Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5222.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata.)

1. Il totale generale delle entrate della Regione Piemonte per l'anno finanziario 1992 e' approvato in L.. 11.825.048.571.645 in termini di competenza e in L. 12.526.942.810.333 termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento alla cassa della Regione, delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 1992.

Art. 2.
(Stato di previsione della spesa.)

1. Il totale generale delle spese della Regione Piemonte, per l'anno finanziario 1992 e' approvato in L.. 11.825.048.571.645 in termini di competenza ed in L.. 12.526.942.810.333 in termini di cassa.
2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992.
3. E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 1992, in conformita' delle disposizioni di cui alla legge regionale 29 dicembre 1981, n.55.

Art. 3.
(Quadro generale riassuntivo.)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1992 con gli allegati prospetti di cui all'articolo 33 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55.

Art. 4.
(Bilancio pluriennale.)

1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per il periodo 1992-1994 allegato alla presente legge.

Art. 5.
(Riclassificazione della spesa.)

1. Sono approvati, ai sensi dell'articolo 32, penultimo ed ultimo comma della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, i quadri di riclassificazione e di riassunto delle spese, allegati allo stato di previsione della spesa.

Art. 6.
(Spese obbligatorie e d'ordine.)

1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 7.
(Variazioni di bilancio.)

1. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, e su conforme deliberazione della Giunta regionale, le variazioni al bilancio dell'esercizio in corso per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata, per l'iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici e per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali in vigore.

Art. 8.
(Garanzie prestate dalla Regione.)

1. E' approvato ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di Enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 9.
(Pagamenti mediante aperture di credito.)

1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, il prospetto dei capitoli delle spese alla cui gestione si puo' provvedere mediante aperture di credito a favore di funzionari della Regione, di cui all'elenco n. 3, allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 10.
(Fondi globali.)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 41 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, e' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992:
a) del capitolo n. 15910 denominato : "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali" (elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa);
b) del capitolo n. 27170 denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo" (elenco n. 5, allegato allo stato di previsione della spesa).

Art. 11.
(Fondo di riserva di cassa.)

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 40 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 1992, sui singoli capitoli di spesa, e' determinato in lire 40.000.000.000, ed e' iscritto al capitolo n. 15970.

Art. 12.
(Autorizzazione a contrarre mutui a ripiano del disavanzo)

1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 1992, e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, la contrazione di mutui per un importo complessivo di L.. 220.000.000.000.
2. I mutui saranno stipulati ad un tasso massimo del 15,00% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 25 anni.
3. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere alla stipulazione dei mutui predetti nei limiti, alle condizioni e con le modalita' previste dal presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, previsti in L.. 37.400.000.000 per l'anno finanziario 1993 e per ciascuno degli anni finanziari successivi si provvede con le somme che sono iscritte, nell'ambito delle disponibilita' esistenti alla voce "Oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1992/1994.