Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 21 luglio 1992, n. 36.

Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142, ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

(B.U. 29 luglio 1992, n. 31)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Art. 1.
(Piano regionale delle aree protette)

1. Il Piano regionale delle aree protette e' predisposto ed approvato secondo le procedure di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.
2. Le indicazioni delle Province, della Citta' Metropolitana, delle Comunita' Montane e dei Comuni di cui all'articolo 2, comma 3 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, sono acquisite attraverso conferenze finalizzate, altresi', alla redazione di documenti di indirizzo fondati sull'analisi territoriale delle aree da destinarsi a protezione.
3. Il Piano regionale delle aree protette costituisce allegato al Piano Territoriale regionale e si configura come parte integrante dello stesso.
4. Le previsioni del Piano regionale delle aree protette sono recepite integralmente, attraverso la descrizione cartografica puntuale e le relative norme, negli strumenti di pianificazione territoriale delle Province e della Citta' Metropolitana.
5. In ottemperanza ed a specificazione del dettato dell'articolo 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nelle aree incluse nel Piano regionale di cui al presente articolo si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 3 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e le relative sanzioni previste dall'articolo 4 della legge medesima, ivi compreso il ripristino dei luoghi e fatto salvo quanto previsto al comma 1 dell'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 2.
(Istituzione e gestione delle aree protette)

1. Le aree protette, ivi comprese quelle di interesse provinciale, metropolitano o locale, sono istituite cosi' come previsto dall'articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, con la classificazione di cui all'articolo 5 della stessa legge regionale.
2. La gestione delle aree protette e' di norma affidata ad appositi Enti strumentali di diritto pubblico.
3. La gestione delle aree protette di interesse provinciale, metropolitano o locale e' affidata ad Enti di diritto pubblico a prevalente partecipazione provinciale o metropolitana: in tali aree le Province e la Citta' Metropolitana provvedono a garantire i finanziamenti per il conseguimento dei fini istitutivi e la Regione contribuisce agli oneri gestionali sulla base dei programmi di gestione delle aree stesse utilizzando anche le risorse finanziarie trasferite dallo Stato in attuazione del programma di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
4. Per la gestione dei servizi delle aree protette, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, fatta esclusione del servizio di vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con Enti pubblici e/o con soggetti privati.
5. Gli Enti cui e' affidata la gestione delle aree protette sono soggetti a commissariamento da parte della Giunta Regionale, qualora ne ricorrano gli estremi, secondo il dettato dell'articolo 20 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12. Qualora il commissariamento riguardi aree protette di interesse provinciale, metropolitano o locale, il Commissario e' nominato dalla Giunta Regionale d'intesa con la Provincia competente o con la Citta' Metropolitana.

Art. 3.
(Coordinamento RegioneProvinceCitta' Metropolitana)

1. Il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore delegato in materia di parchi convoca periodicamente i Presidenti delle Province ed il Sindaco della Citta' Metropolitana o loro delegati al fine di garantire forme di coordinamento delle politiche per le aree protette.

Art. 4.
(Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Nella legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, dopo l'articolo 14 e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 14 bis. Collegio dei revisori dei Conti.
1. Per tutti gli Enti di gestione delle aree protette e' istituito un unico Collegio dei Revisori dei Conti nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e formato da tre componenti di cui due scelti tra funzionari regionali esperti in materia ovvero tra iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei Conti ed uno designato dal Ministro del Tesoro".
2. Dopo il comma due dell'articolo 15 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' aggiunto il seguente comma:
"2 bis. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e' corrisposta un'indennita' annua pari ad una mensilita' dell'indennita' globale spettante ai Consiglieri regionali. L'indennita' e' corrisposta dai singoli Enti di gestione sulla base di riparto effettuato con deliberazione della Giunta Regionale".

Art. 5.
(Comunita' del Parco)

1. Nella legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, dopo l'articolo 14 bis e' aggiunto il seguente articolo:
"Articolo 14 ter. Comunita' del Parco
1. Gli Statuti, di cui al successivo articolo 16, degli Enti di gestione di aree protette classificate parchi naturali debbono prevedere, tra le forme di partecipazione, la costituzione della Comunita' del Parco composta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco della Citta' Metropolitana, dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Comunita' Montane, ove presenti, nei cui territori sono ricomprese le aree del Parco".

Art. 6.
(Partecipazione delle Province e della Citta' Metropolitana alla gestione delle aree protette)

1. E' assicurata la partecipazione delle Province e della Citta' Metropolitana alla gestione delle aree protette mediante la nomina di propri rappresentanti in seno al Consiglio Direttivo degli Enti di gestione.
2. I membri nominati in seno ai Consigli Direttivi dalle Province e dalla Citta' Metropolitana possono essere scelti tra persone che non facciano parte dei Consigli Provinciali e del Consiglio Metropolitano.
3. I Consigli Direttivi dei seguenti Enti di gestione:
a) Ente di gestione della Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfre';
b) Ente di gestione del Parco naturale ed area attrezzata del Sacro Monte di Crea;
c) Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta;
d) Ente di gestione del Parco naturale della Val Troncea;
e) Ente di gestione del Parco naturale dei Laghi di Avigliana;
f) Ente di gestione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand;
g) Ente di gestione della Riserva naturale speciale della Bessa;
h) Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina Felice Piacenza;
i) Ente di gestione delle aree protette della Collina torinese;
l) Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo;
m) Ente di gestione del Parco naturale della Rocca di Cavour;
n) Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinita' di Ghiffa;
o) Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Belmonte;
p) Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola, sono integrati con un rappresentante delle Province interessate territorialmente.
4. I Consigli Direttivi dei seguenti Enti di gestione:
a) Ente di gestione del Parco naturale Alpe Veglia e del Parco naturale Alpe Devero;
b) Ente di gestione del Parco naturale Alta Valle Pesio e Tanaro e delle Riserve Naturali speciali dell'Oasi di Crava Morozzo e dei Ciciu del Villar;
c) Ente di Gestione delle aree protette della fascia fluviale del Po del tratto cuneese;
d) Ente di gestione delle aree protette della fascia fluviale del Po della pianura torinese;
e) Ente di gestione del Parco naturale dell'Argentera;
f) Ente di gestione del Parco naturale Orsiera Rocciavre' e della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco;
g) Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani;
h) Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino;
i) Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore;
l) Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;
m) Ente di gestione del Parco naturale Alta Valsesia;
n) Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, sono integrati con tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, delle Province interessate territorialmente.
5. I Consigli Direttivi dei seguenti Enti di gestione:
a) Ente di gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit, della Palude di Casalbeltrame e della Garzaia di Carisio;
b) Ente di gestione del Parco naturale del Monte Fenera, sono integrati con un rappresentante della Provincia di Novara e con un rappresentante della Provincia di Vercelli.
6. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione delle aree protette della fascia fluviale del Po Alessandrino e del Torrente Orba e' integrato con un rappresentante della Provincia di Vercelli e con due rappresentanti della Provincia di Alessandria.

Art. 7.
(Strumenti di attuazione)

1. Sono strumenti di attuazione delle finalita' delle aree protette il Piano per il parco e il Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attivita' compatibili, di cui al comma 1 dell'articolo 25 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e gli strumenti di pianificazione e gestione del territorio di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.
2. Il Piano per il parco e' strumento proprio delle aree istituite a Parco naturale e coincide, per queste aree, con il Piano di cui all'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.
3. Il Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attivita' compatibili e' strumento proprio delle aree istituite a Parco naturale ed e' predisposto ed approvato secondo le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 25 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
4. L'articolo 23, comma 1, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' cosi' sostituito:
"1. Per le aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale, Area attrezzata, Zona di preparco o Zona di salvaguardia secondo le norme dell'articolo 6, ove sia espressamente previsto dal provvedimento istitutivo, viene redatto un Piano di area: il Piano di area e' obbligatorio per le aree istituite a Parco naturale e costituisce, in questo caso, il Piano per il parco di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394".
5. L'articolo 23, comma 2, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' cosi' sostituito:
"2. I Piani di area sono predisposti in collaborazione tra Enti di gestione, Province o Citta' Metropolitana, Comunita' Montane, Comuni e Regione attraverso conferenze estese ai rappresentanti degli Enti predetti territorialmente interessati: i Piani di area sono adottati dagli Enti di gestione nei tempi stabiliti nei singoli provvedimenti istitutivi e per gli stessi e', comunque, prevista, a seguito dell'adozione:
a) la trasmissione agli Enti territoriali interessati al fine della loro pubblicizzazione mediante notizia sui rispettivi Albi pretori;
b) la notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvenuta adozione con l'individuazione della sede in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati;
c) l'esame delle osservazioni che possono essere formulate da chiunque lo ritenga opportuno".
6. L'articolo 23, comma 3, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' cosi' sostituito:
"3. Il soggetto adottante, esaminate le osservazioni nei termini di tempo previsti dalle leggi istitutive, provvede alla predisposizione degli atti conseguenti da trasmettere alla Giunta Regionale per l'elaborazione del Piano di area definitivo. Sentite la Commissione tecnica urbanistica e la Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, la Giunta Regionale sottopone il Piano di Area definifivo al Consiglio Regionale per l'approvazione".
7. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' aggiunto il seguente comma:
"3 bis. Trascorsi i termini temporali previsti per l'adozione e per l'esame delle osservazioni, la Giunta Regionale esercita il potere sostitutivo nei confronti dell'Ente di gestione inadempiente".
8. L'articolo 23, comma 5, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' cosi' sostituito:
"5. Le indicazioni contenute nei Piani di area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore delle deliberazioni del Consiglio Regionale di approvazione dei Piani, che sostituiscono la strumentazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello".
9. Sono fatti salvi gli strumenti di pianificazione vigenti e le procedure di approvazione dei Piani di area in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.
(Controllo sugli atti)

1. Il controllo di legittimita' sugli atti degli Enti cui e' affidata la gestione delle aree protette e' esercitato dalla Sezione territoriale competente dell'Organo regionale di controllo in relazione al Comune presso il quale ha sede l'Ente cui compete la gestione dell'area protetta, anche qualora il territorio dell'area stessa interessi piu' Comuni ricadenti in ambiti di riferimento istituzionale diversi.
2. Sono soggette al controllo preventivo di legittimita' le deliberazioni riservate per legge ai Consigli Direttivi nonche' quelle che i Consigli stessi e le Giunte esecutive intendano, di propria iniziativa, sottoporre al controllo.
3. Le deliberazioni di competenza delle Giunte esecutive nelle materie di cui al comma 2 dell'articolo 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimita' denunciate qualora almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo ne faccia richiesta scritta e motivata all'Organo di controllo con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo dell'Ente.
4. Entro gli stessi termini di cui al comma 3 possono essere altresi' sottoposte al controllo le deliberazioni delle Giunte esecutive, ritenute viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio direttivo, qualora ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.
5. I tempi ed i modi di invio degli atti al controllo sono quelli stabiliti all'articolo 18 della legge regionale 10 luglio 1991, n. 30.
6. La regolarizzazione degli atti avviene cosi' come previsto all'articolo 19 della legge regionale 10 luglio 1991, n. 30.
7. Le modalita' ed i termini del controllo sono quelli stabiliti dagli articoli 20 e 21 della legge regionale 10 luglio 1991, n. 30.
8. Ad avvenuta esecutivita' degli atti deliberativi gli Enti di gestione sono tenuti ad inviare copia delle deliberazioni al Settore Parchi naturali della Regione al fine di un corretto esercizio del controllo di gestione e di funzionalita'.
9. Il controllo di gestione e di funzionalita' di cui al comma 8 si esercita e si esplicita attraverso il coordinamento da parte della Giunta Regionale delle iniziative e delle attivita' gestionali degli Enti di gestione delle aree protette.

Art. 9.
(Bilanci degli Enti di gestione)

1. I bilanci preventivi, le relative variazioni, gli assestamenti ed i Conti consuntivi degli Enti di gestione delle aree protette sono predisposti e gestiti nel rispetto, in quanto applicabili, delle normative di cui alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, che regolano i corrispondenti documenti della Regione.
2. I documenti di cui al comma 1 sono approvati dai Consigli Direttivi degli Enti di gestione e le deliberazioni di approvazione sono sottoposte all'Organo di controllo che effettua il controllo nei termini di cui al comma 8° dell'articolo 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. L'approvazione dei documenti di bilancio preventivo e delle relative variazioni ed assestamenti e' subordinata alla verifica di compatibilita' con i corrispondenti documenti regionali per le voci riguardanti l'assegnazione annua regionale e le spese per il personale.
4. Ad avvenuta esecutivita' degli atti deliberativi di cui al presente articolo gli Enti di gestione sono tenuti ad inviarne copia integrale al Settore Parchi naturali della Regione.
5. I documenti di cui al presente articolo sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, a norma dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Art. 10.
(Vincolo di destinazione sulle assegnazioni regionali)

1. La Giunta Regionale, nell'assegnare i fondi relativi alla gestione delle aree protette, puo' provvedere a vincolare la destinazione degli stessi, in tutto o in parte, sulla base di piani, programmi o progetti.

Art. 11.
(Commissariamento)

1. L'Organo di controllo, qualora riscontri ritardi od omissioni ovvero inadempienze gestionali da parte degli Organi di gestione delle aree protette, provvede ad apposita segnalazione alla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale provvede al commissariamento o allo scioglimento degli Organi degli Enti di gestione in applicazione dell'articolo 20 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.

Art. 12.
(Responsabilita')

1. La responsabilita' degli amministratori, dei dipendenti e dei tesorieri degli Enti di gestione delle aree protette sono riconducibili alle norme di cui al Capo X della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, per quanto applicabili.
2. Ai Direttori degli Enti di gestione delle aree protette si applicano le norme previste per i Segretari comunali o provinciali di cui all'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in quanto Segretari degli Organi degli Enti medesimi a norma dell'articolo 9, comma 28, e dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.
3. Le norme di cui all'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applicano anche ai dipendenti degli Enti di gestione delle aree protette cui siano attribuite formalmente funzioni di responsabilita' tecnica e contabile.

Art. 13.
(Attivita' di controllo faunistico)

1. Gli abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, previsti dall'articolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, avvengono in conformita' ai principi di tali leggi ed in applicazione dei regolamenti degli Enti di gestione dei Parchi naturali, delle Riserve naturali o delle Aree attrezzate.
2. In attuazione del disposto di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente lettera c):
"c) da persone all'uopo autorizzate con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione, dando priorita' ai residenti nei Comuni dell'area naturale protetta. Tali soggetti intervengono sotto il diretto controllo dell'Ente e possono effettuare gli abbattimenti soltanto in presenza del personale di vigilanza delle Aree protette o di personale di vigilanza delle Amministrazioni Provinciali interessate".

Art. 14.
(Sorveglianza)

1. Ai fini del coordinamento dell'attivita' di sorveglianza delle aree protette la Regione ha facolta' di stipulare convenzioni con le Province e la Citta' Metropolitana, con le Comunita' Montane e con i Comuni.
2. La Regione ha altresi' la facolta' di stipulare specifiche convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, cosi' come previsto dal comma 2 dell'articolo 27 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 15.
(Abrogazione di norme)

1. E' abrogata la legge regionale 3 settembre 1984, n. 51.
2. Sono abrogati gli articoli 18 e 19 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.
3. E' abrogato l'articolo 16 della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36.