Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5208.

Inquadramento nel ruolo regionale del personale dipendente della Promark.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.

1. Il personale in servizio alla data del 31 luglio 1991 presso la Promark S.p.A., societa' a partecipazione regionale, in corso di liquidazione, e' immesso a domanda nel ruolo regionale previo superamento di concorso riservato da espletarsi secondo le disposizioni di cui al successivo art. 3 nel limite di n. 9 posti di 6a qualifica funzionale e di n. 7 posti di 4a qualifica funzionale.
2. L'ammissione al concorso e' subordinata alla verifica del possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di tutti i requisiti previsti per l'accesso all'impiego nella Regione Piemonte, con la sola eccezione del requisito dell'eta'.

Art. 2.

1. Per l'inquadramento del personale di cui al precedente articolo la dotazione organica prevista dall'art. 1 della legge regionale 21 luglio 1988, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni, e' incrementata dei seguenti posti:
qualifica 6a posti 9 qualifica 4a posti 7 -------totale posti 16

Art. 3.

1. Ai concorsi riservati di cui al precedente articolo 1, per l'attribuzione dalla 6a qualifica funzionale partecipa, a domanda, il personale in possesso del diploma di istruzione secondaria di 2. grado e per l'attribuzione della 4a qualifica funzionale il personale in possesso della licenza della scuola dell'obbligo.
2. L'inquadramento nel ruolo regionale ha effetto ai fini giuridici ed economici dalla data del provvedimento di nomina.

Art. 4.

1. Al personale collocato nelle qualifiche regionali in attuazione della presente legge e' attribuito il trattamento economico iniziale previsto dalla legge regionale 23 aprile 1990, n. 36 per le rispettive qualifiche.
2. Se il trattamento economico come sopra attribuito risulta inferiore a quello in godimento alla data del 31.7.1991, la differenza viene conservata a favore del dipendente a titolo di assegno personale non pensionabile, riassorbibile con i futuri miglioramenti.
3. Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di ricongiunzione dei servizi.

Art. 5.

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge e' autorizzata, a decorrere dall'anno 1992, la spesa di lire 509.000.000.
2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con le disponibilita' esistenti ai capitoli 200 e 220 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992 nella rispettiva misura di lire 391.000.000 e di lire 118.000.000.

Art. 6.

1. La presente legge e' dichiarata urgente, a termini dell'art. 44, comma 3, dello Statuto Regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.