Disegno di legge regionale, n. 5218.
Sanzioni relative alle normative contenute nel piano
naturalistico del parco naturale dei Lagoni di Mercurago. 1. Le violazioni alle normative contenute nel Piano
naturalistico e di intervento del parco naturale dei Lagoni di
Mercurago, approvato con apposita deliberazione del Consiglio
regionale, sono punite con le sanzioni di cui al presente
articolo. 1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle
sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme
ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981,
n. 689.
2. Le violazioni alla norma di cui alla lettera a), primo
comma dell'articolo 1, relative al divieto di aprire e
coltivare nuove cave, comportano sanzioni amministrative da un
minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni
10 mc di materiale rimosso, cosi' come previsto dall'articolo
12, primo comma, della legge regionale 16 maggio 1980, n. 47.
3. Le violazioni alla norma di cui alla lettera b), primo
comma dell'articolo 1, relative al divieto di esercitare
l'attivita' venatoria, comportano le sanzioni previste dalle
vigenti leggi dello Stato e della Regione.
4. Le violazioni alla norma di cui alla lettera c)
dell'articolo 1, relativa al divieto di effettuare scavi per
ricerche archeologiche fatto salvo quanto previsto dalla legge
1 giugno 1939, n. 1089, comporta le sanzioni previste dalle
vigenti leggi dello Stato.
5. Le violazioni alle norme di cui all'articolo 1), primo
comma, lettere d), e), f), h), l), relative ai divieti di:
d) alterare o modificare le condizioni di vita degli animali;
e) introdurre specie animali e vegetali non autoctone;
f) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e
tipo, fatte salve le normali operazioni connesse con le
attivita' agricole;
h) circolare con qualsiasi mezzo motorizzato. Dal divieto
sono esclusi i proprietari dei terreni e delle abitazioni ai
quali sara' concessa apposita autorizzazione dal Sindaco del
Comune nel cui territorio ricade il terreno o l'abitazione;
l) percorrere le acque dei Lagoni con qualsiasi tipo di
natante con o senza motore, salvo che per ragioni di vigilanza
e di servizio;
comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 25.000
ad un massimo di L. 250.000, cosi' come previsto dall'articolo
12, secondo comma, della legge regionale 16 maggio 1980, n.
47, cosi' come modificato dall'articolo 3 della legge regionale
2 marzo 1984, n. 15.
6. Le violazioni alle norme di cui alla lettera g) e i)
dell'articolo 1, relative ai divieti di:
g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in
funzione delle attivita' agricole e forestali o della
fruibilita' pubblica del parco;
i) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti
o di costruzione di nuovi edifici o strutture, stabili o
temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche
storico-ambientali dei luoghi;
comportano sanzioni amministrative da un minimo di L.
5.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000, cosi' come previsto
dall'articolo 12, terzo comma, della legge regionale 16 maggio
1980, n. 47.
7. Le violazioni alla norma di cui al primo comma, lettera
a), dell'articolo 3, relativa al divieto di mettere in opera
elementi o strutture di tipo pubblicitario, fatti salvi quelli
collocati dall'Ente parco o da esso specificamente autorizzati
nell'ambito delle finalita' riportate all'articolo 3 della
legge istitutiva 16 maggio 1980, n. 47, comportano sanzioni
amministrative da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L.
5.000.000, oltre all'obbligo della demolizione.
8. Le violazioni alla norma di cui al primo comma, lettera b,
dell'articolo 3, relativa al divieto di consentire che gli
animali domestici sconfinino dalle recinzioni, comportano
sanzioni amministrative da un minimo di lire 25.000 ad un
massimo di lire 250.000.
9. Le violazioni alla norma di cui al primo comma, lettera c,
dell'articolo 3, relativa al divieto di bruciare i residui
vegetali, tranne che dal 1 maggio al 31 ottobre e comunque ad
almeno metri 100 dai boschi e su specifica autorizzazione
dell'Ente parco, che deve provvedere ad assicurare la presenza
del proprio Personale di vigilanza fino a spegnimento
completo, comportano sanzioni amministrative da un minimo di
lire 20.000 ad un massimo di lire 200.000.
10. Le violazioni alla norma di cui al primo comma, lettera
d), dell'articolo 3, relativa al divieto di sorvolare l'area a
parco con velivoli a motore (compresi aeromodelli) se non a
quote superiori a metri 500, comportano sanzioni
amministrative da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di
lire 3.000.000.
11. Le violazioni alla norma di cui al terzo comma
dell'articolo 3, che consente esclusivamente l'insediamento
di imprese agricole di tipo civile cosi' come definite dalla
Deliberazione del Comitato interministeriale per la tutela
delle acque dall'inquinamento - Ministero dei Lavori pubblici
- dell'8 maggio 1980, G.U. 14 maggio 1980, n. 130, comportano
le sanzioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 319,
"Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".
12. Le violazioni alla norma di cui al quarto comma
dell'articolo 3, relative all'obbligo di localizzare le
colture agrarie solo su terreni attualmente agricoli e su
terreni incolti, comportano sanzioni amministrative da un
minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 2.000.000.
13. Le violazioni alle norme di cui ai commi quinto e sesto
dell'articolo 3 relative agli interventi di carattere
forestale, comportano le sanzioni amministrative previste dal
quarto comma dell'articolo 12 della legge regionale 16 maggio
1990, n. 47, "Istituzione del Parco naturale dei Lagoni di
Mercurago".
14. Le violazioni alle norme di cui al punto a
dell'undicesimo comma, dell'articolo 3, relative al divieto di
accedere, se non accompagnati da personale del parco,
eccezione fatta per la pratica del pattinaggio su ghiaccio
nella sola zona umida denominata "Lagone", dove l'Ente parco
potra' individuare punti di accesso obbligatori, e relative
all'accesso non motorizzato, che e' consentito ai proprietari
per scopi attinenti alla cura della proprieta', comportano
sanzioni amministrative da un minimo di L. 25.000 ad un
massimo di L. 250.000.
15. Le violazioni alla norma di cui al punto b
dell'undicesimo comma dell'articolo 3, relativo al divieto di
effettuare drenaggi e prelievi d'acqua, ad eccezione degli
interventi compiuti nell'ambito di attivita' anti-incendio o
previsti per la conservazione delle zone umide, comportano
sanzioni amministrative da un minimo di L. 500.000 ad un
massimo di L. 5.000.000.
16. Le violazioni alle norme di cui al punto c
dell'undicesimo comma dell'articolo 3 relativa al divieto di
tagliare, estirpare, danneggiare qualsiasi essenza vegetale,
comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 25.000
ad un massimo di L. 250.000.
17. Le violazioni alle norme di cui al punto d
dell'undicesimo comma dell'articolo 3 relative al divieto di
praticare l'esercizio della pesca comportano sanzioni
amministrative previste dalle vigenti leggi in materia di
pesca.
Le violazioni alle norme richiamate ai commi 2, 6, 7, 12, 15,
del presente articolo, comportano, oltre alle sanzioni
amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovra'
essere realizzato in conformita' alle disposizioni formulate in
apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.