Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Proposta di legge regionale, n. 5254.

Integrazione all'art. 49 della legge regionale 7 giugno 1989 n. 34 in materia di patrocinio legale per i dipendenti regionali.

Art. 01.

Art. 01..

1. All'art. 49 della legge regionale 7 giungo 1989, n. 34 e' aggiunto il seguente comma 4:
"4. Nel caso di richiesta, avanzata nei termini di cui al comma n. 3, di rimborso delle spese legali e processuali anticipate dall'interessato, e limitatamente ai procedimenti iniziati in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge ma conclusisi in data successiva, l'onere a carico dell'Amministrazione Regionale puo' concernere parcelle di piu' legali, purche' nell'ambito di una spesa massima complessiva a tale titolo di lire 20.000.000 per ciascun procedimento e per ciascun dipendente".