Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5220.

Informazione, promozione, divulgazione di azioni positive per la realizzazione di pari opportunita' tra uomo-donna.

Art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Art. 2.
(Azioni positive)

1. In attuazione della normativa comunitaria e della legge 10 Aprile 1991, n.125, si intendono per azioni positive quelle misure atte a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunita' nell'accesso al lavoro e nel lavoro.
2. Le azioni positive hanno lo scopo di :
a) eliminare le disparita' di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilita';
b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne, in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione;
c) favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;
d) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;
e) promuovere l'inserimento delle donne nelle attivita', nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilita';
f) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilita' familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilita' tra i due sessi.

Art. 3.
(Struttura informativa)

1. Per le finalita' di cui agli articoli precedenti, la Regione realizza una struttura tecnica, istituita nell'ambito del Settore Lavoro e Occupazione, che operi per la promozione e diffusione dell'informazione disponibile sui temi identificati dalla legge 125/91.
2. Alla struttura viene attribuito il compito di programmare e organizzare la raccolta, l'elaborazione, la diffusione di dati e progetti relativi al tema "donne e mercato del lavoro", finalizzandoli alla promozione, sviluppo e divulgazione delle "azioni positive"; a tal fine la struttura si raccorda con i Settori e i Servizi competenti per le specifiche materie ed in particolare con il Servizio "Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro".
3. I criteri per la composizione di tale struttura e le modalita' del suo funzionamento saranno definiti secondo le procedure previste dalla normativa regionale vigente in materia di organizzazione e personale.

Art. 4.
(Rapporti esterni)

1. L'attivita' della struttura e' svolta a supporto del Consigliere di parita' (Legge 18 dicembre 1984 n. 863, Legge 28 febbraio 1987 n.56 e Legge 10 Aprile 1991 n. 125), della Commissione regionale pari opportunita' (Legge regionale 12 novembre 1986 n.46), delle Commissioni provinciali e comunali pari opportunita' (Legge 10 Aprile 1991 n..125), delle Consulte femminili, dei centri e degli organismi di parita' (Legge 10 Aprile 1991 n..125) della Commissione regionale (Legge 28 febbraio 1987 n.56) per l'impiego, degli Enti locali.
2. La struttura tecnica attiva inoltre contatti costanti con i Ministeri competenti, la Comunita' economica europea e ogni altro ente di emanazione comunitaria o dello Stato, allo scopo di acquisire tutte le informazioni necessarie da organizzare e divulgare.

Art. 5.
(Articolazione territoriale)

1. Al fine di utilizzare l'articolazione territoriale delle informazioni, tese ad inserire le azioni positive in un quadro di politica di sostegno dell'occupazione femminile, la struttura tecnica si avvale dell'attivita' svolta dagli Osservatori sul mercato del lavoro, decentrati sul territorio.
2. Per quanto di rispettiva competenza, le attivita' della struttura si raccordano inoltre con quelle degli operatori dei Cilo (Centri di Iniziativa locale per l'Occupazione di cui alla legge regionale 3 settembre 1991, n.48 e dei Centri per l'informazione a livello locale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

Art. 6.
(Sistema informativo sulle pari opportunita')

1. La Regione Piemonte, nell'ambito della struttura, predispone un sistema informativo, rivolto a fare della raccolta ed elaborazione dell'informazione uno strumento di analisi e trasformazione del mercato del lavoro teso a introdurre criteri di uguaglianza, di opportunita' tra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile.
2. A tal fine la Regione, per quanto di sua competenza, s'impegna a fornire ogni dato relativo alla formazione professionale e al mercato del lavoro con la disaggregazione per sesso e si attiva affinche' le fonti da cui si desumono i dati consentano la disaggregazione per sesso.

Art. 7.
(Orientamento)

1. La Regione Piemonte, in attuazione della legge 10 Aprile 1991, n.125 e della risoluzione della CEE, 3 giugno 1985 n. 85/6 che contempla un programma di azione per la promozione dell'uguaglianza di opportunita' per le ragazze ed i ragazzi in materia di istruzione, auspica e sostiene , presso il sistema educativo scolastico, lo sviluppo di iniziative di orientamento con attenzione specifica alle tematiche delle pari opportunita'. 2. Per queste finalita', la Regione opera per favorire ogni iniziativa, tesa al superamento di modelli tradizionali di scelta di percorsi scolastici e/o formativi.

Art. 8.
(Formazione Professionale)

1. In riferimento alla legge regionale 25 febbraio 1980 n.8 che disciplina la formazione professionale, la Regione, in concorso con gli organismi di paritA' di cui alla L.863/84, L.56/87, L.125/91, Legge regionale 46/86 e con la Commissione regionale per l'impiego di cui alla L.56/86, opera affinche' sia promosso un adeguamento della programmazione e dell'informazione sul sistema della formazione professionale per favorire l'inserimento in essa di studenti di ambo i sessi.

Art. 9.
(Politiche attive del lavoro)

1. In riferimento alla normativa nazionale e comunitaria indicata nella presente legge e alla legge regionale 25 febbraio 1980 n.8 sulla formazione professionale, la Regione si impegna ad attuare interventi nei confronti di " donne adulte" in eta' compresa tra i 25 e 49 anni. a) che vogliono inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro, b) che vogliono ritornare sul mercato del lavoro dopo un periodo di fuoriuscita dallo stesso per motivi di diversa natura, c) che intendono intraprendere attivita' lavorative autonome individuali o in forma di cooperativa.

Art. 10.
(Disposizione finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno finanziario 1992 la spesa di L. 100.000.000.
2. All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di L.100.000.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 12.500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione "spese per l' informazione, la promozione, la divulgazione di azioni positive ai sensi della legge 10 Aprile 1991, n.125".
3. Gli oneri relativi agli esercizi finanziari successivi saranno stabiliti con legge di bilancio.
4. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.