Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 18 marzo 1992, n. 16.

Diritto allo studio universitario.

(B.U. 25 marzo 1992, n. 13)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

Titolo I. Principi generali

Art. 1.
(Oggetto)

1. La Regione, al fine di concorrere all'attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione, in applicazione degli artt. 42 e 44 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, della legge 22 dicembre 1979, n. 642, della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e in conformita' dell'art. 4 dello Statuto regionale disciplina, con la presente legge, la materia del diritto allo studio nell'ambito universitario.

Art. 2.
(Finalita')

1. La presente legge disciplina l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario, al fine di favorire l'accesso agli studi universitari, facilitare la frequenza degli studenti ai corsi di livello universitario e post universitario e consentire la prosecuzione degli studi agli studenti capaci e meritevoli ancorche' privi di mezzi.
2. L'attuazione del diritto allo studio avviene in conformita' degli obiettivi posti dalla programmazione nazionale, dal piano di sviluppo regionale e dei relativi strumenti attuativi.
3. La Regione, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali, collabora con gli Atenei, gli Istituti d'Istruzione Superiore, l'Istituto Superiore di Educazione Fisica (I.S.E.F.), l'Accademia delle Belle Arti, per la realizzazione delle finalita' di cui alla presente legge.
4. Al fine di perseguire una politica unitaria e programmata del diritto allo studio, la Regione opera per realizzare un sistema organico di strutture, attivita' e servizi integrati con quelli esistenti o da realizzare sul territorio.

Art. 3.
(Destinatari)

1. Gli interventi previsti sono rivolti agli studenti indipendentemente dall'area geografica di provenienza, iscritti ai corsi di studio delle Universita' degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale.
2. Gli studenti di nazionalita' straniera possono fruire dei servizi e delle provvidenze previste qualora esistano trattati o accordi internazionali di reciprocita' tra la Repubblica Italiana e i Paesi di provenienza, fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore dei paesi in via di sviluppo.
3. Possono altresi' essere ammessi a fruire dei medesimi interventi gli studenti apolidi e i rifugiati politici riconosciuti tali dalle competenti autorita' statali.

Art. 4.
(Enti regionali per il diritto allo studio universitario)

1. Si istituisce sul territorio della Regione un Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario per ogni Universita'. Gli Enti sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa e di personalita' giuridica di diritto pubblico, a norma dell'art. 72 dello Statuto della Regione, con il compito di realizzare in collaborazione con gli Atenei, gli Istituti universitari, gli Istituti superiori di grado universitario e gli Enti locali, gli interventi per il diritto allo studio universitario.
2. Gli Enti sono situati nelle citta' sedi di Ateneo e ad essi fanno capo anche gli interventi da realizzarsi in altre citta' della Regione sedi di decentramento universitario.
3. Nelle citta' sedi di piu' Universita', o dove sia comunque opportuno per una maggiore razionalita' ed efficienza della gestione, e' possibile prevedere e disciplinare l'aggregazione volontaria delle Universita' al fine di costituire un unico organismo di gestione.

Titolo II. Servizi del diritto allo studio universitario

Art. 5.
(Tipologia degli interventi)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, l'Ente attua i seguenti interventi:
a) erogazione di borse di studio;
b) interventi di supporto economico per attivita' a tempo parziale;
c) servizi di ristorazione;
d) servizi abitativi;
e) servizi di orientamento al lavoro e di informazione sugli sbocchi professionali;
f) servizi editoriali e librari;
g) servizi di assistenza sanitaria;
h) prestiti d'onore;
i) ogni altra forma di intervento utile ad attuare il diritto allo studio universitario.
2. I benefici ed i servizi di cui ai punti a), d) e h) del comma uno vengono assegnati per concorso.
3. I servizi di cui ai punti c) e d) di cui al comma uno vengono, di norma, erogati a prezzi differenziati in base a fasce di reddito.
4. L'Ente puo' erogare i suddetti servizi, ad esclusione di quelli di cui al punto a) di cui al comma uno, anche attraverso contratti convenzioni con altri Enti sia pubblici che privati e con cooperative ed associazioni studentesche costituite ed operanti nell'ambito universitario della Regione.

Art. 6.
(Borse di studio)

1. Le borse di studio sono attribuite per concorso secondo le modalita' di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
2. La Giunta Regionale, su conforme parere della Commissione consiliare competente, determina:
a) criteri generali relativi ai bandi di concorso;
b) l'ammontare delle borse di studio di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghi benefici di altre istituzioni pubbliche e private, ferma restando la facolta' di opzione da parte degli interessati.

Art. 7.
(Interventi di supporto economico per attivita' a tempo parziale)

1. L'Ente puo' in collaborazione con con le Universita', predisporre interventi economici finalizzati alla retribuzione di attivita' di supporto e di servizio prestate dagli studenti. L'assegnazione delle predette collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio della Regione, e sulla base di graduatorie annuali formulate secondo i criteri di merito e di reddito fissati dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
2. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1. non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non puo' essere valutata ai fini dei pubblici concorsi. L'Ente provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.
3. Le collaborazioni di cui al comma 1 sono disciplinate da regolamenti emanati nel rispetto dei seguenti principi:
a) i compensi possono essere assegnati a studenti che abbiano superato almeno i due quinti degli esami previsti dal piano di studio prescelto con riferimento all'anno di iscrizione;
b) le prestazioni dello studente non possono superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno accademico;
c) a parita' di condizioni del curriculum formativo, prevalgono le condizioni di reddito piu' disagiate;
d) al termine di ciascun anno viene fatta una valutazione sull'attivita' svolta da ciascun percettore dei compensi e sull'efficacia dei servizi attivati.

Art. 8.
(Servizio di ristorazione)

1. Il servizio di ristorazione puo' essere gestito direttamente dall'Ente oppure indirettamente mediante appalti o convenzioni favorendo la cooperazione tra le Universita' e gli Enti locali.
2. Il servizio di ristorazione deve essere organizzato in modo da realizzare una razionale diffusione delle strutture sul territorio, prevedendo anche una pluralita' di forme di ristorazione, e regolamentato in modo da consentire forme di controllo da parte degli utenti.
3. L'Ente regolamenta le modalita' di utilizzazione del servizio di ristorazione e di controllo dell'accesso, nonche' l'eventuale forma di autotutela da parte dei fruitori.

Art. 9.
(Servizi abitativi)

1. Il servizio abitativo e' organizzato al fine di consentire la frequenza degli studenti fuori sede.
2. Al servizio abitativo si accede per concorso.
3. Lo studente assegnatario dell'alloggio e' tenuto al pagamento di una retta, il cui importo viene fissato annualmente.
4. Ove la domanda di servizi abitativi superi la disponibilita' degli alloggi gestiti dall'Ente, questo puo' assegnare contributi per l'abbattimento del canone di locazione.
5. L'Ente puo' stipulare convenzioni con enti pubblici o privati che offrano un servizio abitativo agli studenti universitari.
6. Sulla base di apposite convenzioni con le Universita', le strutture abitative possono essere messe a disposizione di studenti e docenti di altre Universita'.

Art. 10.
(Servizio editoriale e librario)

1. Il servizio editoriale e librario favorisce in collaborazione con gli Atenei, nel rispetto della pluralita' degli orientamenti culturali, la produzione e la diffusione, senza fini di lucro, di materiale librario e di ogni altro tipo di strumento e sussidio destinato ad uso universitario.

Art. 11.
(Servizio di assistenza sanitaria)

1. La Regione puo' stipulare una convenzione con le Universita' per assicurare prestazioni sanitarie agli studenti all'interno delle sedi universitarie.

Art. 12.
(Prestiti d'onore)

1. Possono essere concessi prestiti d'onore a tasso agevolato attraverso convenzioni con aziende ed istituti di credito, che dovranno prevedere le forme di garanzia a carico dell'Ente nei casi di mancato recupero dei crediti che verranno loro affidati, avendo riguardo al merito e alle condizioni economiche degli aspiranti, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione assunte in accordo con gli Atenei.
2. Per far fronte a tale prestazione, l'Ente destinera' una quota annuale del proprio bilancio integrato delle disponibilita' che a tale titolo verranno concesse, ogni anno, dal Ministero per l'Universita' e la Ricerca Scientifica e Tecnologica alla Regione.

Art. 13.
(Interventi a favore degli studenti portatori di handicap)

1. Per gli studenti portatori di handicap l'Ente, a norma della Legge quadro nazionale vigente in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate, prevede specifici interventi sia individuali che collettivi.
2. Tali interventi possono essere attuati attraverso l'erogazione diretta del servizio stesso o sotto forma di concorso finanziario.

Titolo III. Utilizzazione dei servizi

Art. 14.
(Criteri per la fruizione dei servizi)

1. L'assegnazione dei Servizi avviene in base ai combinati criteri di merito e della continuita' scolastica, con privilegio nei riguardi dei soggetti in disagiate condizioni economiche.
2. I criteri per la determinazione del merito e della continuita' scolastica sono fissati dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

Art. 15.
(Accertamenti per l'ammissione all'utilizzazione dei servizi)

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti per l'attuazione del diritto allo studio universitario, gli studenti interessati, ove necessario sono tenuti a produrre all'Ente erogatore una autocertificazione ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114 attestante le condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa indicati. Per i relativi controlli fiscali si applicano le vigenti disposizioni statali.
2. In relazione a quanto disposto dal comma uno, gli Enti preposti al diritto allo studio possono richiedere alle Intendenze di Finanza l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali.

Art. 16.
(Sanzioni)

1. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle diposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti al fine di fruire dei relativi interventi, e' soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva, in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Art. 17.
(Pubblicita')

1. L'elenco di tutti i beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge, ripartiti per tipologie di interventi, e' approvato ed esposto presso la propria sede e quella della facolta' di appartenenza degli allievi a cura dell'Ente con decorrenza semestrale.
2 Annualmente l'Ente promuove un'apposita Conferenza dei servizi, cui partecipano rappresentanze degli studenti e delle Organizzazioni Sindacali aventi delega in sede universitaria, per esaminare l'andamento dei rapporti con i fruitori dei servizi, l'efficienza degli stessi servizi erogati, ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati. A tale Conferenza partecipa l'Assessore regionale competente che riferisce alla Giunta e alla competente Commissione consiliare.

Titolo IV. Composizione e compiti degli Organi dell'Ente

Art. 18.
(Organi dell'Ente)

1. Sono organi dell'Ente:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 19.
(Composizione del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione e' nominato, dalla Giunta Regionale ed e' composto da:
a) sei rappresentanti delle Universita' di cui tre eletti dalla componente studentesca;
b) sei rappresentanti della Regione, di cui uno con funzioni di Presidente, a norma della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10.
2. Partecipa alle riunioni, con voto consultivo obbligatorio sulla legittimita' degli atti, il Direttore dell'Ente che svolge anche funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni, salvo la componente studentesca che viene rinnovata ogni due anni contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organismi di governo degli Atenei: decadono in ogni caso al termine del mandato dell'organismo che li ha eletti. I membri possono essere confermati per una sola volta.
4. Alla scadenza i membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica fino alla nomina del nuovo consiglio, la proroga dei poteri concerne l'ordinaria amministrazione.
5. In caso di dimissioni o decadenza, per qualunque causa i componenti del Consiglio saranno sostituiti con atto dell'organismo od Ente di cui erano espressione.

Art. 20.
(Competenze del Consiglio di Amministrazione)

1. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione:
a) l'elezione nel proprio seno, a scrutinio segreto, del Vice Presidente, scelto tra i rappresentanti dell'Universita';
b) la deliberazione dello Statuto dell'Ente e le sue modifiche;
c) la nomina del Direttore;
d) l'adozione del bilancio di previsione e le relative variazioni, e il rendiconto con le modalita' previste dall'art. 34;
e) i programmi e i piani di attivita' annuali e pluriennali secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione;
f) i regolamenti dei servizi e la nomina delle Commissioni;
g) l'organizzazione amministrativa e la pianta organica del personale da trasmettere alla Giunta regionale che li propone con proprio disegno di legge, al Consiglio regionale;
h) le convenzioni con le Aziende e gli Istituti di credito, Enti, Societa' cooperative e privati;
i) i bandi di concorso relativi a provvidenze e servizi, secondo le modalita' di cui all'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
l) le deliberazioni relative all'iscrizione e la cancellazione di ipoteche da trasmettere alla Giunta regionale;
m) ogni altro atto interessante l'attivita' dell'Ente.

Art. 21.
(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o, in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei Consiglieri o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parita' e' determinante, ai fini della deliberazione, il voto del Presidente.
3. Le convocazioni del Consiglio, contenenti comunque l'ordine del giorno, devono essere effettuate per iscritto almeno una settimana utile prima della riunione e, in caso di urgenza, con 24 ore di preavviso.
4. I componenti del Consiglio non possono prendere parte alla seduta in cui si tratti di questioni che li riguardano personalmente o che riguardino loro parenti ed affini entro il quarto grado.
5. Il Consiglio, in relazione alle materie trattate, puo' invitare alle riunioni funzionari dell'Ente ed esperti per fornire i chiarimenti necessari. In tal caso, il Presidente sospende la seduta.
6. Gli atti del Consiglio dell'Ente sono pubblici.

Art. 22.
(Nomina del Commissario ad acta e scioglimento del Consiglio di Amministrazione)

1. In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative, di prescrizioni programmatiche o di direttive, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, sentita la competente Commissione consiliare, e' nominato un Commissario ad acta per la gestione provvisoria dell'Ente.
2. Se entro tre mesi dalla nomina del Commissario ad acta permangono le condizioni che hanno determinato il mancato funzionamento del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Giunta regionale con proprio provvedimento dichiara lo scioglimento dello stesso e nomina un Commissario straordinario che rimane in carica per il disbrigo dell'attivita' ordinaria fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 23.
(Il Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, presiede il Consiglio di Amministrazione e da' esecuzione alle delibere del Consiglio.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni il Vice Presidente.

Art. 24.
(Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori e' composto da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio regionale con separate votazioni e con voto limitato a due per gli effettivi e uno per i supplenti.
2. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri o dei Periti Commerciali.
3. Il Presidente viene eletto nell'ambito dei tre membri effettivi del Collegio.
4. I Revisori rimangono in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione e possono essere riconfermati una sola volta.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti:
a) esamina i bilanci ed i rendiconti dell'Ente e predispone la relazione che li accompagna e vigila sulla regolarita' dell'amministrazione;
b) controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente;
c) trasmette annualmente al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente a corredo del bilancio consuntivo.

Art. 25.
(Indennita')

1. Per i compensi, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e per quelli del Collegio dei Revisori dei Conti si provvedera' con successiva deliberazione di Giunta in analogia a quanto stabilito per gli altri Enti strumentali della Regione.
2. Il rimborso delle spese di viaggio e' disciplinato dalla normativa prevista per i dipendenti regionali.

Art. 26.
(Direttore dell'Ente)

1. Il Direttore dell'Ente e' nominato dal Consiglio di Amministrazione sulla base di comprovati requisiti tecnico-professionali.
2. L'incarico di Direttore e' affidato per un periodo massimo di cinque anni e puo' essere rinnovato.
3. Ove l'incarico di Direttore sia conferito a un dipendente dell'Ente o della Regione, gli spetta il trattamento giuridico ed economico del dirigente di seconda qualifica dirigenziale.
4. Ove tale incarico sia conferito a persona non dipendente dell'Ente (o della Regione) i rapporti fra il Direttore e l'Ente sono regolati da apposito contratto o convenzione.
5. Il compenso da corrispondere al Direttore in tale ipotesi e' ragguagliato al costo relativo alla retribuzione di un dipendente regionale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale.
6. Il Direttore svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione e ne firma i verbali.
7. Firma altresi' ed e' responsabile della legittimita' degli atti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente. Gli atti che comportano impegni di spesa portano la firma congiunta del Direttore e del funzionario preposto alla ragioneria che ne risponde in solido.
8. Predispone gli atti per la formulazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
9. Il Direttore dirige il personale e sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi coordinandolo anche mediante periodiche riunioni dei rispettivi responsabili ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti dell'Ente.
10. L'incarico al Direttore puo' essere revocato dal Consiglio di Amministrazione con motivato provvedimento per gravi violazioni o inadempimenti dei compiti assegnatigli.

Titolo V. Interventi della Regione

Art. 27.
(Programmazione regionale)

1. Il Consiglio regionale approva, entro il mese di aprile di ogni anno, su proposta della Giunta regionale e, previo parere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, il programma degli interventi per il diritto allo studio universitario.
2. Il programma regionale si conforma agli obiettivi, indirizzi ed alle priorita' della programmazione nazionale dello sviluppo universitario ed attua gli indirizzi e le finalita' del Piano regionale di Sviluppo.
3. Il programma fissa:
a) la pianta organica dell'Ente ed il suo aggiornamento;
b) gli obiettivi e le priorita' degli interventi da realizzare;
c) l'ammontare dei relativi finanziamenti.
4. La Giunta regionale presenta, ogni anno, al Consiglio regionale una relazione dalla quale risulti:
a) la verifica dei risultati conseguiti nell'attuazione del programma precedente e la proposta per i necessari aggiustamenti;
b) gli obiettivi, gli indirizzi e le priorita' degli interventi da realizzare, sia a carattere strutturale che attinenti alla gestione ordinaria dell'Ente;
c) ogni elemento atto a valutare l'efficacia della presente legge.

Art. 28.
(Attribuzione della Regione)

1. La Regione:
a) impartisce le direttive per l'organizzazione e la gestione degli interventi da parte dell'Ente, coordinandone l'attivita' con i servizi del diritto allo studio nella scuola secondaria e nelle altre istituzioni culturali;
b) promuove ed effettua ricerche e indagini tecnico-scientifiche intese ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e per la programmazione dei relativi interventi;
c) realizza un sistema informativo e statistico di settore, utilizzando direttamente o tramite l'Ente i dati forniti dagli Atenei; assicura l'omogeneita' della raccolta e del trattamento dei dati stessi; raccoglie e gestisce i dati di interesse regionale ed elabora analisi specifiche, facendone fruire l'Ente e gli Atenei;
d) fissa i criteri in conformita' all'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 ai fini della formazione delle graduatorie per la fruizione dei servizi che si vanno ad attivare;
e) fissa l'importo delle borse di studio;
f) individua il numero delle fasce di reddito di cui all'art. 5 e l'entita' del reddito per la relativa fascia di appartenenza per l'utilizzo delle mense e delle strutture abitative universitarie uniformando tale attivita' con quanto previsto dall'art. 4, punto a), della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

Art. 29.
(Controllo sull'attivita')

1. Sono assoggettate all'approvazione della Giunta regionale, che vi provvede entro quaranta giorni dal ricevimento, le seguenti deliberazioni dell'Ente:
a) quelle riguardanti lo Statuto e i regolamenti inerenti al funzionamento dei servizi;
b) quelle riguardanti le tariffe dei servizi.
2. Nei casi di comprovata e motivata urgenza il Consiglio di Amministrazione puo' dichiarare le deliberazioni di cui sopra immediatamente esecutive.
3. Tali deliberazioni sono immediatamente efficaci e sono inviate entro tre giorni dalla loro adozione alla Giunta regionale che puo' annullarle entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
4. Sono sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale le deliberazioni concernenti le modifiche della pianta organica: i bilanci di previsione e i conti consuntivi.

Art. 30.
(Vigilanza)

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'Amministrazione dell'Ente, ai sensi dell'art. 72 dello Statuto.
2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza il Presidente della Giunta regionale, sentita la medesima, puo':
a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'Ente;
b) provvedere, previa diffida agli Organi dell'Ente e sentita la Commissione consiliare competente, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, quando gli amministratori ne rifiutino o ritardino l'adeguamento;
c) sciogliere il Consiglio di Amministrazione, sulla base di conforme deliberazione della Giunta regionale, per gravi violazioni di leggi e regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, per persistente inattivita' o per attivita' tali da compromettere il buon funzionamento dell'Ente.
3. Con la procedura di cui sopra il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.

Titolo VI. Mezzi finanziari

Art. 31.
(Mezzi finanziari)

1. Costituiscono entrate dell'Ente:
a) contributo annuo della Regione, il cui importo e' definito dalla legge di approvazione del bilancio regionale;
b) contributi da parte di privati, enti pubblici economici e enti locali;
c) rendite e interessi dei propri beni patrimoniali nonche' delle entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;
d) donazioni, eredita' e legati.

Art. 32.
(Tasse e contributi)

1. L'ammontare della tassa di abilitazione all'esercizio professionale ed i contributi di cui agli artt. 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, le modalita' di accertamento e di pagamento sono regolate dalla legge regionale 11 gennaio 1984, n. 1 e successive modificazioni.

Art. 33.
(Finanziamenti)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante una riduzione, in termini di competenza e di cassa, degli stanziamenti - disponibili alla data di entrata in vigore della legge stessa - dei capitoli 11290 e 20160 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la seguente denominazione: "Contributi all'Ente per il diritto allo studio Universitario per l'esercizio delle funzioni in materia di diritto allo studio universitario" e con uno stanziamento di pari ammontare.
2. Le spese, per gli anni finanziari 1993 e seguenti, saranno stabilite nei relativi bilanci.
3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 34.
(Bilanci e norme contabili)

1. Ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 335 e della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, si applicano all'Ente le norme in materia di bilancio e di contabilita' della Regione Piemonte.
2. Al bilancio e' allegato il programma di attivita' di cui al punto e) dell'art. 20.
3. L'esercizio finanziario dell'Ente coincide con l'anno solare.
4. Il bilancio di previsione, predisposto secondo le norme di contabilita' regionale, e' adottato dal Consiglio di Amministrazione ed e' presentato a cura del Presidente della Giunta regionale, nei termini e con le modalita' di cui all'art. 46 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, per essere approvato con la legge di approvazione del bilancio della Regione.
5. Il rendiconto dell'Ente, deve essere predisposto con le modalita' di cui all'art. 46 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, per essere approvato con la legge di bilancio della Regione.
6. Il rendiconto dell'Ente, predisposto con le modalita' di cui agli artt. 71 e 72 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 e' approvato dal Consiglio di Amministrazione.
7. Il rendiconto viene esaminato dal Collegio dei Revisori e, corredato dalla relazione del Collegio stesso, e' presentato alla Giunta regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 77 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, con le modalita' ivi stabilite, per essere approvato con legge regionale.

Art. 35.
(Beni)

1. I beni di cui il Comune di Torino ha avuto la disponibilita' in sede di delega a norma della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 84, sono trasferiti all'Ente e ne costituiscono il patrimonio. La Giunta regionale, ove ne ravvisi l'opportunita', puo' concedere in comodato all'Ente altri beni immobili ed attrezzature per una migliore realizzazione degli interventi di cui alla presente legge. L'Ente cura la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e delle attrezzature.

Titolo VII. Norme finali

Art. 36.
(Personale)

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dall'Ente per il diritto allo studio universitario e' equiparato a quello del personale di ruolo della Regione.
2. Ai posti di ruolo si accede mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami secondo le modalita' e le condizioni previste per l'accesso ai ruoli regionali. I concorsi sono indetti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Attraverso idonee intese si realizzano momenti di mobilita' tra l'Ente e la Regione.

Art. 37.
(Dotazioni di personale)

1. Il personale, al momento dell'entrata in vigore delle presente legge, in servizio presso il Comune di Torino addetto ai servizi relativi al diritto allo studio universitario, nonche' il personale dell'I.S.E.F. e' assegnato su domanda e previo parere favorevole del Comune di Torino, dalla Giunta regionale all'Ente, con attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico previsto dalle leggi regionali in materia a copertura dell'organico per le diverse qualifiche definite per tale ente.

Art. 38.
(Edilizia abitativa)

1. Per sopperire alle esigenze di edilizia abitativa universitaria, la Regione nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457 predispone interventi pluriennali per l'edilizia residenziale universitaria previsti dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
2. Per le finalita' di cui al comma uno d'intesa e con il concorso delle Universita' possono essere realizzate residenze per studenti, anche con l'utilizzo e con le formalita' stabilite dal sopracitato art. 18.

Art. 39.
(Scioglimento dell'Opera Universitaria dell'I.S.E.F. di Torino)

1. L'Opera Universitaria dell' I.S.E.F. di Torino e' sciolta.
2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Opera resta in carica fino alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
3. L'Ente assicura la continuita' dei rapporti attivi e passivi sorti in base alle disposizioni vigenti all'atto della soppressione dell'Opera Universitaria.
4. La Regione succede nella proprieta' dei beni mobili ed immobili dell'Opera e li assegna in comodato all'Ente.
5. Il personale in servizio presso l'Opera e' assegnato all'Ente come previsto all'art. 37.

Art. 40.
(Abrogazione)

1. E' abrogata la L.R. 17 dicembre 1980, n. 84.