Disegno di legge regionale, n. 5129.
Modificazione dell'articolo 31 della legge regionale 23.1.1984, n.
8. 1. La lettera g) dell'articolo 31 della legge 23.1.1984, n. 8 e'
sostituita dalla seguente:
"quando l'importo del contratto non superi L. 200.000.000, esclusi
gli oneri fiscali. Per i contratti di importo non superiore a L.
50.000.000 esclusi gli oneri fiscali, e' consentito trattare anche con
una sola persona o ditta".