Disegno di legge regionale, n. 5165.
Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla
legge 8 giugno 1990, n. 142. 1. Il Piano regionale delle aree protette, predisposto ed approvato
secondo le procedure di cui all'articolo 2 della legge regionale 22
marzo 1990, n. 12, suddivide le aree in esso individuate nelle
seguenti due categorie: 1. Le aree protette, siano esse di interesse regionale ovvero di
interesse provinciale o metropolitano, sono istituite cosi' come
previsto dall'articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12,
con la classificazione di cui all'articolo 5 della stessa legge
regionale. 1. Qualora intervengano motivate ragioni tecnico-scientifiche e
territoriali determinate da mutate condizioni dei luoghi protetti, la
Regione provvede, con propria legge, previo accordo con la Provincia
interessata o con la Citta' Metropolitana, a modificare la categoria
di appartenenza delle aree protette da regionale a provinciale o
metropolitana e viceversa. 1. Ogni Provincia sul territorio della quale siano presenti aree
protette di interesse provinciale e la Citta' Metropolitana, qualora
siano presenti sul territorio di sua competenza aree protette di
interesse metropolitano, istituiscono un proprio Comitato
tecnico-scientifico di supporto alla politica delle aree protette
determinandone composizione, compiti e norme di funzionamento. 1. Gli strumenti di pianificazione territoriale delle aree protette
di interesse regionale sono redatti ed approvati secondo le procedure
di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 della legge regionale 22 marzo
1990, n. 12. 1. Il controllo di legittimita' sugli atti degli Enti cui e' affidata
la gestione delle aree protette di interesse regionale e' esercitato
dalla Sezione territoriale competente dell'Organo regionale di
controllo in relazione al Comune presso il quale ha sede l'Ente cui
compete la gestione dell'area protetta, anche qualora il territorio
dell'area stessa interessi piu' Comuni ricadenti in ambiti di
riferimento istituzionale diversi. 1. Sono soggette al controllo preventivo di legittimita' le
deliberazioni degli Enti di gestione delle aree protette regionali
riservate per legge ai Consigli Direttivi nonche' quelle che i
Consigli stessi e le Giunte esecutive intendano, di propria
iniziativa, sottoporre a controllo. 1. I bilanci preventivi, le relative variazioni ed assestamenti ed i
conti consuntivi degli Enti di gestione delle aree protette regionali
sono predisposti e gestiti nel rispetto, in quanto applicabili, delle
normative di cui alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 51, che
regolano i corrispondenti documenti della Regione. 1. La Giunta regionale, nell'assegnare i fondi relativi alla gestione
delle aree protette regionali, puo' provvedere a vincolare la
destinazione degli stessi, in tutto od in parte, sulla base di piani,
programmi o progetti regionali. 1. L'Organo di controllo, qualora riscontri ritardi od omissioni
ovvero inadempienze gestionali da parte degli Organi di gestione delle
aree protette regionali, provvede ad apposita segnalazione alla Giunta
regionale. 1. La responsabilita' degli amministratori, dei dipendenti e dei
tesorieri degli Enti di gestione delle aree protette regionali, sono
riconducibili alle norme di cui al Capo X della legge regionale 29
dicembre 1981, n. 55, per quanto applicabili. 1. E' abrogata la legge regionale 3 settembre 1984, n. 51.
(Piano regionale delle aree protette)
a) aree di interesse regionale che si intendono inserire nel sistema
delle aree protette regionali;
b) aree di interesse provinciale e metropolitano da affidare alla
gestione delle Province e della Citta' Metropolitana.
2. Le Province e la Citta' Metropolitana partecipano alla formazione
del Piano regionale delle aree protette mediante la formulazione di
proprie proposte nelle quali si individuano la categoria di
appartenenza, di cui al comma 1., e si indicano le ragioni
tecnico-scientifiche e territoriali che le motivano.
3. Il Piano regionale delle aree protette e' riconosciuto come
allegato al Piano Territoriale regionale e si configura come parte
integrante dello stesso.
4. Le previsioni del Piano regionale delle aree protette sono
recepite integralmente, attraverso la descrizione cartografica
puntuale e le relative norme, negli strumenti di pianificazione
territoriale delle Province e della Citta' Metropolitana.
(Istituzione e gestione delle aree protette.)
2. Le Province e la Citta' Metropolitana hanno rispettivamente
competenza diretta nella gestione delle aree protette di interesse
provinciale e metropolitano: in tali aree le Province e la Citta'
Metropolitana provvedono a:
a) garantire i necessari finanziamenti per il conseguimento dei fini
istitutivi: la Regione puo' contribuire, sulla base di programmi
annuali o di progetti puntuali redatti dalle Province o dalla Citta'
Metropolitana, agli oneri gestionali delle aree protette;
b) assicurare, con proprio personale, la direzione e
l'amministrazione dei territori protetti e la loro vigilanza;
c) indennizzare e risarcire, direttamente e facendovi fronte con il
proprio bilancio, gli eventuali effettivi danni economici derivanti
dalle norme di tutela ed i danni arrecati dalla fauna selvatica alle
coltivazioni agricole ed ai pascoli, secondo i principi generali di
cui agli articoli 35 e 36 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12;
d) individuare con opportuna ed omogenea segnaletica i confini e le
attivita' proprie delle aree protette.
3. Qualora la delimitazione territoriale delle aree protette ricada
nel territorio di una Comunita' Montana, il provvedimento istitutivo
di cui al comma 1., puo' attribuire la gestione alla Comunita' Montana
territorialmente interessata, sentita la Provincia competente o la
Citta' Metropolitana nel caso delle aree di interesse provinciale o
metropolitano.
4. Gli Enti cui e' affidata la gestione delle aree protette sono
soggetti a commissariamento da parte della Giunta regionale, qualora
ne ricorrano gli estremi, secondo il dettato dell'articolo 20 della
legge regionale 22 marzo 1990, n. 12. Qualora il commissariamento
riguardi aree protette di interesse provinciale o metropolitano
affidate in gestione alle Comunita' Montane, i provvedimenti della
Giunta regionale sono assunti d'intesa con la provincia competente o
con la Citta' Metropolitana.
(Modificazione della categoria di appartenenza.)
2. Nel caso di modificazione della categoria da regionale a
provinciale o metropolitana, la Provincia ovvero la Citta'
Metropolitana si assumono gli oneri gestionali cosi' come previsto al
comma 2. dell'rticolo 2.
3. Nel caso di modificazione della categoria da provinciale o
metropolitana a regionale, il conseguente provvedimento regionale
istitutivo dell'area protetta stabilisce la forma di gestione.
4. La modificazione della categoria di cui ai commi precedenti
comporta la variazione del Piano regionale delle aree protette e degli
atti conseguenti da esso derivanti.
(Comitato tecnicoscientifico di supporto alla politica
provinciale o metropolitana delle aree protette.)
2. Al Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica
provinciale o metropolitana delle aree protette e' assegnato, con
deliberazione della Giunta regionale, un funzionario della Regione,
avente diritto di voto, al fine di assicurare il coordinamento con la
politica regionale.
(Strumenti di pianificazione territoriale.)
2. Al fine di assicurare il concorso provinciale o della Citta'
Metropolitana alla redazione dei Piani di area delle aree protette di
interesse regionale, i Piani stessi sono adottatidalla Giunta
regionale successivamente allespressione del parere della provincia
territorialmente interessata ovvero della Citta' Metropolitana qualora
l'area protetta ricada in tutto o in parte sul territorio di sua
competenza: i pareri sono espressi entro 60 giorni dal ricevimento
della proposta invata dalla Giunta regionale che, trascorso tale
termine, puo' procedere, in ogni caso, all'adozione.
3. Gli strumenti di pianificazione territoriale delle aree di
interesse provinciale o metropolitano sono i medesimi previsti agli
articoli 23, 24, 25 e 26 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.
4. Per la predisposizione, la redazione e, ove prevista, l'adozione
con i relativi adempimenti di pubblicita' dei Piani di cui al comma
precedente si applicano le norme generali della legge regionale 22
marzo 1990, n. 2, ostituendo alla Giunta regionale la Giunta
provinciale ovvero la Giunta della Citta' Metropolitana.
5. Le procedure successive sono attuate dalla Regione che provvede in
applicazione delle norme di cui ai richiamati articoli 23, 24, 25 e 26
della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.
(Controllo sugli atti.)
2. Per le aree protette di interesse provinciale o metropolitano, la
cui gestione e' affidata, cosi' come previsto al comma 2. dell'rticolo
2, alle Province o alla Citta' Metropolitana, il controllo sugli atti
e' esercitato dal Comitato regionale di controllo ai sensi del comma 2.
dell'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 1991, n. 30.
3. Per le aree protette affidate in gestione alle Comunita' Montane
il controllo sugli atti e' esercitato dalle rispettive Sezioni
decentrate ai sensi del comma 3. dell'rticolo 2 della legge regionale
10 luglio 1991, n. 30.
(Controllo delle deliberazioni degli Enti di gestione
delle aree protette regionali.)
2. Le deliberazioni di competenza delle Giunte esecutive nelle
materie di cui al comma 2. dell'articolo 45 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimita'
denunciate qualora almeno un terzo dei componenti del Consiglio
Direttivo ne faccia richiesta scritta e motivata all'Organo di
controllo, con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni
dalla affissione all'albo dell'Ente.
3. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente possono essere
altresi' sottoposte al controllo le deliberazioni delle Giunte
esecutive ritenute viziate di incompetenza o assunte in contrasto con
atti fondamentali del Consiglio Direttivo qualora ne sia fatta
richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei componenti del
Consiglio Direttivo.
4. I tempi ed i modi di invio degli atti al controllo sono quelli
stabiliti all'articolo 18 della legge regionale 10 luglio 1991, n. 30.
5. La regolarizzazione degli atti avviene cosi' come previsto
all'articolo 19 della legge regionale 10 luglio 1991, n. 30.
6. Le modalita' ed i termini del controllo sono quelli stabiliti agli
articoli 20 e 21 della legge regionale 10 luglio 1991, n. 30.
7. Ad avvenuta esecutivita' degli atti deliberativi gli Enti di
gestione sono tenuti ad inviare copia delle deliberazioni al Settore
Parchi naturali della Regione al fine di un corretto esercizio del
controllo di gestione e di funzionalita'.
(Bilanci degli Enti di gestione delle aree protette
regionali.)
2. Le deliberazioni di approvazione dei documenti di cui al comma
precedente sono sottoposte all'Organo di controllo che effettua il
controllo nei termini di cui al comma 8. dell'articolo 46 della legge
8 giugno 1990, n. 142.
3. L'approvazione dei documenti di bilancio preventivo e delle
relative variazioni ed assestamenti e' subordinata alla verifica di
compatibilita' regionale per le voci riguardanti l'assegnazione annua
regionale e le spese per il personale.
4. Ad avvenuta esecutivita' degli atti deliberativi di cui al
presente articolo gli Enti di gestione sono tenuti ad inviarne copia
integrale al Settore Parchi naturali della Regione.
(Vincolo di destinazione sulle assegnazioni regionali.)
(Commissariamento.)
2. La Giunta regionale provvede al commissariamento o allo
scioglimento degli Organi degli Enti di gestione in applicazione
dell'articolo 20 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.
(Responsabilita'.)
2. Ai Direttori degli Enti di gestione delle aree protette regionali
si applicano le norme previste per i Segretari comunali o provinciali
di cui all'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in quanto
Segretari degli Organi degli Enti medesimi a norma dell'articolo 9,
comma 28, e dell'articolo 11? comma 2, della legge regionale 22 marzo
1990, n. 12.
3. Le norme di cui all'articolo 53, comma 1., della legge 8 giugno
1990, n. 142, si applicano anche ai funzionari degli Enti di gestione
delle aree protette cui siano attribuite formalmente funzioni di
responsabilita' tecnica e contabile.
(Abrogazione di norme.)
2. Sono altresi' abrogati gli articoli 18 e 19 della legge regionale
22 marzo 1990, n. 12.