Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 13 luglio 1992, n. 34.

Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago.

(B.U. 22 luglio 1992, n. 30)

Art. 1, 2

Art. 1.

1. Le violazioni alle normative contenute nel Piano naturalistico e di intervento del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, approvato con apposita deliberazione del Consiglio Regionale, sono punite con le sanzioni di cui al presente articolo.
2. Le violazioni alla norma di cui alla lettera a), primo comma dell'articolo 1, relative al divieto di aprire e coltivare nuove cave, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso, cosi' come previsto dall'articolo 12, primo comma, della legge regionale 16 maggio 1980, n. 47.
3. Le violazioni alla norma di cui alla lettera b), primo comma dell'articolo 1, relative al divieto di esercitare l'attivita' venatoria, comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.
4. Le violazioni alla norma di cui alla lettera c) dell'articolo 1, relativa al divieto di effettuare scavi per ricerche archeologiche fatto salvo quanto previsto dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, comporta le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato.
5. Le violazioni alle norme di cui all'articolo 1), primo comma, lettere d), e), f), h), l), relative ai divieti di:
d) alterare o modificare le condizioni di vita degli animali;
e) introdurre specie animali e vegetali non autoctone;
f) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse con le attivita' agricole;
h) circolare con qualsiasi mezzo motorizzato. Dal divieto sono esclusi i proprietari dei terreni e delle abitazioni ai quali sara' concessa apposita autorizzazione dal Sindaco del Comune nel cui territorio ricade il terreno o l'abitazione;
l) percorrere le acque dei Lagoni con qualsiasi tipo di natante con o senza motore, salvo che per ragioni di vigilanza e di servizio;
comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000, cosi' come previsto dall'articolo 12, secondo comma, della legge regionale 16 maggio 1980, n.
47, cosi' come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.
6. Le violazioni alle norme di cui alla lettera g) e i) dell'articolo 1, relative ai divieti di:
g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attivita' agricole e forestali o della fruibilita' pubblica del parco;
i) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche storico ambientali dei luoghi;
comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000, cosi' come previsto dall'articolo 12, terzo comma, della legge regionale 16 maggio 1980, n. 47.
7. Le violazioni alla norma di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 3, relativa al divieto di mettere in opera elementi o strutture di tipo pubblicitario, fatti salvi quelli collocati dall'Ente Parco o da esso specificamente autorizzati nell'ambito delle finalita' riportate all'articolo 3 della legge istitutiva 16 maggio 1980, n. 47, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 5.000.000, oltre all'obbligo della demolizione.
8. Le violazioni alla norma di cui al primo comma, lettera b, dell'articolo 3, relativa al divieto di consentire che gli animali domestici sconfinino dalle recinzioni, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 250.000.
9. Le violazioni alla norma di cui al primo comma, lettera c, dell'articolo 3, relativa al divieto di bruciare i residui vegetali, tranne che dal 1° maggio al 31 ottobre e comunque ad almeno metri 100 dai boschi e su specifica autorizzazione dell'Ente Parco, che deve provvedere ad assicurare la presenza del proprio Personale di vigilanza fino a spegnimento completo, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 20.000 ad un massimo di lire 200.000.
10. Le violazioni alla norma di cui al primo comma, lettera d), dell'articolo 3, relativa al divieto di sorvolare l'area a parco con velivoli a motore (compresi aeromodelli) se non a quote superiori a metri 500, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 4.000.000.
11. Le violazioni alla norma di cui al terzo comma dell'articolo 3, che consente esclusivamente l'insediamento di imprese agricole di tipo civile cosi' come definite dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento - Ministero dei Lavori pubblici - dell'8 maggio 1980, G.U. 14 maggio 1980, n. 130, comportano le sanzioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".
12. Le violazioni alla norma di cui al quarto comma dell'articolo 3, relative all'obbligo di localizzare le colture agrarie solo su terreni attualmente agricoli e su terreni incolti, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 1.000.000.
13. Le violazioni alle norme di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 3 relative agli interventi di carattere forestale, comportano le sanzioni amministrative previste dal quarto comma dell'articolo 12 della legge regionale 16 maggio 1990, n. 47, "Istituzione del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago".
14. Le violazioni alle norme di cui al punto a dell'undicesimo comma, dell'articolo 3, relative al divieto di accedere, se non accompagnati da personale del parco, eccezione fatta per la pratica del pattinaggio su ghiaccio nella sola zona umida denominata "Lagone", dove l'Ente Parco potra' individuare punti di accesso obbligatori, e relative all'accesso non motorizzato, che e' consentito ai proprietari per scopi attinenti alla cura della proprieta', comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.
15. Le violazioni alla norma di cui al punto b dell'undicesimo comma dell'articolo 3, relativo al divieto di effettuare drenaggi e prelievi d'acqua, ad eccezione degli interventi compiuti nell'ambito di attivita' anti incendio o previsti per la conservazione delle zone umide, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 5.000.000.
16. Le violazioni alle norme di cui al punto c dell'undicesimo comma dell'articolo 3 relativa al divieto di tagliare, estirpare, danneggiare qualsiasi essenza vegetale, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.
17. Le violazioni alle norme di cui al punto d dell'undicesimo comma dell'articolo 3 relative al divieto di praticare l'esercizio della pesca comportano sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia di pesca.
18. Le violazioni alle norme richiamate ai commi 2, 6, 7, 12, 15, del presente articolo, comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovra' essere realizzato in conformita' alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 2.

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.