Disegno di legge regionale, n. 5220.
Informazione, promozione, divulgazione di azioni positive per la
realizzazione di pari opportunita' tra uomo-donna. 1. In attuazione della normativa comunitaria e della legge 10
Aprile 1991, n.125, si intendono per azioni positive quelle misure
atte a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la
realizzazione di pari opportunita' nell'accesso al lavoro e nel
lavoro. 1. Per le finalita' di cui agli articoli precedenti, la Regione
realizza una struttura tecnica, istituita nell'ambito del Settore
Lavoro e Occupazione, che operi per la promozione e diffusione
dell'informazione disponibile sui temi identificati dalla legge
125/91. 1. L'attivita' della struttura e' svolta a supporto del Consigliere
di parita' (Legge 18 dicembre 1984 n. 863, Legge 28 febbraio 1987
n.56 e Legge 10 Aprile 1991 n. 125), della Commissione regionale
pari opportunita' (Legge regionale 12 novembre 1986 n.46), delle
Commissioni provinciali e comunali pari opportunita' (Legge 10
Aprile 1991 n..125), delle Consulte femminili, dei centri e degli
organismi di parita' (Legge 10 Aprile 1991 n..125) della
Commissione regionale (Legge 28 febbraio 1987 n.56) per l'impiego,
degli Enti locali. 1. Al fine di utilizzare l'articolazione territoriale delle
informazioni, tese ad inserire le azioni positive in un quadro di
politica di sostegno dell'occupazione femminile, la struttura
tecnica si avvale dell'attivita' svolta dagli Osservatori sul
mercato del lavoro, decentrati sul territorio. 1. La Regione Piemonte, nell'ambito della struttura, predispone un
sistema informativo, rivolto a fare della raccolta ed elaborazione
dell'informazione uno strumento di analisi e trasformazione del
mercato del lavoro teso a introdurre criteri di uguaglianza, di
opportunita' tra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile. 1. La Regione Piemonte, in attuazione della legge 10 Aprile 1991,
n.125 e della risoluzione della CEE, 3 giugno 1985 n. 85/6 che
contempla un programma di azione per la promozione dell'uguaglianza
di opportunita' per le ragazze ed i ragazzi in materia di
istruzione, auspica e sostiene , presso il sistema educativo
scolastico, lo sviluppo di iniziative di orientamento con attenzione
specifica alle tematiche delle pari opportunita'.
2. Per queste finalita', la Regione opera per favorire ogni
iniziativa, tesa al superamento di modelli tradizionali di scelta
di percorsi scolastici e/o formativi. 1. In riferimento alla legge regionale 25 febbraio 1980 n.8 che
disciplina la formazione professionale, la Regione, in concorso con
gli organismi di paritA' di cui alla L.863/84, L.56/87, L.125/91,
Legge regionale 46/86 e con la Commissione regionale per l'impiego
di cui alla L.56/86, opera affinche' sia promosso un adeguamento
della programmazione e dell'informazione sul sistema della
formazione professionale per favorire l'inserimento in essa di
studenti di ambo i sessi. 1. In riferimento alla normativa nazionale e comunitaria indicata
nella presente legge e alla legge regionale 25 febbraio 1980 n.8
sulla formazione professionale, la Regione si impegna ad attuare
interventi nei confronti di " donne adulte" in eta' compresa tra i 25
e 49 anni.
a) che vogliono inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro,
b) che vogliono ritornare sul mercato del lavoro dopo un periodo di
fuoriuscita dallo stesso per motivi di diversa natura,
c) che intendono intraprendere attivita' lavorative autonome
individuali o in forma di cooperativa. 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno
finanziario 1992 la spesa di L. 100.000.000.
(Azioni positive)
2. Le azioni positive hanno lo scopo di :
a) eliminare le disparita' di fatto di cui le donne sono oggetto
nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro,
nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi
di mobilita';
b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle
donne, in particolare attraverso l'orientamento scolastico e
professionale e gli strumenti della formazione;
c) favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione
imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici
autonome e delle imprenditrici;
d) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro
che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti
dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento
professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e
retributivo;
e) promuovere l'inserimento delle donne nelle attivita', nei
settori professionali e nei livelli nei quali esse sono
sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente
avanzati ed ai livelli di responsabilita';
f) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro,
delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra
responsabilita' familiari e professionali e una migliore
ripartizione di tali responsabilita' tra i due sessi.
(Struttura informativa)
2. Alla struttura viene attribuito il compito di programmare e
organizzare la raccolta, l'elaborazione, la diffusione di dati e
progetti relativi al tema "donne e mercato del lavoro",
finalizzandoli alla promozione, sviluppo e divulgazione delle
"azioni positive"; a tal fine la struttura si raccorda con i Settori
e i Servizi competenti per le specifiche materie ed in particolare
con il Servizio "Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro".
3. I criteri per la composizione di tale struttura e le modalita'
del suo funzionamento saranno definiti secondo le procedure previste
dalla normativa regionale vigente in materia di organizzazione e
personale.
(Rapporti esterni)
2. La struttura tecnica attiva inoltre contatti costanti con i
Ministeri competenti, la Comunita' economica europea e ogni altro
ente di emanazione comunitaria o dello Stato, allo scopo di
acquisire tutte le informazioni necessarie da organizzare e
divulgare.
(Articolazione territoriale)
2. Per quanto di rispettiva competenza, le attivita' della
struttura si raccordano inoltre con quelle degli operatori dei Cilo
(Centri di Iniziativa locale per l'Occupazione di cui alla legge
regionale 3 settembre 1991, n.48 e dei Centri per l'informazione a
livello locale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.
(Sistema informativo sulle pari opportunita')
2. A tal fine la Regione, per quanto di sua competenza, s'impegna
a fornire ogni dato relativo alla formazione professionale e al
mercato del lavoro con la disaggregazione per sesso e si attiva
affinche' le fonti da cui si desumono i dati consentano la
disaggregazione per sesso.
(Orientamento)
(Formazione Professionale)
(Politiche attive del lavoro)
(Disposizione finanziaria)
2. All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una
riduzione di L.100.000.000, in termini di competenza e di cassa,
dello stanziamento di cui al cap. 12.500 dello stato di previsione
della spesa per l'anno finanziario 1992, e mediante l'istituzione,
nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la
denominazione "spese per l' informazione, la promozione, la
divulgazione di azioni positive ai sensi della legge 10 Aprile 1991,
n.125".
3. Gli oneri relativi agli esercizi finanziari successivi saranno
stabiliti con legge di bilancio.
4. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare
con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.