Disegno di legge regionale, n. 5222.
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992. 1. Il totale generale delle entrate della Regione Piemonte per l'anno
finanziario 1992 e' approvato in L.. 11.825.048.571.645 in termini di
competenza e in L. 12.526.942.810.333 termini di cassa. 1. Il totale generale delle spese della Regione Piemonte, per l'anno
finanziario 1992 e' approvato in L.. 11.825.048.571.645 in termini di
competenza ed in L.. 12.526.942.810.333 in termini di cassa. 1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno
finanziario 1992 con gli allegati prospetti di cui all'articolo 33 della
legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55. 1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per il periodo
1992-1994 allegato alla presente legge. 1. Sono approvati, ai sensi dell'articolo 32, penultimo ed ultimo comma
della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, i quadri di
riclassificazione e di riassunto delle spese, allegati allo stato di
previsione della spesa. 1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 38 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55,
quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione
della spesa. 1. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, ai
sensi dell'articolo 15, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335,
e su conforme deliberazione della Giunta regionale, le variazioni al
bilancio dell'esercizio in corso per l'istituzione di nuovi capitoli di
entrata, per l'iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato
destinate a scopi specifici e per l'iscrizione delle relative spese
quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o
regionali in vigore. 1. E' approvato ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale 29
dicembre 1981, n. 55, il prospetto delle garanzie principali e
sussidiarie prestate dalla Regione a favore di Enti e di altri soggetti,
di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa. 1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 29
dicembre 1981, n. 55, il prospetto dei capitoli delle spese alla cui
gestione si puo' provvedere mediante aperture di credito a favore di
funzionari della Regione, di cui all'elenco n. 3, allegato allo stato di
previsione della spesa. 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 41 della legge
regionale 29 dicembre 1981, n. 55, e' autorizzata l'iscrizione nello
stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992: 1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 40 della legge
regionale 29 dicembre 1981, n. 55, destinato a far fronte al maggior
fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio
finanziario 1992, sui singoli capitoli di spesa, e' determinato in lire
40.000.000.000, ed e' iscritto al capitolo n. 15970. 1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di
cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di
accertare nel corso dell'esercizio finanziario 1992, e' autorizzata, ai
sensi dell'articolo 48 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, la
contrazione di mutui per un importo complessivo di L.. 220.000.000.000.
(Stato di previsione dell'entrata.)
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la
riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento alla
cassa della Regione, delle somme e dei proventi dovuti nell'anno
finanziario 1992.
(Stato di previsione della spesa.)
2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli
stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per
l'anno finanziario 1992.
3. E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli
stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno
1992, in conformita' delle disposizioni di cui alla legge regionale 29
dicembre 1981, n.55.
(Quadro generale riassuntivo.)
(Bilancio pluriennale.)
(Riclassificazione della spesa.)
(Spese obbligatorie e d'ordine.)
(Variazioni di bilancio.)
(Garanzie prestate dalla Regione.)
(Pagamenti mediante aperture di credito.)
(Fondi globali.)
a) del capitolo n. 15910 denominato : "Fondo occorrente per far fronte
ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno
dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente
attinenti alle funzioni normali" (elenco n. 4, allegato allo stato di
previsione della spesa);
b) del capitolo n. 27170 denominato: "Fondo occorrente per far fronte
ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno
dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti
attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo" (elenco n. 5, allegato
allo stato di previsione della spesa).
(Fondo di riserva di cassa.)
(Autorizzazione a contrarre mutui a ripiano del disavanzo)
2. I mutui saranno stipulati ad un tasso massimo del 15,00% annuo,
oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 25
anni.
3. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere alla stipulazione
dei mutui predetti nei limiti, alle condizioni e con le modalita'
previste dal presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui al presente
articolo, previsti in L.. 37.400.000.000 per l'anno finanziario 1993 e
per ciascuno degli anni finanziari successivi si provvede con le somme
che sono iscritte, nell'ambito delle disponibilita' esistenti alla voce
"Oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1992/1994.