Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5205.

Norme relative al trasferimento delle funzioni socio-assistenziali gia' esercitate dalle Province.

Art. 1, 2, 4, 5

Art. 1.

1. In attuazione della legge 08/06/1990, n. 142, a far data dal 1. gennaio 1992, le funzioni socio-assistenziali gia' esercitate dalle Province piemontesi alla data di entrata in vigore della stessa legge sono trasferite:
a) ai Comuni capoluogo di Provincia, per le attivita' e le prestazioni gia' assicurate dalle Province sul territorio dei Comuni medesimi; detti Comuni svolgono tali funzioni in forma singola o associata, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente;
b) alle UU.SS.SS.LL. , per le attivita' e le prestazioni relative al proprio territorio, ad esclusione di quelle indicate alla lettera a); le UU.SS.SS.LL. , tramite l'Assemblea dell'Associazione dei Comuni di cui all'art. 2 della L.R. 44/91, verificano la disponibilita' dei Comuni a gestire tali funzioni in forma associata, nel rispetto di quanto previsto all'art. 1, 6. comma del D.L. 06/02/1991, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 04/04/1991, n. 111.
2 I Comuni e le UU.SS.SS.LL. possono adottare tra loro apposite convenzioni per assicurare i servizi che non siano presenti sul proprio territorio.

Art. 2.

1. Per garantire lo svolgimento delle funzioni socio-assistenziali di cui all'art. 1, le Province, a fare inizio dall'esercizio finanziario 1992, trasferiscono ai Comuni capoluogo di Provincia e alle UU.SS.SS.LL. le risorse finanziarie gia' impegnate per la gestione dei servizi socio-assistenziali nei territori di rispettiva competenza alla data di entrata in vigore della L. 08/06/1990, n. 142, incrementate dei tassi d'inflazione annui e diminuite delle quote relative alle attivita' socio-assistenziali a rilievo sanitario, calcolate secondo i criteri definiti dalla Regione in attuazione del D.P.C.M. 08/08/1985.
2. Qualora i Comuni diversi dai capoluoghi di Provincia deliberino l'assunzione diretta di dette funzioni, le UU.SS.SS.LL. trasferiscono ai Comuni stessi le risorse finanziarie di competenza.

Art. 4.

1. Al fine di assicurare la continuita' nell'erogazione dei servizi socio-assistenziali, il personale delle Province direttamente addetto all'assistenza alla data di entrata in vigore della L. 08/06/1990, n. 142 viene comandato, a far data dal 1. gennaio 1992, presso i Comuni singoli o associati, in attesa del perfezionamento di un eventuale trasferimento nelle piante organiche dei Comuni o delle Associazioni dei Comuni, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente, sentiti gli interessati e le OO.SS. .
2. Eventuali deroghe sono concesse dalla Giunta regionale su motivata richiesta delle Province interessate.

Art. 5.

1. Eventuali rapporti convenzionali in atto tra le Province e altri soggetti alla data del 1. gennaio 1992, finalizzati all'erogazione di servizi socio-assistenziali, sono recepiti dai Comuni singoli o associati fino alla loro scadenza.