Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Proposta di legge regionale, n. 5125.

Norme contro l'abusivismo nell'artigianato.

Presentata da CAVALLERA UGO, DARDANELLO FERRUCCIO, PICCHIONI ROLANDO, PORCELLANA FRANCESCO LUIGI.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.

1. Al fine di tutelare gli utenti ed i consumatori e la professionalita' degli imprenditori artigiani che svolgono l'attivita' nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, la Regione Piemonte, secondo il dettato del 1. comma dell'art. 117 della Costituzione e dell'art. 1, 2. comma della legge 8 agosto 1985 n. 443, istituisce presso ogni Commissione Provinciale per l'Artigianato una Commissione Provinciale di Vigilanza la cui composizione e' la seguente:
a) il Presidente della Commissione Provinciale per l'Artigianato o un suo delegato;
b) un rappresentante della Camera di Commercio della provincia, designato dal Presidente della Camera di Commercio stessa;
c) un rappresentante della Regione, designato dal Consiglio regionale;
d) un rappresentante, rispettivamente, dell'Intendenza di Finanza, dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, dell'Ufficio provinciale IVA, dell'Ispettorato provinciale lavoro, dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dell'INPS e dell'INAIL;
e) un rappresentante di ogni organizzazione artigiana maggiormente rappresentativa a livello nazionale;
f) un rappresentante di ogni organizzazione a tutela dei consumatori maggiormente rappresentativa a livello nazionale;
g) un rappresentante di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentativa a livello nazionale.

Art. 2.

1. La Commissione di vigilanza dura in carica 5 anni ed ha il compito di esaminare le segnalazioni pervenute in forma scritta e non anonima, relative a soggetti i quali:
a) esercitino, anche in modo non continuativo, attivita' artigianali riconducibili comunque alla produzione di beni od alla prestazione di servizi a favore di terzi dietro compenso, in mancanza dei requisiti tecnico-professionali stabiliti dalla legge e senza aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti ai fini fiscali, previdenziali, assicurativi e contributivi;
b) illecitamente si avvalgano nella loro attivita' di riferimenti all'artigianato per quanto concerne la ditta, l'insegna od il marchio.

Art. 3.

1. La Commissione formula a maggioranza la proposta di applicazione, previa eventuale effettuazione di ulteriori accertamenti da parte degli organi competenti, delle seguenti sanzioni amministrative:
a) da L. 2 milioni a L. 5 milioni nella fattispecie di cui alla lettera a) dell'art. 2;
b) da L. 1 milione a L. 5 milioni nella fattispecie di cui alla lettera b) dell'art. 2.

Art. 4.

1. Le proposte vengono comunicate alle autorita', agli enti ed alle organizzazioni che ne fanno parte e sono trasmesse alla regione per i provvedimenti di competenza.

Art. 5.

1. La Regione irroga le sanzioni di cui all'art. 3 nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6.

1. La commissione provinciale di vigilanza predispone dopo il suo insediamento il proprio regolamento interno e lo invia alla Giunta regionale per l'approvazione e la successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.