Disegno di legge regionale, n. 5324.
Legge regionale in materia di opere e lavori pubblici - Proroga
dell'entrata in vigore di alcune norme. 1. L'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della l.r. 21
marzo 1984, n. 18, e' sospesa fino al 31 dicembre 1992. 1. Sono fatti salvi gli atti compiuti nel periodo intercorrente
fra il 1. gennaio 1989 e l'entrata in vigore della presente
legge, in conformita' alle leggi riportate nell'articolo 33 della
citata legge regionale 21 marzo 1984, n. 18. Sono altresi' validi
gli atti conseguenti a provvedimenti gia' assunti sulla base
della precedente normativa dagli Organi regionali alla data di
entrata in vigore della presente legge. 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in
vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 65 dello
Statuto.
(Deroga)
2. Fino a tale data sono da considerarsi in vigore - in deroga a
quanto previsto al secondo comma dell'articolo 33 della l.r. 21
marzo 1984, n. 18 le norme di finanziamento e di programmazione
di cui alle LL.RR. elencate nel citato secondo comma
dell'articolo 33 della l.r. 21 marzo 1984, n. 18.
(Sanatoria dei provvedimenti gia' assunti)
(Urgenza)