Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 29 ottobre 1992, n. 43.

Informazione, promozione, divulgazione di azioni positive per la realizzazione di pari opportunita' tra uomo e donna.

(B.U. 4 novembre 1992, n. 45)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte, in riferimento agli art. 3 e 37 della Costituzione e in attuazione dell'art. 4 del proprio Statuto, nonche' sulla base della raccomandazione 635/84 del Consiglio delle Comunita' Europee sulla promozione di azioni positive a favore delle donne, predispone, nell'ambito delle proprie competenze, le condizioni tecniche e operative per promuovere e favorire l'adozione di misure, denominate "azioni positive" per le donne come disposto dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo donna nel lavoro" avvalendosi della Commissione regionale per la realizzazione per le pari opportunita' fra uomo e donna, di cui alla legge regionale 12 novembre 1986, n. 46".

Art. 2.
(Azioni positive)

1. In attuazione della normativa comunitaria e della legge 10 aprile 1991, n. 125, si intendono per azioni positive quelle misure atte a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunita' nell'accesso al lavoro e nel lavoro.
2. Le azioni positive hanno lo scopo di:
a) eliminare le disparita' di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilita';
b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne, in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione;
c) favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;
d) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti, con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;
e) promuovere l'inserimento delle donne nelle attivita', nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilita';
f) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro e dei tempi dell'organizzazione sociale, l'equilibrio tra responsabilita' familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilita' tra i due sessi;
g) attuare anche in riferimento al comma 6 dell'art. 2 della legge 125/91, nei confronti del proprio personale azioni positive nel settore della formazione, della progressione di carriera, dell'organizzazione del lavoro attraverso la predisposizione di programmi annuali di intervento.

Art. 3.
(Soggetti)

1. In ambito regionale le azioni positive di cui all'art. 2 possono essere promosse dai Consiglieri di parita', dalla Commissione regionale pari opportunita', dalle Commissioni provinciali e comunali pari opportunita', dalle Consulte femminili, dai centri per la parita' a livello locale ed aziendale, dai datori di lavoro pubblici e privati, dai centri di formazione professionale, dalle organizzazioni sindacali.

Art. 4.
(Struttura informativa e sistema informativo sulle pari opportunita')

1. Per le finalita' di cui agli articoli precedenti e per dare attuazione alle politiche definite dai soggetti di cui all'art. 3, la Regione realizza una struttura di supporto, istituita nell'ambito del Settore Lavoro e Occupazione, che operi per la promozione e diffusione dell'informazione disponibile sui temi identificati dalla legge 125/91.
2. Alla struttura viene attribuito il compito di programmare e organizzare la raccolta, l'elaborazione, la diffusione di dati e progetti relativi al tema "donne e mercato del lavoro", finalizzandoli alla promozione, sviluppo e divulgazione delle "azioni positive"; a tal fine la struttura si raccorda con i Settori e i Servizi competenti per le specifiche materie ed in particolare con il Servizio "Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro".
3. I criteri per la composizione di tale struttura e le modalita' del suo funzionamento saranno definiti secondo le procedure previste dalla normativa regionale vigente in materia di organizzazione e personale.
4. La Giunta Regionale invia annualmente al Consiglio una relazione sulla effettiva operativita' della legge e sull'attivita' svolta entro il mese di febbraio.

Art. 5.
(Rapporti)

1. L'attivita' della struttura e' svolta a supporto delle Consigliere regionali e provinciali di parita' (legge 18 dicembre 1984, n. 863, legge 28 febbraio 1987, n.56 e legge 10 aprile 1991, n. 125), della Commissione regionale pari opportunita' (legge regionale 12 novembre 1986, n. 46), delle Commissioni provinciali e comunali pari opportunita', delle Consulte femminili, dei centri e degli organismi di parita', della Commissione regionale per l'impiego (legge 28 febbraio 1987, n. 56) e degli Enti locali.
2. La struttura tecnica attiva inoltre contatti costanti con i Ministeri competenti, la Comunita' Economica Europea e ogni altro ente di emanazione comunitaria o dello Stato, allo scopo di acquisire tutte le informazioni necessarie da organizzare e divulgare.

Art. 6.
(Articolazione territoriale)

1. Al fine di utilizzare l'articolazione territoriale delle informazioni, tese ad inserire le azioni positive in un quadro di politica di promozione e di sostegno dell'occupazione femminile, la struttura tecnica si avvale dell'attivita' svolta dagli Osservatori sul Mercato del Lavoro, decentrati sul territorio.
2. Per quanto di rispettiva competenza, le attivita' della struttura si raccordano inoltre con quelle degli operatori dei C.I.L.O. (Centri di Iniziativa Locale per l'Occupazione di cui alla legge regionale 3 settembre 1991, n.48) e dei Centri per l'informazione a livello locale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

Art. 7.
(Informazione e consulenza sulle pari opportunita')

1. Presso la Commissione regionale pari opportunita' viene istituito un apposito sportello di informazione e consulenza denominato "sportello donna", che opera in collaborazione con la struttura di cui all'art. 4 ed e' istituito secondo le procedure previste dalle leggi regionali in materia di organizzazione e personale.
2. Lo sportello donna acquisisce le informazioni relative alle leggi 125/1991 e 215/1992, nonche' alla normativa regionale, nazionale ed europea in materia di parita', raccolte ed organizzate secondo quanto previsto dall'art. 4 e provvede alla loro divulgazione in particolare attraverso i soggetti citati all'art. 5.
3. Promuove, attraverso le strutture regionali, la raccolta dei progetti di azioni positive elaborati e messi in opera negli Enti locali e negli Enti pubblici piemontesi.

Art. 8.
(Orientamento)

1. La Regione Piemonte, in attuazione della legge 10 aprile 1991, n.125 e della risoluzione della CEE 3 giugno 1985, n. 85/6, che contempla un programma di azione per la promozione dell'uguaglianza di opportunita' per le ragazze ed i ragazzi in materia di istruzione, favorisce e sostiene , presso il sistema educativo scolastico, lo sviluppo di iniziative di orientamento con attenzione specifica alle tematiche delle pari opportunita'.
2. Per queste finalita', la Regione opera per favorire ogni iniziativa tesa al superamento di modelli tradizionali di scelta di percorsi scolastici e/o formativi, anche favorendo attivita' di orientamento in settori e mansioni di alta qualificazione o nei quali le donne sono sottorappresentate.

Art. 9.
(Formazione Professionale)

1. In riferimento alla legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 che disciplina la Formazione Professionale, , la Regione, in concorso con gli organismi di parita' di cui alle leggi 863/84, 56/87, 125/91 e alla legge regionale 46/86, e con la Commissione regionale per l'impiego di cui alla legge 56/87, opera affinche' sia promosso un adeguamento della programmazione e dell'informazione sul sistema della formazione professionale per favorire l'inserimento in essa di studenti di ambo i sessi.

Art. 10.
(Politiche attive del lavoro)

1. In riferimento alla normativa nazionale e comunitaria indicata nella presente legge e alla legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 sulla formazione professionale, la Regione si impegna ad attuare interventi nei confronti di donne in eta' superiore ai 25 anni:
a) che vogliono inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro;
b) che vogliono ritornare sul mercato del lavoro dopo un periodo di fuoriuscita dallo stesso per motivi di diversa natura;
c) che intendono intraprendere attivita' lavorative autonome individuali o in forma di cooperativa.
2. Le specifiche normative di settore di intervento regionale dovranno prevedere azioni per la realizzazione di quanto previsto al comma 1°.

Art. 11.
(Priorita')

1. Nell'attuazione delle proprie politiche economiche e nella concessione di provvidenze ed incentivi economici e finanziari, la Regione da' priorita' agli Enti ed alle imprese che attuino al proprio interno azioni positive a favore delle donne.
2. Al fine di avvalersi di tale priorita', gli Enti e le Imprese sia private che cooperative o con altra natura giuridica debbono presentare alla Regione progetti o documentazione di azioni positive.

Art. 12.
(Disposizione finanziaria)

1. All'autorizzazione di spesa per l'attuazione della presente legge si provvede come segue:
a) per l'anno finanziario 1992, in occasione della predisposizione del relativo assestamento;
b) per gli anni successivi, in sede di predisposizione dei relativi bilanci.