Legge regionale 23 aprile 1992, n. 27. Integrazione dell'art. 49 della L.R. 7 giugno 1989, n. 34, in materia di patrocinio legale per i dipendenti regionali. (B.U. 29 aprile 1992, n. 18) 1. All'articolo 49 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 34, e' aggiunto il seguente comma 4:
"4. Nel caso di richiesta, avanzata nei termini di cui al comma 3, di rimborso delle spese legali e processuali anticipate dall'interessato, e limitatamente ai procedimenti iniziati in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, ma conclusisi in data successiva, l'onere a carico dell'Amministrazione regionale puo' concernere parcelle di piu' legali, purche' nell'ambito di una spesa massima complessiva a tale titolo di lire 20.000.000 per ciascun procedimento e per ciascun dipendente".