Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 30 giugno 1992, n. 31.

Disposizioni in merito alle modalita' del controllo sugli atti delle UU.SS.SS.LL..

(B.U. 8 luglio 1992, n. 28)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Art. 1.

1. Il controllo preventivo sugli atti delle UU.SS.SS.LL. in ambito sanitario e' esercitato, con le modalita' indicate negli articoli seguenti, dalla Giunta Regionale che si avvale per l'istruttoria degli atti medesimi del Settore Gestione Risorse strumentali e finanziarie, coadiuvato dagli altri Settori dell'Assessorato alla Sanita', dal Settore Segreteria di Giunta e dal Settore Bilanci.

Art. 2.

1. La Giunta Regionale esercita la funzione di controllo preventivo limitatamente ai seguenti atti delle UU.SS.SS.LL.:
a) bilancio di previsione, Settore I;
b) variazioni di bilancio, ivi compreso l'assestamento;
c) conto consuntivo;
d) determinazione della consistenza qualitativa e quantitativa complessiva del personale;
e) deliberazioni di programmi di spese pluriennali;
f) provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle convenzioni.
2. Gli atti adottati dalla Giunta Regionale nell'esercizio della funzione, di cui al comma 1, non sono soggetti a controllo.

Art. 3.

1. Gli atti, di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d), e), sono fatti pervenire al Settore regionale competente in duplice copia autentica entro 10 giorni dalla formulazione delle osservazioni o dall'adozione da parte del Comitato di Garanti ovvero dalla scadenza del termine fissato per l'esercizio delle suddette funzioni da parte dello stesso Comitato.
2. Il termine di trasmissione degli atti, di cui all'art. 2, comma 1, lett. f), e' fissato in giorni 10 dalla loro approvazione da parte dell'Amministratore straordinario.
3. Gli atti vanno accompagnati da un elenco descrittivo, in duplice copia, contenente il numero e la data della deliberazione, l'oggetto della stessa copia del provvedimento del Comitato dei Garanti, qualora espresso, entro dieci giorni dalla trasmissione da parte dell'Amministratore straordinario. Il Settore competente appone alle due copie dell'elenco il timbro a data e ne restituisce una alla U.S.S.L. interessata.
4. La Giunta Regionale puo' indicare alle UU.SS.SS.LL. ulteriori criteri per la classificazione e la descrizione degli atti in elenco.

Art. 4.

1. Quando l'atto inviato per il controllo manca dei requisiti formali o presenta errori materiali, il Presidente della Giunta puo' invitare la U.S.S.L. interessata a regolarizzare l'atto in tempo utile per l'esercizio del controllo.
2. Il Settore regionale competente puo' chiedere direttamente alla U.S.S.L. interessata informazioni o chiarimenti in ordine all'atto da controllare, quando cio' e' utile ai fini dell'esame dell'atto.

Art. 5.

1. Il controllo degli atti avviene nel rispetto del termine, di cui all'art. 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e puo' estrinsecarsi anche sotto forma di silenzio-assenso, salvo i casi in cui gli atti sottoposti a controllo determinano oneri finanziari a carico del bilancio della Regione da coprire con risorse proprie di quest'ultima.
2. I chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio sono forniti dalla U.S.S.L. entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; se alla scadenza di tale termine gli atti richiesti non sono pervenuti al Settore regionale competente, la deliberazione si intende ad ogni effetto decaduta.
3. I termini per l'esercizio del controllo sono sospesi per il periodo feriale ricadente nella seconda e terza settimana del mese di agosto.

Art. 6.

1. La Giunta Regionale, entro i termini stabiliti per l'esercizio della funzione di controllo, puo':
a) dichiarare la nullita' o la decadenza per legge dell'atto sottoposto a controllo;
b) pronunciarne l'annullamento;
c) chiedere, per una sola volta, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio;
d) approvare o non approvare l'atto medesimo.
2. Le decisioni, di cui al comma 1, sono comunicate alla U.S.S.L. interessata entro la scadenza del termine di controllo anche a mezzo di telegramma o di fonogramma, ovvero attraverso la posta elettronica.
La comunicazione contiene il testo integrale del dispositivo del provvedimento della Giunta Regionale.
3. Il testo integrale del provvedimento della Giunta Regionale e' comunicato alla U.S.S.L. deliberante entro i successivi 10 giorni.

Art. 7.

1. La Giunta Regionale e' delegata ad adottare le misure organizzative necessarie a garantire un corretto ed efficace espletamento della funzione di controllo sugli atti delle UU.SS.SS.LL..

Art. 8.

1. Gli uffici regionali competenti ad esercitare il controllo, di cui alla presente legge, possono avvalersi, per l'istruttoria degli atti sottoposti a tale attivita', di collaborazioni specialistiche da realizzare sia a mezzo di consulenza specifica quanto mediante contratti a tempo determinato ed anche con il ricorso a forme di comando a tempo parziale.

Art. 9.

1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, comma 6, dello Statuto.