Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 23 aprile 1992, n. 23.

Inquadramento nel ruolo regionale del personale dipendente della Promark.

(B.U. 29 aprile 1992, n. 18)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.

1. Il personale in servizio alla data del 31 luglio 1991 presso la Promark S.p.A., societa' a partecipazione regionale in corso di liquidazione, e che alla data del 17 marzo 1992 non abbia alcun rapporto d'impiego alle dipendenze di privati o Enti pubblici e' immesso, a domanda, nel ruolo regionale, previo superamento di concorso riservato da espletarsi secondo le disposizioni, di cui all'articolo 3, nel limite di n. 3 posti di 6a qualifica funzionale e di n. 3 posti di 4a qualifica funzionale.
2. L'ammissione al concorso e' subordinata alla verifica del possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di tutti i requisiti previsti per l'accesso all'impiego nella Regione Piemonte, con la sola eccezione del requisito dell'eta'.

Art. 2.

1. Per l'inquadramento del personale, di cui all'articolo 1, la dotazione organica prevista dall'articolo 1 della legge regionale 21 luglio 1988, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni, e' incrementata dei seguenti posti:
qualifica 6a posti 3
qualifica 4a posti 3
totale posti 6.

Art. 3.

1. Ai concorsi riservati, di cui all'articolo 1, per l'attribuzione dalla 6a qualifica funzionale partecipa, a domanda, il personale in possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado e per l'attribuzione della 4a qualifica funzionale il personale in possesso della licenza della scuola dell'obbligo.
2. L'inquadramento nel ruolo regionale ha effetto, ai fini giuridici ed economici, dalla data del provvedimento di nomina.

Art. 4.

1. Al personale collocato nelle qualifiche regionali in attuazione della presente legge e' attribuito il trattamento economico iniziale previsto dalla legge regionale 23 aprile 1990, n. 36 per le rispettive qualifiche.
2. Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di ricongiunzione dei servizi.

Art. 5.

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 1992, la spesa di lire 126.233.000.
2. All'onere, di cui al comma 1, si fa fronte con le disponibilita' esistenti sui capitoli 10120 e 10130 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992, nella rispettiva misura di lire 96.303.000 e lire 29.930.000.

Art. 6.

1. La presente legge e' dichiarata urgente, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 45, comma sesto, dello Statuto.