Disegno di legge regionale, n. 5260.
Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unioni e
fusioni di Comuni, circoscrizioni provinciali, area metropolitana. Capo. I. - Disposizioni generali. di applicazione
1. La presente legge, in materia di circoscrizioni comunali,
disciplina: 1. Ai fini della istituzione di nuovi Comuni e del riordino delle
circoscrizioni comunali, la Regione provvede con particolare
riferimento alle situazioni che non garantiscano il pieno esercizio
delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei servizi, la
responsabile partecipazione dei cittadini nonche' un equilibrato
rapporto tra dimensioni territoriali e demografiche. Capo. II. - Circoscrizioni comunali. 1. L'istituzione di nuovi Comuni e' disciplinata con legge
regionale. 1. La modificazione delle circoscrizioni comunali e' disciplinata
con legge regionale. 1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni o alla
modificazione delle circoscrizioni comunali sono disciplinati dalla
Provincia competente per territorio secondo i seguenti criteri
generali: 1. La modificazione delle denominazioni comunali e' disciplinata
con legge regionale. 1. Il presente articolo disciplina i casi di incertezza sui confini
comunali, di correzione di confini per ragioni topografiche o per
altre analoghe e comprovate esigenze locali, di rivendicazione del
diritto di supremazia su uno stesso territorio da parte di piu'
Comuni. Province
1. La Provincia competente per territorio e' delegata a provvedere
sulle richieste motivate dei Consigli comunali in merito alla
determinazione delle sedi municipali, in relazione alle esigenze
sociali, economiche ed amministrative. 1. L'unione di Comuni e' disciplinata dall'art. 26 della l. 8
giugno 1990, n. 142. 1. La fusione di Comuni e la conseguente istituzione di un nuovo
Comune sono disciplinate dalla l. 8 giugno n. 142, artt. 11 e 12, e
dagli artt. 3 e 5 della presente legge. 1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale predispone lo schema di programma di modifica delle
circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli Comuni, tenendo
conto delle unioni di Comuni gia' costituite o in via di
costituzione ai sensi dell'art. 26 della l. n. 142/90 come pure
delle comunita' montane, dei consorzi, nonche' di ogni altra
rilevante forma di collaborazione in atto tra Comuni diversi. Capo.III. - Circoscrizioni provinciali. 1. L'iniziativa comunale di cui all'art. 16 della l. 142/90 spetta
ai Comuni il cui territorio formi oggetto della conseguente
variazione territoriale. 1. La Regione puo', con deliberazione di Consiglio su proposta
della Giunta, indicare le aree su cui, in base ai criteri di cui
all'art. 2 comma 3 della presente legge, risulti opportuna, da parte
dei Comuni, una valutazione della possibilita' di dar luogo
all'iniziativa di cui all'art. 12 della presente legge. 1. Le deliberazioni con cui almeno un terzo dei Comuni,
rappresentanti almeno il 30% della popolazione interessata, abbiano
esercitato l'iniziativa di cui agli articoli precedenti, vengono
trasmesse dalla Regione agli altri Comuni dell'area interessata ed
alle Amministrazioni provinciali coinvolte. Capo. IV. - Area metropolitana. 1. In sede di prima applicazione della presente legge, il
provvedimento regionale di cui all'art. 17, comma 2, della legge 8
giugno 1990 n. 142 tiene luogo, per l'area metropolitana, delle
deliberazioni di iniziativa dei Consigli comunali interessati. 1. In sede di prima applicazione della presente legge, qualora
l'area metropolitana non coincida con il territorio di una
provincia, ai fini della necessaria variazione delle circoscrizioni
provinciali coinvolte o della eventuale istituzione di nuove
Province, la Regione promuove l'iniziativa dei Comuni interessati,
nel caso di realizzazione di piu' di una provincia nel restante
territorio. Comuni dell'area metropolitana
1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Regione
effettua il riordino delle circoscrizioni territoriali dei Comuni
dell'area metropolitana di cui all'art. 20 della legge 8 giugno 1990
n. 142 predisponendo un programma di modifiche, secondo i principi e
criteri generali enunciati dall'art. 20 citato e dall'art. 2 della
presente legge. 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata, per l'anno
finanziario 1992, la spesa complessiva di lire......
a) l'istituzione di nuovi Comuni;
b) la modificazione delle circoscrizioni comunali;
c) la modificazione delle denominazioni comunali;
d) la determinazione, rettifica, contestazione di confini comunali;
e) la determinazione delle sedi municipali.
2. Disciplina altresi' le attivita' regionali previste dalla legge
8 giugno 1990 n. 142 relative:
a) alle unioni e fusioni di Comuni;
b) al programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di
fusione dei piccoli Comuni;
c) alla revisione delle circoscrizioni provinciali ed alla
istituzione di nuove Province, anche nell'ambito metropolitano;
d) al riordino delle circoscrizioni territoriali dei Comuni
dell'area metropolitana.
(Criteri generali)
2. Assumono particolare rilievo nell'ambito di tali situazioni,
quelle in cui elementi fisici o infrastrutturali comportino
divisione territoriale, ovvero esigenze di organizzazione o gestione
di servizi soprattutto a rete richiedano una razionalizzazione delle
circoscrizioni territoriali.
3. Ai fini della promozione dell'iniziativa comunale e
dell'espressione del parere regionale per la revisione delle
circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province,
rilevano le aree entro le quali si svolge la maggior parte dei
rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente.
Dette aree debbono avere dimensioni tali, per ampiezza, entita'
demografica, ed attivita' produttive, da consentire una
programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio
economico, sociale e culturale del territorio provinciale e
regionale.
(Istituzione di nuovi Comuni)
2. Non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione
inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come
conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite, salvo i
casi di fusione tra piu' Comuni, di cui al successivo art. 10.
3. L'iniziativa legislativa per l'istituzione di un nuovo Comune e'
corredata:
a) dalla relazione descrittiva dei confini dell'istituendo Comune e
di tutti i Comuni interessati;
b) dalla cartografia in scala 1:10.000 o superiore relativa ai
suddetti confini;
c) dalla relazione socio-economico-patrimoniale relativa sia alla
nuova realta' territoriale che agli Enti locali coinvolti;
d) dall'ultimo bilancio preventivo e consuntivo approvato dai
Comuni in questione;
e) da una proposta di riorganizzazione e gestione dei servizi sul
territorio interessato.
4. Sull'iniziativa legislativa sono richiesti i pareri dei Consigli
comunali interessati e del Consiglio provinciale competente per
territorio; a cio' provvede la Commissione consiliare a cui viene
assegnato il provvedimento, preliminarmente all'esame del progetto
di legge.
5. Se il progetto di legge viene ritenuto proponibile, il Consiglio
delibera l'indizione del referendum consultivo ai sensi della l.r.
16 gennaio 1973 n. 4 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Il progetto di legge viene iscritto all'ordine del giorno dei
lavori del Consiglio entro 60 giorni dalla data di proclamazione dei
risultati del referendum.
(Modificazione delle circoscrizioni comunali)
2. L'iniziativa legislativa per la modificazione delle
circoscrizioni comunali e' corredata:
a) dalla relazione descrittiva dei nuovi confini proposti;
b) dalla cartografia in scala 1:10.000 o superiore relativa ai
suddetti confini;
c) dalla relazione socio-economico-patrimoniale relativa agli Enti
locali interessati, in cui siano precisate anche le nuove modalita'
di gestione dei servizi inerenti il territorio soggetto a
modificazione.
3. Sull'iniziativa legislativa sono richiesti i pareri dei Consigli
comunali interessati e del Consiglio provinciale competente per
territorio; a cio' provvede la Commissione consiliare a cui viene
assegnato il provvedimento, preliminarmente all'esame del progetto
di legge.
4. Se il progetto di legge viene ritenuto proponibile, il Consiglio
delibera l'indizione del referendum consultivo ai sensi della l.r.
16 gennaio 1973 n. 4 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Il progetto di legge viene iscritto all'ordine del giorno dei
lavori del Consiglio entro 60 giorni dalla data di proclamazione dei
risultati del referendum.
(Delega alle Province)
a) il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione
risulta ampliata subentra nella titolarita' dei rapporti giuridici
attivi e passivi che attengono al territorio ed alle popolazioni
sottratte al Comune o ai Comuni di origine;
b) il trasferimento di beni e personale viene effettuato
proporzionalmente alla dimensione territoriale e di popolazione,
ferme restando, per il personale, le posizione economiche e
giuridiche gia' acquisite.
(Modificazione delle denominazioni comunali)
2. L'iniziativa legislativa per la modificazione delle
denominazioni comunali e' corredata da una relazione sulle esigenze
toponomastiche, storiche, culturali o turistiche che motivano il
cambiamento richiesto.
3. Sull'iniziativa legislativa sono richiesti i pareri del
Consiglio comunale interessato e del Consiglio provinciale
competente per territorio; a cio' provvede la Commissione consiliare
a cui viene assegnato il provvedimento, preliminarmente all'esame
del progetto di legge.
4. Se il progetto di legge e' ritenuto proponibile, il Consiglio
delibera l'indizione del referendum consultivo ai sensi della legge
regionale 16 gennaio 1973 n. 4 e successive modifiche ed
integrazioni.
5. Il progetto di legge viene iscritto all'ordine del giorno dei
lavori del Consiglio entro 60 giorni dalla data di proclamazione dei
risultati del referendum.
6. Il referendum consultivo non e' richiesto quando si tratta di
termini o locuzioni aggiuntive alla denominazione principale del
Comune ed il Consiglio comunale interessato ne faccia richiesta con
la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
7. La Regione disciplina la fattispecie di cui al comma precedente
con atto amministrativo.
(Determinazione, rettifica, contestazione di confini
comunali)
2. La determinazione, rettifica, contestazione di confini comunali
di cui al primo comma e' disciplinata con atto amministrativo.
3. Le domande di determinazione e rettifica, e la contestazione di
confini debbono essere corredate dalla documentazione catastale,
cartografica, storica e descrittiva necessaria a documentare in
termini precisi la situazione.
4. La Giunta regionale istruisce le richieste, ordina eventuali
ispezioni sui luoghi, e richiede il parere dei Consigli comunali e
provinciale interessati.
5. Sulle richieste di determinazione e di contestazione di confini
si provvede con deliberazione di Consiglio su proposta della Giunta;
la stessa procedura si applica nei casi di rettifica di confini per
ragioni topografiche o per altre analoghe e comprovate esigenze
locali, quando tutti i Consigli comunali interessati ne facciano
domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.
6. Qualora non tutti i Consigli comunali interessati ne facciano
domanda, o non raggiungano un accordo sulle condizioni, la richiesta
di rettifica viene trasformata in iniziativa legislativa e definita
con la procedura di cui all'art. 4.
(Determinazione delle sedi municipali. Delega alle)
(Unione di Comuni)
2. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione, non appena
esecutivi, vengono trasmessi alla Giunta regionale.
3. Le unioni di Comuni possono presentare alla Regione richieste di
contributi aggiuntivi a quelli previsti per i singoli Comuni. Tali
richieste hanno la priorita', in situazioni di uguale rilevanza, ai
fini del loro soddisfacimento, su quelle presentate dai singoli Enti
locali.
4. Al fine di soddisfare prioritariamente le richieste delle unioni
la Giunta regionale fissa un termine entro cui procedere all'esame
delle domande di contributo pervenute dagli Enti locali e dalle
unioni per l'esercizio finanziario in corso.
(Fusione di Comuni)
2. Su richiesta dei Comuni interessati alla fusione, deliberata dai
rispettivi Consigli a maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati, la Giunta regionale presenta un disegno di legge per
l'istituzione del nuovo Comune.
3. Nei cinque anni successivi alla istituzione del nuovo Comune
conseguente alla fusione, le richieste di contributo presentate alla
Regione avranno priorita', in situazione di uguale rilevanza, sia
nei confronti di quelle presentate dalle unioni che nei confronti di
quelle presentate dai singoli Enti locali.
(Programma quinquennale)
2. Lo schema di programma di cui al primo comma, e' pubblicato sul
Bollettino ufficiale della Regione. Entro i successivi sei mesi, i
Comuni interessati possono presentare osservazioni, sulle quali
decide la Giunta regionale, sottoponendo infine lo schema di
programma all'approvazione del Consiglio regionale, espressa con
deliberazione.
3. Il programma contiene indicazioni sui contributi regionali che a
seguito della fusione siano eventualmente corrisposti per non piu'
di cinque anni ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti
che si pronuncino favorevolmente alla fusione. Contiene indicazioni
anche in merito ai contributi regionali che siano eventualmente
corrisposti ai Comuni che si pronuncino favorevolmente alla unione.
4. Il programma e' aggiornato ogni cinque anni.
(Disciplina dell'iniziativa comunale)
2. L'iniziativa si esercita mediante deliberazione dei Consigli
comunali, da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. L'iniziativa deve conseguire l'adesione della maggioranza dei
Comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la
maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, da
esprimersi con deliberazione assunta dai Consigli comunali a
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Preliminaramente alla formulazione del proprio parere, la
Regione verifica gli orientamenti e le posizioni della Provincia e
dei Comuni facenti parte della stessa diversi dai soggetti di
iniziativa.
(Promozione dell'iniziativa comunale)
2. L'indicazione regionale non pregiudica ne' limita in alcun modo
la liberta' dei Comuni di esercitare l'iniziativa prevista dall'art.
133 Costituzione.
(Coordinamento dell'iniziativa comunale e parere
regionale)
2. Le Province ed i Comuni interessati si pronunciano
sull'iniziativa entro 6 mesi dalla data di ricevimento delle
deliberazioni trasmesse dalla Regione ai sensi del comma precedente.
3. Qualora, alla scadenza del termine di 6 mesi, risultino adottate
tante deliberazioni di Comuni favorevoli all'iniziativa quante ne
occorrano per realizzare l'adesione della maggioranza dei Comuni
dell'area interessata, che rappresentino la maggioranza della
popolazione complessiva dell'area stessa, la Regione esprime, entro
3 mesi, il proprio motivato parere mediante deliberazione di
Consiglio, dopo aver verificato gli orientamenti e le posizioni
della Provincia e dei Comuni facenti parte della stessa diversi dai
soggetti di iniziativa.
4. La deliberazione del Consiglio regionale, corredata dalle
deliberazioni dei Comuni viene trasmessa ai Presidenti della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica.
(Area Metropolitana)
2. Esso costituisce inoltre parere regionale favorevole alla
istituzione della nuova Provincia coincidente con il territorio
dell'area metropolitana.
(Variazione delle circoscrizioni provinciali o
istituzione di nuove Province in conseguenza alla istituzione
dell'area metropolitana)
2. I Comuni esercitano l'iniziativa nei tempi indicati dalla
Regione.
(Riordino delle circoscrizioni territoriali dei)
2. Sul programma di modifiche, formalizzato con deliberazione di
Giunta, vengono sentiti i Comuni interessati, che si pronunciano con
deliberazione di Consiglio.
3. A seguito dell'acquisizione delle deliberazioni comunali, la
Giunta predispone un disegno di legge contenente le variazioni
territoriali proposte, e lo trasmette al Consiglio, unitamente alle
deliberazioni stesse, per il conseguente iter legislativo, non
assoggettato, ai sensi dell'art. 20 della legge 142/90, al
procedimento referendario.
(Disposizioni finanziarie)
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno
finanziario 1992 vengono conseguentemente istituiti i seguenti
capitoli con la dotazione a fianco di ciascuno indicata:
"Spese per gli adempimenti conseguenti all'attuazione delle
disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unioni e fusioni
di Comuni, circoscrizioni provinciali, area metropolitana" e con la
dotazione di lire....... in termini di competenza e di cassa;
"Contributi per gli interventi conseguenti all'attuazione delle
disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unioni e fusioni
di Comuni, circoscrizioni provinciali, area metropolitana" e con la
dotazione di lire....... in termini di competenza e di cassa.
3. Agli oneri derivanti dalla applicazione dei commi precedenti, si
provvede mediante riduzione del cap. n. per pari importo.
4. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. Per gli anni successivi si provvedera' in sede di
predisposizione dei relativi bilanci.