Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5260.

Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unioni e fusioni di Comuni, circoscrizioni provinciali, area metropolitana.

Art. 0Ambito, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Capo. I. - Disposizioni generali.

Art. 0Ambito.

di applicazione 1. La presente legge, in materia di circoscrizioni comunali, disciplina:
a) l'istituzione di nuovi Comuni;
b) la modificazione delle circoscrizioni comunali;
c) la modificazione delle denominazioni comunali;
d) la determinazione, rettifica, contestazione di confini comunali;
e) la determinazione delle sedi municipali.
2. Disciplina altresi' le attivita' regionali previste dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 relative:
a) alle unioni e fusioni di Comuni;
b) al programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli Comuni;
c) alla revisione delle circoscrizioni provinciali ed alla istituzione di nuove Province, anche nell'ambito metropolitano;
d) al riordino delle circoscrizioni territoriali dei Comuni dell'area metropolitana.

Art. 2.
(Criteri generali)

1. Ai fini della istituzione di nuovi Comuni e del riordino delle circoscrizioni comunali, la Regione provvede con particolare riferimento alle situazioni che non garantiscano il pieno esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile partecipazione dei cittadini nonche' un equilibrato rapporto tra dimensioni territoriali e demografiche.
2. Assumono particolare rilievo nell'ambito di tali situazioni, quelle in cui elementi fisici o infrastrutturali comportino divisione territoriale, ovvero esigenze di organizzazione o gestione di servizi soprattutto a rete richiedano una razionalizzazione delle circoscrizioni territoriali.
3. Ai fini della promozione dell'iniziativa comunale e dell'espressione del parere regionale per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province, rilevano le aree entro le quali si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente. Dette aree debbono avere dimensioni tali, per ampiezza, entita' demografica, ed attivita' produttive, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale.

Capo. II. - Circoscrizioni comunali.

Art. 3.
(Istituzione di nuovi Comuni)

1. L'istituzione di nuovi Comuni e' disciplinata con legge regionale.
2. Non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite, salvo i casi di fusione tra piu' Comuni, di cui al successivo art. 10.
3. L'iniziativa legislativa per l'istituzione di un nuovo Comune e' corredata:
a) dalla relazione descrittiva dei confini dell'istituendo Comune e di tutti i Comuni interessati;
b) dalla cartografia in scala 1:10.000 o superiore relativa ai suddetti confini;
c) dalla relazione socio-economico-patrimoniale relativa sia alla nuova realta' territoriale che agli Enti locali coinvolti;
d) dall'ultimo bilancio preventivo e consuntivo approvato dai Comuni in questione;
e) da una proposta di riorganizzazione e gestione dei servizi sul territorio interessato.
4. Sull'iniziativa legislativa sono richiesti i pareri dei Consigli comunali interessati e del Consiglio provinciale competente per territorio; a cio' provvede la Commissione consiliare a cui viene assegnato il provvedimento, preliminarmente all'esame del progetto di legge.
5. Se il progetto di legge viene ritenuto proponibile, il Consiglio delibera l'indizione del referendum consultivo ai sensi della l.r. 16 gennaio 1973 n. 4 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Il progetto di legge viene iscritto all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio entro 60 giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum.

Art. 4.
(Modificazione delle circoscrizioni comunali)

1. La modificazione delle circoscrizioni comunali e' disciplinata con legge regionale.
2. L'iniziativa legislativa per la modificazione delle circoscrizioni comunali e' corredata:
a) dalla relazione descrittiva dei nuovi confini proposti;
b) dalla cartografia in scala 1:10.000 o superiore relativa ai suddetti confini;
c) dalla relazione socio-economico-patrimoniale relativa agli Enti locali interessati, in cui siano precisate anche le nuove modalita' di gestione dei servizi inerenti il territorio soggetto a modificazione.
3. Sull'iniziativa legislativa sono richiesti i pareri dei Consigli comunali interessati e del Consiglio provinciale competente per territorio; a cio' provvede la Commissione consiliare a cui viene assegnato il provvedimento, preliminarmente all'esame del progetto di legge.
4. Se il progetto di legge viene ritenuto proponibile, il Consiglio delibera l'indizione del referendum consultivo ai sensi della l.r. 16 gennaio 1973 n. 4 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Il progetto di legge viene iscritto all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio entro 60 giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum.

Art. 5.
(Delega alle Province)

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni o alla modificazione delle circoscrizioni comunali sono disciplinati dalla Provincia competente per territorio secondo i seguenti criteri generali:
a) il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulta ampliata subentra nella titolarita' dei rapporti giuridici attivi e passivi che attengono al territorio ed alle popolazioni sottratte al Comune o ai Comuni di origine;
b) il trasferimento di beni e personale viene effettuato proporzionalmente alla dimensione territoriale e di popolazione, ferme restando, per il personale, le posizione economiche e giuridiche gia' acquisite.

Art. 6.
(Modificazione delle denominazioni comunali)

1. La modificazione delle denominazioni comunali e' disciplinata con legge regionale.
2. L'iniziativa legislativa per la modificazione delle denominazioni comunali e' corredata da una relazione sulle esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche che motivano il cambiamento richiesto.
3. Sull'iniziativa legislativa sono richiesti i pareri del Consiglio comunale interessato e del Consiglio provinciale competente per territorio; a cio' provvede la Commissione consiliare a cui viene assegnato il provvedimento, preliminarmente all'esame del progetto di legge.
4. Se il progetto di legge e' ritenuto proponibile, il Consiglio delibera l'indizione del referendum consultivo ai sensi della legge regionale 16 gennaio 1973 n. 4 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Il progetto di legge viene iscritto all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio entro 60 giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum.
6. Il referendum consultivo non e' richiesto quando si tratta di termini o locuzioni aggiuntive alla denominazione principale del Comune ed il Consiglio comunale interessato ne faccia richiesta con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
7. La Regione disciplina la fattispecie di cui al comma precedente con atto amministrativo.

Art. 7.
(Determinazione, rettifica, contestazione di confini comunali)

1. Il presente articolo disciplina i casi di incertezza sui confini comunali, di correzione di confini per ragioni topografiche o per altre analoghe e comprovate esigenze locali, di rivendicazione del diritto di supremazia su uno stesso territorio da parte di piu' Comuni.
2. La determinazione, rettifica, contestazione di confini comunali di cui al primo comma e' disciplinata con atto amministrativo.
3. Le domande di determinazione e rettifica, e la contestazione di confini debbono essere corredate dalla documentazione catastale, cartografica, storica e descrittiva necessaria a documentare in termini precisi la situazione.
4. La Giunta regionale istruisce le richieste, ordina eventuali ispezioni sui luoghi, e richiede il parere dei Consigli comunali e provinciale interessati.
5. Sulle richieste di determinazione e di contestazione di confini si provvede con deliberazione di Consiglio su proposta della Giunta; la stessa procedura si applica nei casi di rettifica di confini per ragioni topografiche o per altre analoghe e comprovate esigenze locali, quando tutti i Consigli comunali interessati ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.
6. Qualora non tutti i Consigli comunali interessati ne facciano domanda, o non raggiungano un accordo sulle condizioni, la richiesta di rettifica viene trasformata in iniziativa legislativa e definita con la procedura di cui all'art. 4.

Art. 8.
(Determinazione delle sedi municipali. Delega alle)

Province 1. La Provincia competente per territorio e' delegata a provvedere sulle richieste motivate dei Consigli comunali in merito alla determinazione delle sedi municipali, in relazione alle esigenze sociali, economiche ed amministrative.

Art. 9.
(Unione di Comuni)

1. L'unione di Comuni e' disciplinata dall'art. 26 della l. 8 giugno 1990, n. 142.
2. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione, non appena esecutivi, vengono trasmessi alla Giunta regionale.
3. Le unioni di Comuni possono presentare alla Regione richieste di contributi aggiuntivi a quelli previsti per i singoli Comuni. Tali richieste hanno la priorita', in situazioni di uguale rilevanza, ai fini del loro soddisfacimento, su quelle presentate dai singoli Enti locali.
4. Al fine di soddisfare prioritariamente le richieste delle unioni la Giunta regionale fissa un termine entro cui procedere all'esame delle domande di contributo pervenute dagli Enti locali e dalle unioni per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 10.
(Fusione di Comuni)

1. La fusione di Comuni e la conseguente istituzione di un nuovo Comune sono disciplinate dalla l. 8 giugno n. 142, artt. 11 e 12, e dagli artt. 3 e 5 della presente legge.
2. Su richiesta dei Comuni interessati alla fusione, deliberata dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la Giunta regionale presenta un disegno di legge per l'istituzione del nuovo Comune.
3. Nei cinque anni successivi alla istituzione del nuovo Comune conseguente alla fusione, le richieste di contributo presentate alla Regione avranno priorita', in situazione di uguale rilevanza, sia nei confronti di quelle presentate dalle unioni che nei confronti di quelle presentate dai singoli Enti locali.

Art. 11.
(Programma quinquennale)

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone lo schema di programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli Comuni, tenendo conto delle unioni di Comuni gia' costituite o in via di costituzione ai sensi dell'art. 26 della l. n. 142/90 come pure delle comunita' montane, dei consorzi, nonche' di ogni altra rilevante forma di collaborazione in atto tra Comuni diversi.
2. Lo schema di programma di cui al primo comma, e' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. Entro i successivi sei mesi, i Comuni interessati possono presentare osservazioni, sulle quali decide la Giunta regionale, sottoponendo infine lo schema di programma all'approvazione del Consiglio regionale, espressa con deliberazione.
3. Il programma contiene indicazioni sui contributi regionali che a seguito della fusione siano eventualmente corrisposti per non piu' di cinque anni ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che si pronuncino favorevolmente alla fusione. Contiene indicazioni anche in merito ai contributi regionali che siano eventualmente corrisposti ai Comuni che si pronuncino favorevolmente alla unione.
4. Il programma e' aggiornato ogni cinque anni.

Capo.III. - Circoscrizioni provinciali.

Art. 12.
(Disciplina dell'iniziativa comunale)

1. L'iniziativa comunale di cui all'art. 16 della l. 142/90 spetta ai Comuni il cui territorio formi oggetto della conseguente variazione territoriale.
2. L'iniziativa si esercita mediante deliberazione dei Consigli comunali, da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. L'iniziativa deve conseguire l'adesione della maggioranza dei Comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, da esprimersi con deliberazione assunta dai Consigli comunali a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Preliminaramente alla formulazione del proprio parere, la Regione verifica gli orientamenti e le posizioni della Provincia e dei Comuni facenti parte della stessa diversi dai soggetti di iniziativa.

Art. 13.
(Promozione dell'iniziativa comunale)

1. La Regione puo', con deliberazione di Consiglio su proposta della Giunta, indicare le aree su cui, in base ai criteri di cui all'art. 2 comma 3 della presente legge, risulti opportuna, da parte dei Comuni, una valutazione della possibilita' di dar luogo all'iniziativa di cui all'art. 12 della presente legge.
2. L'indicazione regionale non pregiudica ne' limita in alcun modo la liberta' dei Comuni di esercitare l'iniziativa prevista dall'art. 133 Costituzione.

Art. 14.
(Coordinamento dell'iniziativa comunale e parere regionale)

1. Le deliberazioni con cui almeno un terzo dei Comuni, rappresentanti almeno il 30% della popolazione interessata, abbiano esercitato l'iniziativa di cui agli articoli precedenti, vengono trasmesse dalla Regione agli altri Comuni dell'area interessata ed alle Amministrazioni provinciali coinvolte.
2. Le Province ed i Comuni interessati si pronunciano sull'iniziativa entro 6 mesi dalla data di ricevimento delle deliberazioni trasmesse dalla Regione ai sensi del comma precedente.
3. Qualora, alla scadenza del termine di 6 mesi, risultino adottate tante deliberazioni di Comuni favorevoli all'iniziativa quante ne occorrano per realizzare l'adesione della maggioranza dei Comuni dell'area interessata, che rappresentino la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, la Regione esprime, entro 3 mesi, il proprio motivato parere mediante deliberazione di Consiglio, dopo aver verificato gli orientamenti e le posizioni della Provincia e dei Comuni facenti parte della stessa diversi dai soggetti di iniziativa.
4. La deliberazione del Consiglio regionale, corredata dalle deliberazioni dei Comuni viene trasmessa ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Capo. IV. - Area metropolitana.

Art. 15.
(Area Metropolitana)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il provvedimento regionale di cui all'art. 17, comma 2, della legge 8 giugno 1990 n. 142 tiene luogo, per l'area metropolitana, delle deliberazioni di iniziativa dei Consigli comunali interessati.
2. Esso costituisce inoltre parere regionale favorevole alla istituzione della nuova Provincia coincidente con il territorio dell'area metropolitana.

Art. 16.
(Variazione delle circoscrizioni provinciali o istituzione di nuove Province in conseguenza alla istituzione dell'area metropolitana)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, qualora l'area metropolitana non coincida con il territorio di una provincia, ai fini della necessaria variazione delle circoscrizioni provinciali coinvolte o della eventuale istituzione di nuove Province, la Regione promuove l'iniziativa dei Comuni interessati, nel caso di realizzazione di piu' di una provincia nel restante territorio.
2. I Comuni esercitano l'iniziativa nei tempi indicati dalla Regione.

Art. 17.
(Riordino delle circoscrizioni territoriali dei)

Comuni dell'area metropolitana 1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Regione effettua il riordino delle circoscrizioni territoriali dei Comuni dell'area metropolitana di cui all'art. 20 della legge 8 giugno 1990 n. 142 predisponendo un programma di modifiche, secondo i principi e criteri generali enunciati dall'art. 20 citato e dall'art. 2 della presente legge.
2. Sul programma di modifiche, formalizzato con deliberazione di Giunta, vengono sentiti i Comuni interessati, che si pronunciano con deliberazione di Consiglio.
3. A seguito dell'acquisizione delle deliberazioni comunali, la Giunta predispone un disegno di legge contenente le variazioni territoriali proposte, e lo trasmette al Consiglio, unitamente alle deliberazioni stesse, per il conseguente iter legislativo, non assoggettato, ai sensi dell'art. 20 della legge 142/90, al procedimento referendario.

Art. 18.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata, per l'anno finanziario 1992, la spesa complessiva di lire......
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992 vengono conseguentemente istituiti i seguenti capitoli con la dotazione a fianco di ciascuno indicata:
"Spese per gli adempimenti conseguenti all'attuazione delle disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unioni e fusioni di Comuni, circoscrizioni provinciali, area metropolitana" e con la dotazione di lire....... in termini di competenza e di cassa;
"Contributi per gli interventi conseguenti all'attuazione delle disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unioni e fusioni di Comuni, circoscrizioni provinciali, area metropolitana" e con la dotazione di lire....... in termini di competenza e di cassa.
3. Agli oneri derivanti dalla applicazione dei commi precedenti, si provvede mediante riduzione del cap. n. per pari importo.
4. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Per gli anni successivi si provvedera' in sede di predisposizione dei relativi bilanci.