Disegno di legge regionale, n. 5205.
Norme relative al trasferimento delle funzioni socio-assistenziali gia'
esercitate dalle Province. 1. In attuazione della legge 08/06/1990, n. 142, a far data dal 1. gennaio
1992, le funzioni socio-assistenziali gia' esercitate dalle Province
piemontesi alla data di entrata in vigore della stessa legge sono trasferite: 1. Per garantire lo svolgimento delle funzioni socio-assistenziali di cui
all'art. 1, le Province, a fare inizio dall'esercizio finanziario 1992,
trasferiscono ai Comuni capoluogo di Provincia e alle UU.SS.SS.LL. le
risorse finanziarie gia' impegnate per la gestione dei servizi
socio-assistenziali nei territori di rispettiva competenza alla data di
entrata in vigore della L. 08/06/1990, n. 142, incrementate dei tassi
d'inflazione annui e diminuite delle quote relative alle attivita'
socio-assistenziali a rilievo sanitario, calcolate secondo i criteri definiti
dalla Regione in attuazione del D.P.C.M. 08/08/1985. 1. Al fine di assicurare la continuita' nell'erogazione dei servizi
socio-assistenziali, il personale delle Province direttamente addetto
all'assistenza alla data di entrata in vigore della L. 08/06/1990, n. 142
viene comandato, a far data dal 1. gennaio 1992, presso i Comuni singoli o
associati, in attesa del perfezionamento di un eventuale trasferimento nelle
piante organiche dei Comuni o delle Associazioni dei Comuni, nel rispetto
della legislazione nazionale e regionale vigente, sentiti gli interessati e le
OO.SS. . 1. Eventuali rapporti convenzionali in atto tra le Province e altri soggetti
alla data del 1. gennaio 1992, finalizzati all'erogazione di servizi
socio-assistenziali, sono recepiti dai Comuni singoli o associati fino alla
loro scadenza.
a) ai Comuni capoluogo di Provincia, per le attivita' e le prestazioni gia'
assicurate dalle Province sul territorio dei Comuni medesimi; detti Comuni
svolgono tali funzioni in forma singola o associata, ai sensi della normativa
nazionale e regionale vigente;
b) alle UU.SS.SS.LL. , per le attivita' e le prestazioni relative al proprio
territorio, ad esclusione di quelle indicate alla lettera a); le
UU.SS.SS.LL. , tramite l'Assemblea dell'Associazione dei Comuni di cui
all'art. 2 della L.R. 44/91, verificano la disponibilita' dei Comuni a gestire
tali funzioni in forma associata, nel rispetto di quanto previsto all'art. 1,
6. comma del D.L. 06/02/1991, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
04/04/1991, n. 111.
2 I Comuni e le UU.SS.SS.LL. possono adottare tra loro apposite convenzioni
per assicurare i servizi che non siano presenti sul proprio territorio.
2. Qualora i Comuni diversi dai capoluoghi di Provincia deliberino
l'assunzione diretta di dette funzioni, le UU.SS.SS.LL. trasferiscono ai
Comuni stessi le risorse finanziarie di competenza.
2. Eventuali deroghe sono concesse dalla Giunta regionale su motivata
richiesta delle Province interessate.