Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5324.

Legge regionale in materia di opere e lavori pubblici - Proroga dell'entrata in vigore di alcune norme.

Art. 1, 2, 3

Art. 1.
(Deroga)

1. L'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della l.r. 21 marzo 1984, n. 18, e' sospesa fino al 31 dicembre 1992.
2. Fino a tale data sono da considerarsi in vigore - in deroga a quanto previsto al secondo comma dell'articolo 33 della l.r. 21 marzo 1984, n. 18 le norme di finanziamento e di programmazione di cui alle LL.RR. elencate nel citato secondo comma dell'articolo 33 della l.r. 21 marzo 1984, n. 18.

Art. 2.
(Sanatoria dei provvedimenti gia' assunti)

1. Sono fatti salvi gli atti compiuti nel periodo intercorrente fra il 1. gennaio 1989 e l'entrata in vigore della presente legge, in conformita' alle leggi riportate nell'articolo 33 della citata legge regionale 21 marzo 1984, n. 18. Sono altresi' validi gli atti conseguenti a provvedimenti gia' assunti sulla base della precedente normativa dagli Organi regionali alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
(Urgenza)

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto.