Disegno di legge regionale, n. 5208.
Inquadramento nel ruolo regionale del personale dipendente della
Promark. 1. Il personale in servizio alla data del 31 luglio 1991 presso la
Promark S.p.A., societa' a partecipazione regionale, in corso di
liquidazione, e' immesso a domanda nel ruolo regionale previo
superamento di concorso riservato da espletarsi secondo le
disposizioni di cui al successivo art. 3 nel limite di n. 9 posti di
6a qualifica funzionale e di n. 7 posti di 4a qualifica funzionale. 1. Per l'inquadramento del personale di cui al precedente articolo
la dotazione organica prevista dall'art. 1 della legge regionale 21
luglio 1988, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni, e'
incrementata dei seguenti posti: 1. Ai concorsi riservati di cui al precedente articolo 1, per
l'attribuzione dalla 6a qualifica funzionale partecipa, a domanda,
il personale in possesso del diploma di istruzione secondaria di 2.
grado e per l'attribuzione della 4a qualifica funzionale il
personale in possesso della licenza della scuola dell'obbligo. 1. Al personale collocato nelle qualifiche regionali in attuazione
della presente legge e' attribuito il trattamento economico iniziale
previsto dalla legge regionale 23 aprile 1990, n. 36 per le
rispettive qualifiche. 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge e' autorizzata, a
decorrere dall'anno 1992, la spesa di lire 509.000.000. 1. La presente legge e' dichiarata urgente, a termini dell'art. 44,
comma 3, dello Statuto Regionale, ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte.
2. L'ammissione al concorso e' subordinata alla verifica del
possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di
tutti i requisiti previsti per l'accesso all'impiego nella Regione
Piemonte, con la sola eccezione del requisito dell'eta'.
qualifica 6a posti 9
qualifica 4a posti 7
-------totale posti 16
2. L'inquadramento nel ruolo regionale ha effetto ai fini giuridici
ed economici dalla data del provvedimento di nomina.
2. Se il trattamento economico come sopra attribuito risulta
inferiore a quello in godimento alla data del 31.7.1991, la
differenza viene conservata a favore del dipendente a titolo di
assegno personale non pensionabile, riassorbibile con i futuri
miglioramenti.
3. Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza trovano
applicazione le disposizioni vigenti in materia di ricongiunzione
dei servizi.
2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con le
disponibilita' esistenti ai capitoli 200 e 220 dello stato di
previsione della spesa per l'anno finanziario 1992 nella rispettiva
misura di lire 391.000.000 e di lire 118.000.000.