Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 16 aprile 1992, n. 22.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992.

(B.U. 22 aprile 1992, n. 17)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
All. A.

Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata)

1. Il totale generale delle entrate della Regione Piemonte per l'anno finanziario 1992 e' approvato in L. 11.825.048.571.645 in termini di competenza e in L. 12.526.942.810.333 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento alla cassa della Regione, delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 1992.

Art. 2.
(Stato di previsione della spesa)

1. Il totale generale delle spese della Regione Piemonte, per l'anno finanziario 1992 e' approvato in L. 11.825.048.571.645 in termini di competenza ed in L. 12.526.942.810.333 in termini di cassa.
2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992.
3. E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 1992, in conformita' delle disposizioni di cui alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.
(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1992 con gli allegati prospetti di cui all'art. 33 della l.r. 55/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.
(Bilancio pluriennale)

1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per il periodo 1992-1994 allegato alla presente legge.

Art. 5.
(Riclassificazione della spesa)

1. Sono approvati, ai sensi dell'art. 32, ultimo comma della l.r. n. 55/81 e successive modificazioni ed integrazioni, i quadri di riclassificazione e di riassunto delle spese, allegati allo stato di previsione della spesa.

Art. 6.
(Spese obbligatorie e d'ordine)

1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della l.r. n. 55/81 e successive modificazioni ed integrazioni quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 7.
(Variazioni di bilancio)

1. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, ai sensi dell'art. 15, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, e su conforme deliberazione della Giunta Regionale, le variazioni al bilancio dell'esercizio in corso per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata, per l'iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici e per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali in vigore.

Art. 8.
(Garanzie prestate dalla Regione)

1. E' approvato ai sensi dell'art. 50 della l.r. n. 55/81 e successive modificazioni ed integrazioni il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di Enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 9.
(Pagamenti mediante aperture di credito)

1. E' approvato, ai sensi dell'art. 63 della l.r. n. 55/81 e successive modificazioni ed integrazioni il prospetto dei capitoli delle spese alla cui gestione si puo' provvedere mediante aperture di credito a favore di funzionari della Regione, di cui all'elenco n. 3, allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 10.
(Fondi globali)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 41 della l.r. n. 55/81 e successive modificazioni ed integrazioni e' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992:
a) del capitolo n. 15910 denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali" (elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa);
b) del capitolo n. 27170 denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo" (elenco n. 5, allegato allo stato di previsione della spesa).

Art. 11.
(Fondo di riserva di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 40 della l.r. n. 55/81 e successive modificazioni ed integrazioni destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 1992, sui singoli capitoli di spesa, e' determinato in lire 40.000.000.000 ed e' iscritto al capitolo n. 15970.

Art. 12.
(Autorizzazione a contrarre mutui a ripiano del disavanzo)

1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 1992, e' autorizzata, ai sensi dell'art. 48 della l.r. n. 55/81 e successive modificazioni ed integrazioni la contrazione di mutui per un importo complessivo di L. 230.000.000.000.
2. I mutui saranno stipulati ad un tasso massimo del 15,00% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 25 anni.
3. La Giunta Regionale e' autorizzata a provvedere alla stipulazione dei mutui predetti nei limiti, alle condizioni e con le modalita' previste dal presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, previsti in L. 37.400.000.000 per l'anno finanziario 1993 e per ciascuno degli anni finanziari successivi si provvede con le somme che sono iscritte, nell'ambito delle disponibilita' esistenti alla voce "Oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1992-1994.
5. Le spese al cui finanziamento e' possibile provvedere mediante l'assunzione dei mutui a pareggio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 sono quelle iscritte, nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo, ai capitoli numero:
23600, 20030, 20020, 21210, 21310, 21350, 21730, 23390, 22010,
20990, 26660, 26740, 20070, 20100, 20110, 20120, 20570, 20130,
28140, 20150, 25450, 25580, 25460, 25470, 25570, 25990, 26090,
26100, 26110, 26120, 26130, 23590, 20170, 23780, 25360, 25010,
25020, 25120, 23870, 20000, 26640, 24360, 23960, 20200, 20270,
20210, 20220, 25600, 25860, 20930, 23640, 23980, 24560, 24570,
24590, 24700, 26900, 26940, 24080, 23710, 20480, 20550, 20630,
20640, 24780, 20290, 2310O, 20360, 20430, 20440, 2O370, 20450,
20390, 20460, 20400, 20470, 20160, 27170, 27190, 23760, 26300,
26980, 26720, 23240, 20170, 23410, 26040.

Art. 13.
(Organizzazione e partecipazione a convegni)

1. La spesa per la realizzazione degli interventi di cui agli artt. 1, lettera a), e 2 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, e' determinata per l'anno finanziario 1992, in lire 869.213.240, ed e' iscritta al capitolo n. 10330.
2. La spesa per l'erogazione dei contributi di cui agli artt. 1, lettera b), e 3 della l.r. n. 6/77 e' determinata per l'anno finanziario 1992, in lire 948.035.000, ed e' iscritta al capitolo n. 10930.
3. La spesa per la concessione dei contributi di cui agli artt. 1, lettera c), e 4 della l.r. n. 6/77 e' determinata per l'anno finanziario 1992, in lire 194.738.400, ed e' iscritta al capitolo n. 10940.

Art. 14.
(Contributo all'Istituto di Ricerche EconomicoSociali del Piemonte)

1. La spesa per la concessione all'istituto di Ricerche Economico-Sociali (I.R.E.S.) del contributo di cui all'art. 22, della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12, e' determinata, per l'anno finanziario 1992, in lire 4.300 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 10960.

Art. 15.
(Contributo all'Ente regionale di Sviluppo agricolo del Piemonte)

1. I contributi di cui all'art. 17, lettera b) della legge regionale 24 aprile 1974, n. 12, modificata dall'art. 13 della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 51, sono determinati per l'anno finanziario 1992 in lire 2.659 milioni e sono iscritti al capitolo n. 13020.

Art. 16.
(Contributo al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione)

1. La spesa per la concessione al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione del contributo di cui all'art. 9 della legge regionale 15 marzo 1978, n. 13, e' determinata, per l'anno finanziario 1992 in lire 200 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 10900.

Art. 17.
(Contributi nelle spese di funzionamento delle Comunita' Montane)

1. La spesa per la concessione alle Comunita' Montane del contributo nelle spese di funzionamento di cui all'art. 2 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 50, e' determinata per l'anno finanziario 1992, in lire 1.260.263.000 ed e' iscritta al capitolo n. 13900.

Art. 18.
(Provvedimenti a favore del movimento cooperativo)

1. La spesa per la concessione dei contributi alle Sezioni Regionali delle Associazioni Nazionali di Rappresentanza e Tutela del Movimento Cooperativo di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 24, e' determinata, per l'anno finanziario 1992, in lire 320 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 11140.

Art. 19.
(Spese per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria)

1. La spesa per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria, di cui alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50, e' determinata per l'anno finanziario 1992 in lire 115 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 10100.

Art. 20.
(Personale dei Parchi e delle Riserve naturali)

1. Ai sensi ed in applicazione della legge regionale 31 agosto 1982, n. 29, la spesa per il personale dei Parchi e delle Riserve naturali e' determinata per l'anno finanziario 1992 in lire 10.000 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 15180.

Art. 21.
(Museo Ferroviario Piemontese)

1. Il contributo per il funzionamento del Museo Ferroviario Piemontese, istituito ai sensi della legge regionale 26 luglio 1978, n. 45, e' determinato, per l'anno finanziario 1992, in lire 32 milioni, ed e' iscritto al capitolo n. 14410.

Art. 22.
(Contributo all'Azienda regionale dei Parchi suburbani)

1. La spesa per la concessione del contributo, di cui all'art. 14 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 28, e' stabilita, per l'anno finanziario 1992, in lire 3.120.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 15310.

Art. 23.
(Interventi per i Parchi e le Riserve naturali)

1. La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1977, n. 42, e' stabilita, per l'anno finanziario 1992, in lire 60.800.000, ed e' iscritta al capitolo n. 15190.
2. La spesa per la gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e del Parco naturale dell'Alpe Devero e' stabilita per l'anno finanziario 1992 in 100 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15320.
3. La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj e' stabilita per l'anno finanziario 1992, in lire 60 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15330.
4. La spesa per la gestione del Parco naturale della Valle del Ticino e' stabilita per l'anno finanziario 1992, in lire 500 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15340.
5. La spesa per la gestione dei Parchi e delle Riserve naturali suburbani di cui alla legge regionale 31 agosto 1982, n. 28 e' stabilita per l'anno finanziario 1992 in 500 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15350.
6. La spesa per la gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit, della Palude di Casalbeltrame e della Garzaia di Carisio e' stabilita per l'anno finanziario 1992 in lire 140 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15360.
7. La spesa per la gestione del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio e delle Riserve naturali speciali dell'Oasi di Crava-Morozzo e dei Ciciu del Villar e' stabilita per l'anno finanziario 1992 in lire 140 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15370.
8. La spesa per la gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e' stabilita per l'anno finanziario 1992 in lire 50 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15380.
9. La spesa per la gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavre' e' stabilita per l'anno finanziario 1992, in lire 250 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15390.
10. La spesa per la gestione del Parco naturale Alta Valsesia e' stabilita, per l'anno finanziario 1992, in lire 100 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15400.
11. La spesa per la gestione delle Aree protette della fascia fluviale del Po del tratto Pian del Re-Pancalieri e' stabilita, per l'anno finanziario 1992, in lire 50 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15410.
12. La spesa per la gestione delle Aree protette della fascia fluviale del Po del tratto Pancalieri-Crescentino, e' stabilita per l'anno finanziario 1992, in lire 50 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15420.
13. La spesa per la gestione delle Aree protette della fascia fluviale del Po alessandrina e del Torrente Orba e' stabilita, per l'anno finanziario 1992, in lire 280 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15430.
14. La spesa per la gestione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro e' stabilita, per l'anno finanziario 1992, in lire 40 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15440.
15. La spesa per la gestione della Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfre', e' stabilita per l'anno finanziario 1992 in lire 50 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15450.
16. La spesa per la gestione del Parco naturale dell'Argentera e della Riserva naturale speciale del popolamento di Juniperus phoenicea di Rocca San Giovanni Saben e' stabilita, per l'anno finanziario 1992, in lire 270 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15460.
17. La spesa per la gestione del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago e della Riserva naturale speciale del Fondo Toce e' stabilita, per l'anno finanziario 1992, in lire 100 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15470. 18. La spesa per la gestione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, e' stabilita per l'anno finanziario 1992, in lire 100 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15480.
19. La spesa per la gestione del Parco naturale dei Laghi di Avigliana, e' stabilita per l'anno finanziario 1992, in lire 100 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15490.
20. La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco e' stabilita, per l'anno finanziario 1992, in lire 20 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15500.
21. La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta e' stabilita, per l'anno finanziario 1992, in lire 100 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15510.
22. La spesa per la gestione del Parco naturale della Rocca di Cavour e' stabilita, per l'anno finanziario 1992, in lire 50 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15520.
23. La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Valle Botto e' stabilita, per l'anno finanziario 1992, in lire 50 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 15530.
24. La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale della Bessa e' stabilita, per l'anno finanziario 1992, in lire 50 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 15540.
25. La spesa per la gestione del Parco naturale del Monte Fenera e' stabilita, per l'anno finanziario 1992, in lire 70 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 15550.
26. La spesa per la gestione del Parco naturale del Sacro Monte di Crea e' stabilita, per l'anno finanziario 1992, in lire 100 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15560.
27. La spesa per la gestione del Parco naturale della Val Troncea e' stabilita, per l'anno finanziario 1992, in lire 100 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15570.
28. La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina e' stabilita, per l'anno finanziario 1992, in lire 150 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15580.
29. La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo e' stabilita, per l'anno finanziario 1992, in lire 100 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 15590.
30. La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinita' di Ghiffa e' stabilita, per l'anno finanziario 1992, in lire 100 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 15600.
31. La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Belmonte e' stabilita, per l'anno finanziario 1992, in lire 30 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 15690.

Art. 24.
(Museo regionale di Scienze naturali)

1. La spesa per l'attuazione della legge regionale 29 giugno 1978, n. 37 e' determinata per l'anno finanziario 1992, in lire 688 milioni, ed e' iscritta ai capitoli n. 11580, n. 11670 e n. 20360 nella rispettiva misura di lire 200 milioni, lire 80 milioni e 408 milioni.

Art. 25.
(Promozione della tutela e dello sviluppo delle attivita' e dei beni culturali)

1. Le spese per l'attuazione degli interventi di cui alle leggi regionali 28 agosto 1978, n. 58 e 19 dicembre 1978, n. 78, sono determinate, per l'anno finanziario 1992 in lire 2.544 milioni e sono iscritte ai capitoli n. 20450 e n. 20400 nella rispettiva misura di lire 940 milioni e lire 1.604 milioni.

Art. 26.
(Sostegno alla conservazione e protezione del "Lupo italiano")

1. La spesa per gli interventi previsti dalla legge regionale 3 aprile 1989, n. 18 per la tutela del "Lupo italiano" e' stabilita per l'anno finanziario 1992 in lire 70 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 15720.

Art. 27.
(Equilibrio faunistico)

1. La spesa per risarcimento prevista dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, e' stabilita per l'anno finanziario 1992 in lire 120 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 15730.

Art. 28.
(Tutela dei minori)

1. Per l'attuazione della legge regionale 31 agosto 1989, n. 55 e' autorizzata per l'anno finanziario 1992, la spesa complessiva di lire 40 milioni che e' iscritta al capitolo n. 12100.

Art. 29.
(Funzionamento assemblee dei Sindaci)

1. Per l'attuazione della legge regionale 16 marzo 1989, n. 16 e' autorizzata per l'anno finanziario 1992, la spesa di lire 100 milioni iscritta al capitolo n. 10910 dello stato di previsione della spesa.

Art. 30.
(Protezione Civile)

1. Per l'attuazione della legge regionale 12 marzo 1990, n. 10 e' autorizzata, per l'anno finanziario 1992, la spesa di lire 150 milioni iscritta al capitolo n. 10920 dello stato di previsione della spesa.

Art. 31.
(Interventi in materia di opere e di lavori pubblici)

1. Per l'attuazione della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 modificata dalla legge regionale 7 agosto 1986, n. 34 per l'anno finanziario 1992 vengono utilizzati i capitoli sotto elencati:
23600, 23390, 26650, 26600, 25570, 25990, 26130, 26140,
23780, 25380, 25010, 23870, 24360, 23960, 20200, 20270, 20210,
25710, 20930, 20940, 23640, 23980, 24590, 24700, 24710, 26750,
24080, 23710, 20480, 24780, 20380, 20450, 20400, 20470, 20160.

Art. 32.
(Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1991)

1. L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1991 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 1992, nell'ammontare di lire 779.946.899.665 e' utilizzato per la copertura delle spese iscritte ai capitoli di cui all'allegato A).

Art. 33.
(Variazioni compensative)

1. Fra i capitoli rispettivamente appartenenti alle seguenti coppie di capitoli di spesa: 10330, 10930, 10470, 10940, 12720, 13360, ciascuna concernente una stessa autorizzazione di spesa ed uno stesso oggetto di intervento, ma con diversa caratterizzazione quanto alla classificazione economica di secondo grado - acquisto di beni e servizi; trasferimenti - e' autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione mediante provvedimenti amministrativi, in deroga al disposto dell'art. 42 della l.r. n. 55/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 34.
(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)

1. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare con proprio atto, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro numeri 40030, 40040, 40050, 40090, 40100, 40120, 40130, 40160, 40170, in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata delle partite di giro, ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

Art. 35.
(Approvazione del Piano di attivita' del Museo regionale di Scienze naturali)

1. E' approvato ai sensi e per gli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 5, ultimo comma, della legge regionale 29 giugno 1978, n. 37, il Piano di attivita' per l'anno 1992, del Museo regionale di Scienze naturali, allegato alla presente legge.

Art. 36.
(Bilancio degli enti dipendenti)

1. E' approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 dei seguenti Enti strumentali:
- Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand;
- Parco naturale dei Laghi di Avigliana;
- Parco naturale delle Lame del Sesia, Riserve naturali speciali Isolone di Oldenico e Garzaia di Villarboit;
- Parco naturale Monte Fenera;
- Parco naturale Val Troncea;
- Riserva naturale speciale Bosco e Laghi di Palanfre';
- Riserva naturale speciale Sacro Monte di Orta;
- Sistema Aree protette del Po alessandrino, Riserve naturali speciali del Torrente Orba e Garzaia di Valenza;
- Ente di gestione Parchi naturali Alpe Veglia e Alpe Devero;
- Ente di gestione Parco naturale Orsiera-Rocciavre' e riserva naturale speciale Orrido e Stazione di Leccio di Chianocco;
- Azienda regionale dei Parchi suburbani (e pluriennale 1992/1994);
- Ente di gestione Aree protette della Collina torinese;
- Ente di gestione Parchi e Riserve naturali astigiani;
- Ente di Sviluppo agricolo del Piemonte - E.S.A.P.;
- Istituto di Ricerche economico-sociali del Piemonte - I.R.E.S.;
- Parco naturale Alta Valle Pesio e Tanaro, Riserve naturali speciali Oasi di Crava-Morozzo e Ciciu del Villar;
- Parco naturale Argentera;
- Parco naturale Sacro Monte di Crea.

Art. 37.
(Urgenza)

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A.


Atto in allegato: Bilancio di previsione 1992 (artt. da 1 a 36)
OMISSIS