentante, rispettivamente, dell'Intendenza di Finanza,
dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, dell'Ufficio
provinciale IVA, dell'Ispettorato provinciale lavoro, dell'Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, dell'INPS e
dell'INAIL;
e) un rappresentante di ogni organizzazione artigiana maggiormente
rappresentativa a livello nazionale;
f) un rappresentante di ogni organizzazione a tutela dei consumatori
maggiormente rappresentativa a livello nazionale;
g) un rappresentante di ciascuna organizzazione sindacale dei
lavoratori dipendenti maggiormente rappresentativa a livello
nazionale.
a) esercitino, anche in modo non continuativo, attivita' artigianali
riconducibili comunque alla produzione di beni od alla prestazione di
servizi a favore di terzi dietro compenso, in mancanza dei requisiti
tecnico-professionali stabiliti dalla legge e senza aver adempiuto a
tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti ai fini fiscali,
previdenziali, assicurativi e contributivi;
b) illecitamente si avvalgano nella loro attivita' di riferimenti
all'artigianato per quanto concerne la ditta, l'insegna od il marchio.
a) da L. 2 milioni a L. 5 milioni nella fattispecie di cui alla
lettera a) dell'art. 2;
b) da L. 1 milione a L. 5 milioni nella fattispecie di cui alla
lettera b) dell'art. 2.