Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 9 dicembre 1992, n. 53.

Legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, in materia di opere e lavori pubblici - Proroga dell'entrata in vigore di alcune norme.

(B.U. 16 dicembre 1992, n. 51)

Art. 1, 2, 3

Art. 1.
(Sospensione Titolo II legge regionale 21 marzo 1984, n. 18)

1. L'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, e' sospesa fino al 31 dicembre 1992.
2. Fino a tale data sono da considerarsi in vigore, in deroga a quanto previsto al secondo comma dell'articolo 33 della l.r. 18/84, le norme di finanziamento e di programmazione di cui alle leggi regionali elencate nel citato secondo comma dell'articolo 33 della l.r. 18/84.

Art. 2.
(Sanatoria dei provvedimenti gia' assunti)

1. Sono fatti salvi gli atti compiuti nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 1992 e l'entrata in vigore della presente legge, in conformita' alle leggi riportate nell'articolo 33 della citata l.r. 18/84. Sono altresi' validi gli atti conseguenti a provvedimenti gia' assunti sulla base della precedente normativa dagli organi regionali alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
(Urgenza)

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto.