Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 23 aprile 1992, n. 24.

Norme relative al trasferimento delle funzioni socio assistenziali gia' esercitate dalle Province.

(B.U. 29 aprile 1992, n. 18)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Art. 1.

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'articolo 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni socio assistenziali gia' esercitate dalle Province alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142 sono esercitate:
a) dalle (Unita' Socio Sanitarie Locali) UU.SS.SS.LL. per le attivita' e le prestazioni relative al proprio territorio, ad esclusione di quelle indicate alla lettera b). Le UU.SS.SS.LL., tramite l'assemblea dell'Associazione dei Comuni di cui all'articolo 2 della L.R. 3 settembre 1991, n. 44, verificano la disponibilita' dei Comuni a gestire tali funzioni in forma associata, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1 comma 6 del D.L. 6 febbraio 1991, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 1991, n. 111;
b) dai Comuni capoluogo di Provincia, per le attivita' e le prestazioni a rilievo provinciale gia' assicurate dalle Province.
2. I Comuni e le UU.SS.SS.LL. adottano tra loro apposite convenzioni per assicurare i servizi che non siano presenti sul proprio territorio.

Art. 2.

1. Per garantire lo svolgimento delle funzioni socio assistenziali di cui all'articolo 1, le Province, con decorrenza giuridica dall'inizio dell'esercizio finanziario 1992 e fino all'emanazione di specifica normativa nazionale in materia, trasferiscono alla Regione le risorse finanziarie gia' stanziate per interventi socio assistenziali risultanti dal conto consuntivo per l'anno 1990, con riferimento ai trasferimenti di parte corrente, con esclusione degli investimenti.
2. Le Province trasferiscono altresi' alla Regione le risorse finanziarie relative alle spese per il personale dipendente di cui all'articolo 4 a fare inizio dalla data del relativo inquadramento nelle piante organiche dei Comuni singoli o associati.
3. Dette risorse sono aumentate dei relativi incrementi annuali concessi sui trasferimenti statali e sono diminuite:
a) delle quote relative alle attivita' socio assistenziali a rilievo sanitario, calcolate secondo i criteri definiti dalla Regione in attuazione del D.P.C.M. 8 agosto 1985;
b) delle quote di cui ai R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, leggi 13 aprile 1933, n. 312, 3 dicembre 1975, n. 698, 1° agosto 1977, n. 563 e regolamenti provinciali regolanti le eventuali rivalse, per le quali la legge 8 giugno 1990, n. 142 trasferisce al Comune il diritto all'accertamento e riscossione entro i limiti della competenza territoriale.
4. Dette risorse vengono ripartite dalla Regione ai Comuni singoli o associati secondo i criteri di cui all'articolo 35 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 modificata e integrata e, per l'anno 1992, tenendo conto delle presenze effettive degli utenti alla data del 31 dicembre 1991.

Art. 3.

1. Le Province, mediante appositi accordi con i Comuni interessati, provvedono a trasferire in proprieta' o a mettere a disposizione dei Comuni o delle UU.SS.SS.LL. i beni immobili e mobili, le relative pertinenze e attrezzature gia' destinati all'erogazione dei servizi socio assistenziali alla data di entrata in vigore della presente legge presenti sul territorio dei Comuni stessi.
2. Tali beni conservano la destinazione a servizi socio assistenziali e sono soggetti alla normativa di cui agli articoli 29 e 31 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Eventuali deroghe sono concesse dalla Giunta regionale su motivata richiesta delle Province interessate.

Art. 4.

1. Al fine di assicurare la continuita' nell'erogazione dei servizi socio-assistenziali, il personale delle Province in possesso di qualifica tecnica socio assistenziale e direttamente addetto all'assistenza alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' eventuale personale amministrativo, che ne abbia fatto richiesta, viene distaccato presso i Comuni singoli o associati, in attesa del perfezionamento di un eventuale trasferimento nelle piante organiche dei Comuni o delle Associazioni dei Comuni, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente.
2. Eventuali deroghe sono concesse dalla Giunta regionale su motivata richiesta delle Province interessate.
3. Ai fini della presente legge: le Assemblee delle Associazioni dei Comuni sono autorizzate a modificare la pianta organica funzionale del servizio socio assistenziale, secondo quanto disposto dalla L.R. 23 agosto 1982, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni; i Comuni provvedono a modificare la propria pianta organica nel rispetto della normativa vigente; le Province provvedono alla cancellazione della propria pianta organica dei posti relativi al personale trasferito.

Art. 5.

1. I Comuni singoli o associati subentrano nella titolarita' dei rapporti giuridici gia' in capo alle Province relative alla gestione dei servizi socio assistenziali trasferiti.

Art. 6.

1. Nel caso di controversie nei trasferimenti previsti decide la Giunta regionale, alla quale devono comunque essere trasmessi, per opportuna verifica, tutti gli atti adottati dagli enti interessati e relativi ai trasferimenti stessi.

Art. 7.

1. I trasferimenti previsti dalla presente legge devono essere completati entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore.
2. Nelle more del completamento dei trasferimenti, la cui decorrenza giuridica e' comunque fissata al primo gennaio 1992, le Province garantiscono la continuita' gestionale delle prestazioni e dei servizi socio assistenziali, il cui onere di spesa verra' detratto dalla somma complessiva da trasferire alla Regione per l'esercizio finanziario 1992.

Art. 8.

1. E' istituito nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione apposito capitolo con la denominazione "Fondi trasferiti dalle Province per attivita' socio assistenziali", con la dotazione per memoria.
2. Nello stato di previsione della spesa e' contestualmente istituito apposito capitolo con la denominazione "Fondo per la gestione dei servizi socio assistenziali (L.R. 23 agosto 1982, n. 20): trasferimenti dalle Province", con la dotazione per memoria.