Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51.

Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali.

(B.U. 9 dicembre 1992, n. 50)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Capo. I. Disposizioni generali

Art. 1.
(Ambito di applicazione)

1. La presente legge, in materia di circoscrizioni comunali, disciplina:
a) l'istituzione di nuovi Comuni;
b) la modificazione delle circoscrizioni comunali;
c) la modificazione delle denominazioni comunali;
d) la determinazione, rettifica, contestazione di confini comunali;
e) la determinazione delle sedi municipali.
2. Disciplina altresi' le attivita' regionali previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, relative:
a) alle unioni e fusioni di Comuni;
b) al programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli Comuni;
c) alla revisione delle circoscrizioni provinciali ed alla istituzione di nuove Province.

Art. 2.
(Criteri generali)

1. Ai fini della istituzione di nuovi Comuni e del riordino delle circoscrizioni comunali, la Regione provvede con particolare riferimento alle situazioni che non garantiscano il pieno esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile e significativa partecipazione dei cittadini.
2. Assumono particolare rilievo nell'ambito di tali situazioni, quelle in cui elementi fisici o infrastrutturali comportino divisione territoriale, ovvero esigenze di organizzazione o gestione di servizi soprattutto a rete richiedano una razionalizzazione delle circoscrizioni territoriali.
3. Ai fini della promozione dell'iniziativa comunale e dell'espressione del parere regionale per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province, rilevano le aree entro le quali si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente.
Dette aree debbono avere dimensioni tali, per ampiezza, entita' demografica, ed attivita' produttive, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale.

Capo II. Circoscrizioni comunali

Art. 3.
(Istituzione di nuovi Comuni)

1. L'istituzione di nuovi Comuni e' disposta con legge regionale.
2. Non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite, salvo i casi di fusione tra piu' Comuni, di cui all'articolo 10.
3. La relazione di accompagnamento al progetto di legge comprendera' opportunamente:
a) la descrizione dei confini dell'istituendo Comune e di tutti i Comuni interessati;
b) la cartografia in scala 1:10.000 o superiore relativa ai suddetti confini;
c) indicazioni di natura demografica e socio-economica relative sia alla nuova realta' territoriale che agli Enti locali coinvolti, nonche' del loro stato patrimoniale a supporto dell'istituzione di un nuovo Comune;
d) elementi finanziari significativi tratti dall'ultimo bilancio preventivo e consuntivo approvato dai Comuni in questione;
e) una proposta di riorganizzazione e gestione dei servizi sul territorio interessato, che ne evidenzi i vantaggi.
4. La Commissione consiliare competente, constatata la completezza e correttezza della documentazione richiesta dal comma 3; preliminarmente all'esame del progetto di legge richiede i pareri dei Consigli comunali interessati e del Consiglio provinciale competente per territorio.
5. Ricevuti i pareri richiesti, la Commissione esamina il progetto anche sulla base della documentazione ulteriormente e direttamente acquisita ed esprime il proprio parere in merito all'indizione del referendum consultivo ai sensi della L.R. 16 gennaio 1973, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Il parere della Commissione e' quindi trasmesso al Consiglio per l'esame e l'eventuale approvazione della delibera favorevole all'indizione del referendum stesso.
7. Acquisiti i risultati del referendum, la Commissione consiliare, entro 60 giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum, esprime il proprio parere in merito al progetto di legge e lo invia al Consiglio.

Art. 4.
(Modificazione delle circoscrizioni comunali)

1. La modificazione delle circoscrizioni comunali e' disposta con legge regionale.
2. La relazione di accompagnamento al progetto di legge comprendera' opportunamente:
a) la descrizione dei nuovi confini proposti;
b) la cartografia in scala 1:10.000 o superiore relativa ai suddetti confini;
c) indicazioni di natura demografica, socio-economica e patrimoniale relative agli Enti locali interessati, in cui siano precisate anche le nuove modalita' di gestione dei servizi inerenti il territorio soggetto a modificazione evidenziandone i vantaggi.
3. La Commissione consiliare competente, constatata la completezza e correttezza della documentazione richiesta dal comma 2; preliminarmente all'esame del progetto di legge richiede i pareri dei Consigli comunali interessati e del Consiglio provinciale competente per territorio.
4. Ricevuti i pareri richiesti, la Commissione esamina il progetto anche sulla base della documentazione ulteriormente e direttamente acquisita ed esprime il proprio parere in merito all'indizione del referendum consultivo ai sensi della L.R. 4/73 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Il parere della Commissione e' quindi trasmesso al Consiglio per l'esame e l'eventuale approvazione della delibera favorevole all'indizione del referendum stesso.
6. Acquisiti i risultati del referendum, la Commissione consiliare, entro 60 giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum, esprime il proprio parere in merito al progetto di legge e lo invia al Consiglio.

Art. 5.
(Delega alle Province)

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni o alla modificazione delle circoscrizioni comunali sono definiti dalla Provincia competente per territorio con deliberazione del Consiglio, nell'ambito dei seguenti criteri generali:
a) il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulta ampliata subentra nella titolarita' dei rapporti giuridici attivi e passivi che attengono al territorio ed alle popolazioni sottratte al Comune o ai Comuni di origine;
b) il trasferimento di beni e personale viene effettuato tenuto conto della dimensione territoriale e di popolazione trasferita, ferme restando, per il personale, le posizioni economiche e giuridiche gia' acquisite.

Art. 6.
(Modificazione delle denominazioni comunali)

1. La modificazione delle denominazioni comunali e' disposta con legge regionale.
2. La relazione di accompagnamento al progetto di legge comprendera' opportunamente indicazioni sulle esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche che motivano il cambiamento richiesto.
3. La Commissione consiliare competente, constatata la completezza e correttezza della documentazione richiesta, preliminarmente all'esame del progetto di legge richiede i pareri del Consiglio comunale interessato e del Consiglio provinciale competente per territorio.
4. Ricevuti i pareri richiesti, la Commissione esamina il progetto anche sulla base della documentazione ulteriormente e direttamente acquisita ed esprime il proprio parere in merito all'indizione del referendum consultivo ai sensi della L.R. 4/73 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Il parere della Commissione e' quindi trasmesso al Consiglio per l'esame e l'eventuale approvazione della delibera favorevole all'indizione del referendum stesso.
6. Acquisiti i risultati del referendum, la Commissione consiliare, entro 60 giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum esprime il proprio parere in merito al progetto di legge e lo invia al Consiglio.
7. Il referendum consultivo non e' richiesto quando si tratta di termini o locuzioni aggiuntive alla denominazione principale del Comune ed il Consiglio comunale interessato ne faccia richiesta con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
8. Sulle richieste di cui al comma 7, la Regione provvede con deliberazione di Consiglio.

Art. 7.
(Determinazione, rettifica, contestazione di confini comunali)

1. Nei casi di incertezza sui confini comunali, di correzione di confini per ragioni topografiche o per altre analoghe e comprovate esigenze locali, di rivendicazione del diritto di supremazia su uno stesso territorio da parte di piu' Comuni, la determinazione, rettifica o contestazione di confini comunali e' disposta dalla Regione con atto amministrativo.
2. Le domande di determinazione e rettifica, e la contestazione di confini debbono essere corredate dalla documentazione catastale, cartografica, storica e descrittiva necessaria a documentare in termini precisi la situazione.
3. La Giunta Regionale istruisce le richieste, ordina eventuali ispezioni sui luoghi, e richiede il parere dei Consigli comunali e provinciale interessati.
4. Sulle richieste di determinazione e di contestazione di confini si provvede con deliberazione di Consiglio su proposta della Giunta; la stessa procedura si applica nei casi di rettifica di confini per ragioni topografiche o per altre analoghe e comprovate esigenze locali, quando tutti i Consigli comunali interessati ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.
5. Qualora non tutti i Consigli comunali interessati ne facciano domanda, o non raggiungano un accordo sulle condizioni, la richiesta di rettifica viene trasformata in iniziativa legislativa e definita con la procedura di cui all'articolo 4.

Art. 8.
(Determinazione delle sedi municipali. Delega alle Province)

1. La Provincia competente per territorio e' delegata a provvedere sulle richieste motivate dei Consigli comunali in merito alla determinazione delle sedi municipali, in relazione alle esigenze sociali, economiche ed amministrative.

Art. 9.
(Unione di Comuni)

1. I Comuni interessati a costituire tra loro una unione per l'esercizio di una pluralita' di funzioni o di servizi possono richiedere alla Regione, fornendo ad essa i dati necessari, l'effettuazione di una indagine conoscitiva mirata a rilevare la situazione esistente e l'elaborazione di un progetto riorganizzativo delle loro realta'.
2. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione di Comuni, disciplinata dall'articolo 26 della legge 142/90, non appena esecutivi, vengono trasmessi alla Giunta Regionale.
3. Le unioni di Comuni possono presentare alla Regione richieste di contributi aggiuntivi a quelli previsti per i singoli Comuni. I contributi richiesti vengono assegnati dalla Regione sulla base di specifici e finalizzati piani di settore, in relazione alla motivazione della richiesta di contributo raffrontata alla situazione gestionale e patrimoniale degli Enti interessati ed in relazione alla fascia demografica di appartenenza dei singoli Comuni ed al numero di Comuni che ha partecipato all'unione.
4. Nel caso di erogazione di contributi aggiuntivi, la Giunta regionale predispone un disegno di legge per la costituzione in Comune dell'unione alla scadenza del decimo anno della costituzione dell'unione stessa, qualora la fusione non sia stata deliberata prima di tale termine.

Art. 10.
(Fusione di Comuni)

1. La fusione di Comuni e la conseguente istituzione di un nuovo Comune sono disciplinate dalla legge 142/90, articoli 11 e 12, e dagli articoli 3 e 5 della presente legge.
2. Su richiesta dei Comuni interessati alla fusione, deliberata dai quattro quinti dei Consiglieri assegnati ai rispettivi Consigli, la Giunta Regionale presenta un disegno di legge per l'istituzione del nuovo Comune.
3. I contributi richiesti dal Comune istituito mediante fusione di due o piu' Comuni contigui vengono assegnati sulla base di specifici e finalizzati piani di settore in relazione alla motivazione della richiesta di contributo raffrontata alla situazione gestionale e patrimoniale del nuovo Ente ed in relazione alla fascia demografica di appartenenza dei Comuni fusi ed al loro numero.

Art. 11.
(Programma quinquennale)

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale predispone lo schema del programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli Comuni, tenendo conto delle unioni di Comuni gia' costituite o in via di costituzione ai sensi dell'articolo 26 della legge 142/90, come pure delle Comunita' Montane, dei consorzi, nonche' di ogni altra rilevante forma di collaborazione o associazione in atto tra Comuni diversi.
2. Lo schema di programma di cui al primo comma, e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Entro i successivi sei mesi, gli Enti locali interessati possono presentare osservazioni, sulle quali decide la Giunta Regionale, sottoponendo infine lo schema di programma all'approvazione del Consiglio Regionale, espressa con deliberazione.
3. Il programma e' aggiornato ogni cinque anni.

Capo III. Circoscrizioni provinciali

Art. 12.
(Disciplina dell'iniziativa comunale)

1. L'iniziativa comunale di cui all'articolo 133 della Costituzione e all'articolo 16 della legge 142/90 compete ai Comuni il cui territorio formi oggetto della conseguente variazione territoriale.
2. L'iniziativa si esercita mediante deliberazione dei Consigli comunali, da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. L'iniziativa deve conseguire l'adesione della maggioranza dei Comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, da esprimersi con deliberazione assunta dai Consigli comunali a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Preliminarmente alla formazione del proprio parere, la Regione verifica gli orientamenti e le posizioni delle Province e dei Comuni interessati, anche se diversi dai soggetti di iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione.

Art. 13.
(Promozione dell'iniziativa comunale)

1. La Regione puo', con deliberazione di Consiglio, indicare le aree su cui, in base ai criteri di cui all'articolo 2, comma 3, risulti opportuna, da parte dei Comuni, una valutazione della possibilita' di dar luogo all'iniziativa di cui all'articolo 12.
2. La deliberazione consiliare viene trasmessa ai Comuni il cui territorio rientri nelle aree indicate, affinche' valutino la possibilita' di dar luogo all'iniziativa di cui all'articolo 12.

Art. 14.
(Coordinamento dell'iniziativa comunale e parere regionale)

1. L'iniziativa dei Comuni ai fini del mutamento delle circoscrizioni provinciali o dell'istituzione di una nuova provincia deve concludersi con il parere regionale entro il termine perentorio di 18 mesi dalla data di adozione della prima deliberazione con cui l'iniziativa stessa viene proposta.
2. Le deliberazioni con cui la maggioranza dei Comuni dell'area interessata, corrispondente comunque almeno alla maggioranza della popolazione complessiva dell'area, abbia esercitato l'iniziativa di cui agli articoli precedenti, vengono trasmesse alla Regione e da essa agli altri Comuni dell'area interessata ed alle Amministrazioni provinciali coinvolte.
3. Le Province ed i Comuni interessati si pronunciano sull'iniziativa con deliberazione di Consiglio entro 3 mesi dalla data di ricevimento delle deliberazioni trasmesse dalla Regione ai sensi del comma 2.
4. Dopo aver verificato attraverso le deliberazioni di cui al comma 3, le posizioni delle Province e dei Comuni facenti parte del territorio interessato e diversi dai soggetti di iniziativa, la Regione esprime, entro i tre mesi successivi al ricevimento di tutte le deliberazioni richieste, il proprio motivato parere mediante deliberazione di Consiglio.
5. La deliberazione del Consiglio Regionale, corredata dalle deliberazioni dei Comuni viene trasmessa ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Capo IV. Norme finanziarie e transitorie

Art. 15.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata, per l'anno finanziario 1992, la spesa complessiva di lire 100 milioni.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992 vengono conseguentemente istituiti i seguenti capitoli con la dotazione a fianco di ciascuno indicata:
"Spese per gli adempimenti conseguenti all'attuazione delle disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unioni e fusioni di Comuni, circoscrizioni provinciali, e relative deleghe alle Province" e con la dotazione di lire 50 milioni in termini di competenza e di cassa;
"Contributi per gli interventi conseguenti all'attuazione delle disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unioni e fusioni di Comuni, circoscrizioni provinciali" e con la dotazione di lire 50 milioni in termini di competenza e di cassa.
3. Agli oneri derivanti dalla applicazione dei commi precedenti, si provvede mediante riduzione del cap. n. 15950 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992 per pari importo in termini di competenza e di cassa.
4. I capitoli istituiti in applicazione del precedente comma 2, sono inseriti nell'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine.
5. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Per gli anni successivi si provvedera' in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

Art. 16.
(Norme transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle procedure referendarie e legislative inerenti variazioni territoriali o modificazione delle denominazioni comunali in corso nel momento della sua entrata in vigore.