Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5165.

Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Art. 1.
(Piano regionale delle aree protette)

1. Il Piano regionale delle aree protette, predisposto ed approvato secondo le procedure di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, suddivide le aree in esso individuate nelle seguenti due categorie:
a) aree di interesse regionale che si intendono inserire nel sistema delle aree protette regionali;
b) aree di interesse provinciale e metropolitano da affidare alla gestione delle Province e della Citta' Metropolitana.
2. Le Province e la Citta' Metropolitana partecipano alla formazione del Piano regionale delle aree protette mediante la formulazione di proprie proposte nelle quali si individuano la categoria di appartenenza, di cui al comma 1., e si indicano le ragioni tecnico-scientifiche e territoriali che le motivano.
3. Il Piano regionale delle aree protette e' riconosciuto come allegato al Piano Territoriale regionale e si configura come parte integrante dello stesso.
4. Le previsioni del Piano regionale delle aree protette sono recepite integralmente, attraverso la descrizione cartografica puntuale e le relative norme, negli strumenti di pianificazione territoriale delle Province e della Citta' Metropolitana.

Art. 2.
(Istituzione e gestione delle aree protette.)

1. Le aree protette, siano esse di interesse regionale ovvero di interesse provinciale o metropolitano, sono istituite cosi' come previsto dall'articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, con la classificazione di cui all'articolo 5 della stessa legge regionale.
2. Le Province e la Citta' Metropolitana hanno rispettivamente competenza diretta nella gestione delle aree protette di interesse provinciale e metropolitano: in tali aree le Province e la Citta' Metropolitana provvedono a:
a) garantire i necessari finanziamenti per il conseguimento dei fini istitutivi: la Regione puo' contribuire, sulla base di programmi annuali o di progetti puntuali redatti dalle Province o dalla Citta' Metropolitana, agli oneri gestionali delle aree protette;
b) assicurare, con proprio personale, la direzione e l'amministrazione dei territori protetti e la loro vigilanza;
c) indennizzare e risarcire, direttamente e facendovi fronte con il proprio bilancio, gli eventuali effettivi danni economici derivanti dalle norme di tutela ed i danni arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole ed ai pascoli, secondo i principi generali di cui agli articoli 35 e 36 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12;
d) individuare con opportuna ed omogenea segnaletica i confini e le attivita' proprie delle aree protette.
3. Qualora la delimitazione territoriale delle aree protette ricada nel territorio di una Comunita' Montana, il provvedimento istitutivo di cui al comma 1., puo' attribuire la gestione alla Comunita' Montana territorialmente interessata, sentita la Provincia competente o la Citta' Metropolitana nel caso delle aree di interesse provinciale o metropolitano.
4. Gli Enti cui e' affidata la gestione delle aree protette sono soggetti a commissariamento da parte della Giunta regionale, qualora ne ricorrano gli estremi, secondo il dettato dell'articolo 20 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12. Qualora il commissariamento riguardi aree protette di interesse provinciale o metropolitano affidate in gestione alle Comunita' Montane, i provvedimenti della Giunta regionale sono assunti d'intesa con la provincia competente o con la Citta' Metropolitana.

Art. 3.
(Modificazione della categoria di appartenenza.)

1. Qualora intervengano motivate ragioni tecnico-scientifiche e territoriali determinate da mutate condizioni dei luoghi protetti, la Regione provvede, con propria legge, previo accordo con la Provincia interessata o con la Citta' Metropolitana, a modificare la categoria di appartenenza delle aree protette da regionale a provinciale o metropolitana e viceversa.
2. Nel caso di modificazione della categoria da regionale a provinciale o metropolitana, la Provincia ovvero la Citta' Metropolitana si assumono gli oneri gestionali cosi' come previsto al comma 2. dell'rticolo 2.
3. Nel caso di modificazione della categoria da provinciale o metropolitana a regionale, il conseguente provvedimento regionale istitutivo dell'area protetta stabilisce la forma di gestione.
4. La modificazione della categoria di cui ai commi precedenti comporta la variazione del Piano regionale delle aree protette e degli atti conseguenti da esso derivanti.

Art. 4.
(Comitato tecnicoscientifico di supporto alla politica provinciale o metropolitana delle aree protette.)

1. Ogni Provincia sul territorio della quale siano presenti aree protette di interesse provinciale e la Citta' Metropolitana, qualora siano presenti sul territorio di sua competenza aree protette di interesse metropolitano, istituiscono un proprio Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica delle aree protette determinandone composizione, compiti e norme di funzionamento.
2. Al Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica provinciale o metropolitana delle aree protette e' assegnato, con deliberazione della Giunta regionale, un funzionario della Regione, avente diritto di voto, al fine di assicurare il coordinamento con la politica regionale.

Art. 5.
(Strumenti di pianificazione territoriale.)

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale delle aree protette di interesse regionale sono redatti ed approvati secondo le procedure di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.
2. Al fine di assicurare il concorso provinciale o della Citta' Metropolitana alla redazione dei Piani di area delle aree protette di interesse regionale, i Piani stessi sono adottatidalla Giunta regionale successivamente allespressione del parere della provincia territorialmente interessata ovvero della Citta' Metropolitana qualora l'area protetta ricada in tutto o in parte sul territorio di sua competenza: i pareri sono espressi entro 60 giorni dal ricevimento della proposta invata dalla Giunta regionale che, trascorso tale termine, puo' procedere, in ogni caso, all'adozione.
3. Gli strumenti di pianificazione territoriale delle aree di interesse provinciale o metropolitano sono i medesimi previsti agli articoli 23, 24, 25 e 26 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.
4. Per la predisposizione, la redazione e, ove prevista, l'adozione con i relativi adempimenti di pubblicita' dei Piani di cui al comma precedente si applicano le norme generali della legge regionale 22 marzo 1990, n. 2, ostituendo alla Giunta regionale la Giunta provinciale ovvero la Giunta della Citta' Metropolitana.
5. Le procedure successive sono attuate dalla Regione che provvede in applicazione delle norme di cui ai richiamati articoli 23, 24, 25 e 26 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.

Art. 6.
(Controllo sugli atti.)

1. Il controllo di legittimita' sugli atti degli Enti cui e' affidata la gestione delle aree protette di interesse regionale e' esercitato dalla Sezione territoriale competente dell'Organo regionale di controllo in relazione al Comune presso il quale ha sede l'Ente cui compete la gestione dell'area protetta, anche qualora il territorio dell'area stessa interessi piu' Comuni ricadenti in ambiti di riferimento istituzionale diversi.
2. Per le aree protette di interesse provinciale o metropolitano, la cui gestione e' affidata, cosi' come previsto al comma 2. dell'rticolo 2, alle Province o alla Citta' Metropolitana, il controllo sugli atti e' esercitato dal Comitato regionale di controllo ai sensi del comma 2. dell'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 1991, n. 30.
3. Per le aree protette affidate in gestione alle Comunita' Montane il controllo sugli atti e' esercitato dalle rispettive Sezioni decentrate ai sensi del comma 3. dell'rticolo 2 della legge regionale 10 luglio 1991, n. 30.

Art. 7.
(Controllo delle deliberazioni degli Enti di gestione delle aree protette regionali.)

1. Sono soggette al controllo preventivo di legittimita' le deliberazioni degli Enti di gestione delle aree protette regionali riservate per legge ai Consigli Direttivi nonche' quelle che i Consigli stessi e le Giunte esecutive intendano, di propria iniziativa, sottoporre a controllo.
2. Le deliberazioni di competenza delle Giunte esecutive nelle materie di cui al comma 2. dell'articolo 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimita' denunciate qualora almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo ne faccia richiesta scritta e motivata all'Organo di controllo, con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dalla affissione all'albo dell'Ente.
3. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente possono essere altresi' sottoposte al controllo le deliberazioni delle Giunte esecutive ritenute viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio Direttivo qualora ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.
4. I tempi ed i modi di invio degli atti al controllo sono quelli stabiliti all'articolo 18 della legge regionale 10 luglio 1991, n. 30.
5. La regolarizzazione degli atti avviene cosi' come previsto all'articolo 19 della legge regionale 10 luglio 1991, n. 30.
6. Le modalita' ed i termini del controllo sono quelli stabiliti agli articoli 20 e 21 della legge regionale 10 luglio 1991, n. 30.
7. Ad avvenuta esecutivita' degli atti deliberativi gli Enti di gestione sono tenuti ad inviare copia delle deliberazioni al Settore Parchi naturali della Regione al fine di un corretto esercizio del controllo di gestione e di funzionalita'.

Art. 8.
(Bilanci degli Enti di gestione delle aree protette regionali.)

1. I bilanci preventivi, le relative variazioni ed assestamenti ed i conti consuntivi degli Enti di gestione delle aree protette regionali sono predisposti e gestiti nel rispetto, in quanto applicabili, delle normative di cui alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 51, che regolano i corrispondenti documenti della Regione.
2. Le deliberazioni di approvazione dei documenti di cui al comma precedente sono sottoposte all'Organo di controllo che effettua il controllo nei termini di cui al comma 8. dell'articolo 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. L'approvazione dei documenti di bilancio preventivo e delle relative variazioni ed assestamenti e' subordinata alla verifica di compatibilita' regionale per le voci riguardanti l'assegnazione annua regionale e le spese per il personale.
4. Ad avvenuta esecutivita' degli atti deliberativi di cui al presente articolo gli Enti di gestione sono tenuti ad inviarne copia integrale al Settore Parchi naturali della Regione.

Art. 9.
(Vincolo di destinazione sulle assegnazioni regionali.)

1. La Giunta regionale, nell'assegnare i fondi relativi alla gestione delle aree protette regionali, puo' provvedere a vincolare la destinazione degli stessi, in tutto od in parte, sulla base di piani, programmi o progetti regionali.

Art. 10.
(Commissariamento.)

1. L'Organo di controllo, qualora riscontri ritardi od omissioni ovvero inadempienze gestionali da parte degli Organi di gestione delle aree protette regionali, provvede ad apposita segnalazione alla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale provvede al commissariamento o allo scioglimento degli Organi degli Enti di gestione in applicazione dell'articolo 20 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.

Art. 11.
(Responsabilita'.)

1. La responsabilita' degli amministratori, dei dipendenti e dei tesorieri degli Enti di gestione delle aree protette regionali, sono riconducibili alle norme di cui al Capo X della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, per quanto applicabili.
2. Ai Direttori degli Enti di gestione delle aree protette regionali si applicano le norme previste per i Segretari comunali o provinciali di cui all'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in quanto Segretari degli Organi degli Enti medesimi a norma dell'articolo 9, comma 28, e dell'articolo 11? comma 2, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.
3. Le norme di cui all'articolo 53, comma 1., della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applicano anche ai funzionari degli Enti di gestione delle aree protette cui siano attribuite formalmente funzioni di responsabilita' tecnica e contabile.

Art. 12.
(Abrogazione di norme.)

1. E' abrogata la legge regionale 3 settembre 1984, n. 51.
2. Sono altresi' abrogati gli articoli 18 e 19 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.