Proposta di legge regionale, n. 5254.
Integrazione all'art. 49 della legge regionale 7 giugno 1989 n. 34
in materia di patrocinio legale per i dipendenti regionali.
1. All'art. 49 della legge regionale 7 giungo 1989, n. 34 e'
aggiunto il seguente comma 4:
"4. Nel caso di richiesta, avanzata nei termini di cui al comma n.
3, di rimborso delle spese legali e processuali anticipate
dall'interessato, e limitatamente ai procedimenti iniziati in data
anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge ma
conclusisi in data successiva, l'onere a carico dell'Amministrazione
Regionale puo' concernere parcelle di piu' legali, purche'
nell'ambito di una spesa massima complessiva a tale titolo di lire
20.000.000 per ciascun procedimento e per ciascun dipendente".