Disegno di legge regionale, n. 5255.
Disposizioni in merito alle modalita' del controllo sugli atti delle
UU.SS.SS.LL. . 1. Il controllo preventivo sugli atti delle UU.SS.SS.LL. in ambito
sanitario e' esercitato, con le modalita' indicate negli articoli
seguenti, dalla Giunta regionale che si avvale per l'istruttoria
degli atti medesimi del Settore Gestione Risorse strumentali e
finanziarie, coadiuvato dagli altri Settori dell'Assessorato alla
Sanita', dal Settore Segreteria di Giunta e dal Settore Bilanci. 1. La Giunta regionale esercita la funzione di controllo preventivo
limitatamente ai seguenti atti delle UU.SS.SS.LL. : 1. Gli atti di cui all'art. 2, comma 1 lett. a), b), c), d), e) sono
fatti pervenire al Settore regionale competente in duplice copia
autentica entro 10 giorni dalla formulazione delle osservazioni o
dall'adozione da parte del Comitato di Garanti ovvero dalla scadenza
del termine fissato per l'esercizio delle suddette funzioni da parte
dello stesso Comitato. 1. Quando l'atto inviato per il controllo manca dei requisiti formali
o presenta errori materiali, il Presidente della Giunta puo' invitare
la U.S.S.L. interessata a regolarizzare l'atto in tempo utile per
l'esercizio del controllo. 1. Il controllo degli atti avviene nel rispetto del termine di cui
all'art. 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 e puo'
estrinsecarsi anche sotto forma di silenzio-assenso salvo i casi in
cui gli atti sottoposti a controllo determinino oneri finanziari a
carico del bilancio della Regione da coprire con risorse proprie di
quest'ultima. 1. La Giunta regionale entro i termini stabiliti per l'esercizio
della funzione di controllo, puo': 1. La Giunta regionale e' delegata ad adottare le misure
organizzative necessarie a garantire un corretto ed efficace
espletamento della funzione di controllo sugli atti delle
UU.SS.SS.LL. . 1. Gli uffici regionali competenti ad esercitare il controllo di cui
alla presente legge possono avvalersi, per l'istruttoria degli atti
sottoposti a tale attivita', di collaborazioni specialistiche da
realizzare sia a mezzo di consulenza specifica quanto mediante
contratti a tempo determinato ed anche con il ricorso a forme di
comando a tempo parziale. 1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte ai sensi dell'art. 45, comma sesto, dello Statuto.
a) bilancio di previsione, Settore I;
b) variazioni di bilancio, ivi compreso l'assestamento;
c) conto consuntivo;
d) determinazione della consistenza qualitativa e quantitativa
complessiva del personale;
e) deliberazioni di programmi di spese pluriennali;
f) provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle
convenzioni.
2. Gli atti adottati dalla Giunta regionale nell'esercizio della
funzione di cui al comma 1 non sono soggetti a controllo.
2. Il termine di trasmissione degli atti di cui all'art. 2 comma 1,
lett. f) e' fissato in giorni 10 dalla loro approvazione da parte
dell'Amministratore Straordinario.
3. Gli atti vanno accompagnati da un elenco descrittivo, in duplice
copia, contenente il numero e la data della deliberazione, l'oggetto
della stessa nonche' gli estremi dell'eventuale provvedimento del
Comitato di Garanti.
a) Il Settore competente appone alle due copie dell'elenco il timbro
a data e ne restituisce una alla U.S.S.L. interessata.
4. La Giunta regionale puo' indicare alle UU.SS.SS.LL. ulteriori
criteri per la classificazione e la descrizione degli atti in elenco.
2. Il Settore regionale competente puo' chiedere direttamente alla
U.S.S.L. interessata informazioni o chiarimenti in ordine all'atto
da controllare quando cio' e' utile ai fini dell'esame dell'atto.
2. I chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio sono forniti
dalla U.S.S.L. entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
richiesta; se alla scadenza di tale termine gli atti richiesti non
sono pervenuti al Settore regionale competente la deliberazione si
intende ad ogni effetto decaduta.
3. I termini per l'esercizio del controllo sono sospesi per il
periodo feriale ricadente nella seconda e terza settimana del mese di
agosto.
a) dichiarare la nullita' o la decadenza per legge dell'atto
sottoposto a controllo;
b) pronunciarne l'annullamento;
c) chiedere, per una sola volta, chiarimenti o elementi integrativi
di giudizio;
d) approvare o non approvare l'atto medesimo.
2. Le decisioni di cui al comma 1 sono comunicate alla U.S.S.L.
interessata entro la scadenza del termine di controllo, anche a mezzo
di telegramma o di fonogramma, ovvero attraverso la posta elettronica.
La comunicazione contiene il testo integrale del dispositivo del
provvedimento della Giunta regionale.
3. Il testo integrale del provvedimento della Giunta regionale e'
comunicato alla U.S.S.L. deliberante entro i successivi 10 giorni.