Legge regionale 30 marzo 1992, n. 18. Modificazione dell'art. 31 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Amministrazione dei beni e attivita' contrattuale della Regione). (B.U. 8 aprile 1992, n. 15) 1. La lett. g) dell'art. 31 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8, e' sostituita dalla seguente:
"g) quando l'importo del contratto non superi L. 200.000.000, esclusi gli oneri fiscali. Per i contratti di importo non superiore a L. 50.000.000, esclusi gli oneri fiscali, e' consentito trattare anche con una sola persona o ditta".