Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5059.

Diritto allo studio universitario.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

Art. 1.
(Oggetto)

1. La Regione, al fine di concorrere all'attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione, in applicazione degli artt. 42 e 44 del D.P.R. 24.7.77 n. 616, della legge 22/12/79 n. 642 e in conformita' dell'art. 4 dello Statuto regionale disciplina, con la presente legge, la materia del diritto allo studio nell'ambito universitario.

Art. 2.
(Finalita')

1. La presente legge disciplina l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito univrsitario, al fine di favorire l'accesso agli studi universitari, facilitare la frequenza degli studenti ai corsi di livello universitario e post-universitario e consentire la prosecuzione degli studi agli studenti capaci e meritevoli ancorche' privi di mezzi.
2. L'attuazione del diritto allo studio avviene in conformita' degli obiettivi posti dalla programmazione nazionale e regionale e dei relativi strumenti attuativi.
3. La Regione, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali, collabora con gli Atenei, gli Istituti d'Istruzione Superiore ( I.S.E.F. ), l'Accademia delle Belle Arti, per la realizzazione delle finalita' di cui alla presente legge.
4. Al fine di perseguire una politica unitaria e programmata del diritto allo studio, la Regione opera per realizzare un sistema organico di strutture, attivita' e servizi integrati con quelli esistenti o da realizzare sul territorio.

Art. 3.
(Destinatari)

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti agli studenti iscritti a corsi di laurea o di diploma di cui all'art. 20 del R.D. 31.8.1933 n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni, comprese le Scuole Dirette a Fini Speciali anche a carattere post-universitario, nonche' corsi e scuole a carattere post-universitarie.
2. E' garantita parita' di trattamento a tutti gli studenti indipendentemente dalla Regione di provenienza.
3. Gli studenti di nazionalita' straniera possono fruire dei servizi e delle provvidenze previste dalla presente legge, qualora esistano trattati o accordi internazionali di reciprocita' tra Repubblica Italiana e i Paesi di provenienza.

Art. 4.
(Ente regionale per il diritto allo studio universitario)

1. E' istituito sul territorio della Regione l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario dotato, a norma dell'art. 72 dello Statuto della Regione, di autonomia funzionale e organizzativa e di personalita' giuridica di diritto pubblico, con il compito di realizzare in collaborazione con gli Atenei, gli Istituti di Istruzione Superiore, le Accademie e gli Enti Locali, gli interventi per il diritto allo studio universitario.
2. L'Ente ha sede a Torino e ad esso fanno capo anche gli interventi da realizzarsi in altre citta' della regione sedi di decentramento universitario.

Art. 5.
(Tipologia degli interventi)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, l'Ente attua i seguenti interventi:
a) erogazione di assegni e borse di studio in servizi e denaro;
b) prestiti d'onore;
c) servizi di mensa;
d) servizi abitativi;
e) servizi di orientamento agli studi e di informazione sugli sbocchi professionali;
f) servizi editoriali e librari;
g) servizi culturali, ricreativi, turistici e sportivi;
h) ogni altra forma di intervento utile ad attuare il diritto allo studio universitario.
2. I benefici ed i servizi di cui ai punti a), b) e d) vengono assegnati per concorso.
3. I servizi di cui ai punti c) e d) vengono, di norma, erogati a prezzi differenziati in base a fasce di reddito.

Art. 6.
(Criteri per la fruzione dei servizi)

1. L'assegnazione di servizi avviene in base ai combinati criteri del merito e della continuita' scolastica, con privilegio nei riguardi dei soggetti di disagiate condizioni economiche.
2. I criteri per la determinazione del merito e della continuita' scolastica sono fissati dalla Giunta regionale su parere conforme della competente Commissione consiliare.

Art. 7.
(Assegno di studio)

1. L'assegno di studio viene attribuito per concorso, limitatamente al primo corso di laurea o diploma universitario, ed una sola volta per l'anno in corso.
2. Possono partecipare al concorso gli studenti che appartengono a famiglie il cui reddito pro-capite rientri nei limiti fissati dalla Giunta regionale, secondo quanto indicato nel secondo comma del precedente articolo.
3. Chi conserva i requisiti di merito e di reddito indicati nel bando puo' avere a domanda la conferma dell'assegno fino all'ultimo anno in corso.
4. La Giunta regionale, su conforme parere della competente Commissione consiliare, determina:
a) i criteri generali relativi ai bandi di concorso;
b) l'ammontare dell'assegno di studio in misura differenziata per studenti in sede e fuori sede.
5. Gli assegni e le borse di studio di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghi benefici di altre istituzioni pubbliche o private, ferma restando la facolta' di opzione da parte degli interessati.

Art. 8.
(Borse di studio)

1. Le borse di studio sono attribuite per concorso a favore di studenti che, pur trovandosi in condizioni disagiate, non abbiano potuto beneficiare dell'assegno di studio.

Art. 9.
(Prestiti d'onore)

1. Possono essere concessi prestiti d'onore a tasso agevolato attraverso convenzioni con istituti bancari, avendo riguardo al merito e alle condizioni economiche degli aspiranti, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10.
(Servizio di mensa)

1. Il servizio di mensa puo' essere gestito direttamente dall'Ente oppure indirettamente mediante appalti o convenzioni.
2. Il servizio di mensa deve essere organizzato in modo da realizzare una razionale diffusione delle strutture sul territorio, prevedendo anche una pluralita' di forme di ristorazione, e regolamentato in modo da consentire forme di controllo da parte degli utenti.
3. L'Ente regolamenta le modalita' di utilizzazione del servizio di mensa e di controllo dell'accesso, nonche' l'eventuale forma di autotutela da parte dei fruitori.

Art. 11.
(Servizi abitativi)

1. Il servizio abitativo e' organizzato al fine di consentire la frequenza degli studenti fuori sede.
2. Al servizio abitativo si accede per concorso.
3. Lo studente assegnatario dell'alloggio e' tenuto al pagamento di una retta, il cui importo viene fissato annualmente. Per gli studenti beneficiari di assegno di studio la retta e' detratta dall'assegno.
4. Ove la domanda di servizi abitativi superi la disponibilita' degli alloggi gestiti dall'Ente, questo puo' assegnare contributi per l'abbattimento del canone di locazione.
5. L'Ente puo' stipulare convenzioni con enti pubblici o privati che offrano un servizio abitativo agli studenti universitari.
6. Sulla base di apposite convenzioni con le Universita', le strutture abitative possono essere messe a disposizione di studenti e docenti di altre Universita'.

Art. 12.
(Servizio di orientamento)

1. Il servizio di orientamento professionale ha lo scopo di indirizzare gli studenti, compresi quelli che frequentano l'ultima classe delle scuole secondarie superiori, nella scelta degli studi, in relazione alle loro aspirazioni culturali e professionali ed alle possibilita' di occupazione.
2. A tal fine, attraverso opportune forme di collaborazione con le Universita', gli organismi scolastici interessati, i competenti servizi della Regione e degli Enti locali, le associazioni produttive e sindacali, vengono promossi studi, ricerche, rilevazioni statistiche e viene diffuso ogni elemento di conoscenza utile ai fini dell'orientamento professionale e degli sbocchi occupazionali.
3. Sono altresi' promosse iniziative di studio, ricerca, convegni, seminari ed ogni altra attivita' ritenuta attinente al perseguimento delle finalita' del presente articolo, compresa la formazione e la partecipazione degli studenti ad esperienze di studio-lavoro e a tirocini guidati.

Art. 13.
(Servizio editoriale e librario)

1. Il servizio editoriale e librario favorisce in collaborazione con gli Atenei, nel rispetto della pluralita' degli orientamenti culturali, la produzione e la diffusione, senza fini di lucro, di materiale librario e di ogni altro tipo di strumento e sussidio didattico destinato ad uso universitario.

Art. 14.
(Servizi culturali, ricreativi, turistici e sportivi)

1. L'Ente sostiene e favorisce le iniziative promosse dalle associazioni culturali e sportive studentesche.
2. L'Ente stipula convenzioni per l'accesso degli studenti agli impianti sportivi ed alle strutture culturali, quali biblioteche e teatri dei Comuni e di altri Enti.

Art. 15.
(Interventi a favore degli studenti portatori di handicap)

1. Per gli studenti portatori di handicap l'Ente prevede specifici interventi, sia individuali che collettivi.
2. Tali interventi possono essere attuati attraverso l'erogazione diretta del servizio stesso o sotto forma di concorso finanziario.

Art. 16.
(Esclusione dall'utilizzazione dei servizi)

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente puo' decidere la revoca del diritto all'utilizzazione dei servizi di cui alla presente legge, o di parte di essi, per gli utenti che siano incorsi in gravi sanzioni disciplinari.
2. La revoca e' immediata e permane fino al termine degli studi qualora all'utente sia stata applicata l'esclusione temporanea dall'Universita' con conseguente perdita della sessione d'esame.

Art. 17.
(Organi dell'Ente)

1. Sono organi dell'Ente:
a) il Consiglio di Amministrazione b) il Presidente;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 18.
(Composizione del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione e' nominato, dalla Giunta regionale ed e' composto da:
a) 6 rappresentanti degli studenti, 3 dell'Universita', 2 del Politecnico, 1 dell' I.S.E.F. , che siano in corso di laurea, eletti dagli studenti;
b) 6 rappresentanti dei docenti, 3 dell'Universita', 2 del Politecnico, 1 dell' I.S.E.F. , eletti dai docenti;
c) 3 rappresentanti della Regione, di cui 1 della minoranza, designati dal Consiglio regionale;
d) 1 rappresentante per ciascun Comune sede di attivita' universitaria, designati dal Consiglio del rispettivo Comune.
2. Partecipa alle riunioni, con voto consultivo, il Direttore dell'Ente che svolge anche funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni, salvo che la componente studentesca che viene rinnovata ogni due anni contestualmente al rinnovo dei Consigli di Facolta': decadono in ogni caso al termine del mandato dell'organismo che li ha eletti. I membri possono essere confermati per una volta.
4. Alla scadenza i membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio; la proroga dei poteri concerne l'ordinaria e la straordinaria amministrazione.
5. In caso di dimissioni o decadenza, per qualunque causa i componenti del Consiglio saranno sostituiti con atto dell'organismo od ente di cui erano espressione.

Art. 19.
(Competenze del Consiglio di Amministrazione)

1. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione:
a) l'elezione nel proprio seno, a scrutinio segreto, del Presidente, scelto tra i rappresentanti della Regione;
b) l'elezione nel proprio seno a scrutinio segreto, del Vice Presidente, scelto tra i rappresentanti dei docenti;
c) deliberare lo Statuto dell'Ente e le sue modifiche;
d) la nomina del Direttore;
e) l'adozione del bilancio di previsione e le relative variazioni, e il rendiconto con le modalita' previste dal successivo art. 23;
f) i programmi e i piani di attivita' annuali e pluriennali secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione;
g) i regolamenti dei servizi e la nomina delle Commissioni;
h) l'organizzazione amministrativa e la pianta organica del personale da trasmettere alla Giunta regionale che li propone, con proprio d.d.l., al Consiglio regionale;
i) le convenzioni con gli Istituti di credito, Enti, Societa' Cooperative e privati;
l) i bandi di concorso relativi a provvidenze e servizi;
m) le deliberazioni relative all'iscrizione e la cancellazione di ipoteche da trasmettere alla Giunta regionale;
n) ogni altro atto interessante l'attivita' dell'Ente.
2. Gli atti di cui alla lettera n) possono essere delegati al Presidente.

Art. 2.
(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o, in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/4 dei Consiglieri o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parita' e' determinante, ai fini della deliberazione, il voto del presidente.
3. Le convocazioni del Consiglio, contenenti comunque l'ordine del giorno, devono essere effettuate per iscritto almeno una settimana utile prima della riunione e, in caso di urgenza, con 24 ore di preavviso.
4. I componenti del Consiglio non possono prendere parte alla seduta in cui si tratti di questioni che li riguardano personalmente o che riguardino loro parenti ed affini entro il quarto grado.
5. Il Consiglio, in relazione alle materie trattate, puo' invitare alle riunioni funzionari dell'Ente ed esperti per fornire i chiarimenti necessari. In tal caso, il presidente sospende la seduta.
6. Gli atti del Consiglio dell'Ente sono normalmente pubblici.

Art. 21.
(Scioglimento del Consiglio di Amministrazione)

1. In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative, di prescrizioni programmatiche o di direttive, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, sentita la competente Commissione consiliare, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente e' sciolto ed e' nominato un Commissario per la gestione dell'Ente e per la ricomposizione del nuovo Consiglio entro tre mesi dallo scioglimento.

Art. 22.
(Il Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente; presiede il Consiglio di Amministrazione e da' esecuzione alle delibere del Consiglio.
2. In caso d'urgenza, ove non sia possibile convocare il Consiglio adotta, sentito il Direttore, i provvedimenti di competenza del Consiglio stesso, eccezione fatta per gli atti a contenuto generale, sottoponendoli a ratifica in occasione della prima adunanza consiliare.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni il Vice Presidente.

Art. 23.
(Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori e' composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio regionale con separate votazioni e con voto limitato a un solo candidato.
2. Il Presidente viene eletto nell'ambito dei tre componenti cosi' esprssi dal Consiglio.
3. Gli altri due componenti, di cui un membro effettivo ed uno supplente, saranno scelti tra gli iscritti nei ruoli dei Revisori Ufficiali dei Conti.
4. Il Presidente e' eletto dai membri effettivi del Collegio.
5. I Revisori rimangono in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione e possono essere riconfermati una volta.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti:
a) esamina i bilanci ed i rendiconti dell'Ente e predispone la relazione che li accompagna e vigila sulla regolarita' dell'Amministrazione;
b) controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente;
c) trasmette annualmente al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente a corredo del bilancio consuntivo.

Art. 24.
(Indennita')

1. Fino all'entrata in vigore della legge generale in materia di indennita' di carica, compensi, rimborsi, spese e gettoni di presenza a favore degli Amministratori e Revisori dei Conti sono attribuiti le indennita' e i compensi di seguito indicati:
indennita' di carica Presidente: L. 15.000.000 lordi annui;
compensi ai membri effettivi del Collegio dei Revisori Presidente: L. 1.500.000 lordi annui;
Membri effettivi: L. 1.000.000 lordo annuo;
gettone di presenza per ogni giornata di seduta valida L. 80.000 lorde.
2. E' previsto il rimborso di eventuali spese di viaggio.

Art. 25.
(Direttore dell'Ente)

1. Il Direttore dell'Ente e' nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'incarico di Direttore e' affidato per un periodo massimo di 5 anni e puo' essere rinnovato.
3. Il Direttore, di livello equiparabile al X regionale, qualora ne abbia i requisiti, puo' essere scelto all'interno del personale di ruolo dell'Ente (o della Regione) o all'esterno di esso; in ogni caso deve essere in possesso di comprovati requisiti tecnico-professionali.
4. Ove l'incarico di Direttore sia conferito a un dipendente dell'Ente (o della Regione) gli spetta il trattamento giuridico ed economico del Dirigente di 2 qualifica dirigenziale.
5. Ove tale incarico di Direttore sia conferito a persona non dipendente dell'Ente (o della Regione) i rapporti fra il Direttore e l'Ente sono regolati da apposito contratto o convenzione.
6. Il compenso da corrispondere al Direttore in tale ipotesi e ragguagliato al costo relativo alla retribuzione di un dipendente regionale inquadrato nella 2 qualifica dirigenziale.
7. Il Direttore svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione e ne firma i verbali.
8. Firma altresi' ed e' responsabile della legittimita' degli atti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente. Gli atti che comportano impegni di spesa portano la firma congiunta del Direttore e del Funzionario eventualmente preposto alla ragioneria che ne risponde in solido.
9. Predispone gli atti per la formulazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
10. Il Direttore dirige il personale e sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi coordinandolo anche mediante periodiche riunioni dei rispettivi responsabili ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti dell'Ente.
11. L'incarico al Direttore puo' essere revocato dal Consiglio di Amministrazione con motivato provvedimento per gravi violazioni o inadempimenti dei compiti assegnatigli.

Art. 26.
(Programmazione regionale)

1. Il Consiglio regionale approva, entro il mese di aprile di ogni anno, su proposta della Giunta regionale e, previo parere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, il programma degli interventi per il diritto allo studio universitario.
2. Il programma regionale si conforma agli obiettivi, agli indirizzi ed alle priorita' della programmazione nazionale dello sviluppo universitario nonche' agli indirizzi ed alle finalita' del Piano regionale di Sviluppo.
3. Il programma fissa:
a) la pianta organica dell'Ente ed il suo aggiornamento;
b) gli obiettivi e le priorita' degli interventi da realizzare;
c) l'ammontare dei relativi finanziamenti.
4. La Giunta regionale presentera', ogni anno, al Consiglio regionale una relazione dalla quale risulti :
a) la verifica dei risultati conseguiti nell'attuazione del programma precedente e la proposta per i necessari aggiustamenti;
b) gli obiettivi, gli indirizzi e le priorita' degli interventi da realizzare, sia a carattere strutturale che attinenti alla gestione ordinaria dell'Ente;
c) ogni elemento atto a valutare l'efficacia della presente legge.

Art. 27.
(Attribuzione della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale:
a) impartisce le direttive per l'organizzazione e la gestione degli interventi da parte dell'Ente, coordinandone l'attivita' con i servizi del diritto allo studio nella scuola secondaria e delle altre istituzioni culturali;
b) promuove ed effettua ricerche e indagini tecnico-scientifiche intese ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e per la programmazione dei relativi interventi;
c) realizza un sistema informativo e statistico di settore, utilizzando direttamente o tramite l'Ente i dati forniti dagli Atenei; assicura l'omogeneita' della raccolta e del trattamento dei dati stessi; raccoglie e gestisce i dati di interesse regionale ed elabora analisi specifiche, facendone fruire l'Ente e gli Atenei ed assume le conseguenti iniziative di orientamento professionale;
d) fissa i criteri di cui al precedente art. 6, 2. comma, ivi compresi quelli relativi alla formazione delle graduatorie per la fruizione dei servizi di cui al precedente art. 5;
e) fissa gli importi degli assegni di studio sia in misura intera, che ridotta, nonche' l'importo delle borse di studio;
f) individua il numero delle fascie di reddito di cui all'art. 5 della presente legge e l'entita' del reddito per la relativa fascia di appartenenza per l'utilizzo delle mense e delle strutture abitative universitarie.

Art. 28.
(Controllo sull'attivita')

1. Sono assoggettate all'approvazione della Giunta regionale, che provvede entro 40 giorni dal ricevimento, tutte le deliberazioni dell'Ente, in particolare:
a) quelle riguardanti lo Statuto e i regolamenti inerenti al funzionamento dei servizi;
b) quelle riguardanti le tariffe dei servizi.
2. Nei casi di comprovata e motivata urgenza il Consiglio di Amministrazione puo' dichiarare le proprie deliberazioni immediatamente esecutive.
3. Tali deliberazioni sono immediatamente efficaci e sono inviate entro 3 giorni dalla loro adozione alla Giunta regionale che puo' annullarle entro 10 giorni dalla data di ricevimento.
4. La procedura di cui al precedente comma e' obbligatoria per la ratifica dei provvedimenti adottati dal Presidente in via di urgenza.
5. Sono sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale le deliberazioni concernenti le modifiche della pianta organica: i bilanci di previsione e i conti consuntivi.

Art. 29.
(Vigilanza)

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'Amministrazione dell'Ente, ai sensi dell'art. 72 dello Statuto.
2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza il Presidente della Giunta regionale, sentita la medesima, puo':
a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'Ente;
b) provvedere, previa diffida agli Organi dell'Ente e sentita la Commissione consiliare competente, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, quando gli amministratori ne rifiutino o ritardino l'adeguamento;
c) sciogliere il Consiglio di Amministrazione, sulla base di conforme deliberazione della Giunta regionale, per gravi violazioni di leggi e regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, per persistente inattivita' o per attivita' tali da compromettere il buon funzionamento dell'Ente.
3. Con la procedura di cui sopra il Presidente della Giunta regionale puo' nominare un Commissario straordinario per un periodo non superiore a 6 mesi.

Art. 3.
(Mezzi finanziari)

1. Costituiscono entrate dell'Ente:
a) contributo annuo della Regione, il cui importo e' definito dalla legge di approvazione del bilancio regionale;
b) contributi da parte di altri Enti Locali;
c) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali nonche' delle entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;
d) donazioni, eredita' e legati.

Art. 31.
(Tasse e contributi)

1. L'ammontare della tassa di abilitazione all'esercizio professionale ed i contributi di cui agli artt. 2 e 4 della L. 18.12.51, n. 1551, le modalita' di accertamento e di pagamento sono regolate dalla L.R. 11/1/1984 n. 1 e successive modificazioni.

Art. 32.
(Finanziamenti)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati, per l'anno finanziario 1991 in L. 19.000.000.000, si provvede, mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui ai capitoli 11960 e 11970 dello stato di previsione del bilancio per l'anno finanziario 1991, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimi di apposito capitolo con la seguente denominazione "Contributi all'Ente per il diritto allo studio universitario per l'esercizio delle funzioni in materia di diritto allo studio universitario" e con lo stanziamento di L. 19.000.000.000 in termini di competenza e di cassa.
2. Le spese, per gli anni finanziari 1992 e seguenti, saranno stabilite con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 33.
(Bilanci e norme contabili)

1. Ai sensi della L. 19/5/1976, n. 335 e della L.R. 29/12/1981, n. 55, si applicano all'Ente le norme in materia di bilancio e di contabilita' della Regione Piemonte.
2. Al bilancio e' allegato il programma di attivita' di cui al punto 6 art. 19 della presente legge.
3. L'esercizio finanziario dell'Ente coincide con l'anno solare.
4. Il bilancio di previsione, predisposto secondo le norme di contabilita' regionale, e' adottato dal Consiglio di Amministrazione ed e' presentato a cura del Presidente della Giunta regionale, nei termini e con le modalita' di cui all'art. 46 della L.R. 29/12/1981, n. 55, per essere approvato con la legge di approvazione del bilancio della Regione.
5. Il rendicontodell'Ente, predisposto con le modalita' di cui all'art. 46 della L.R. 29/12/1981, n. 55, per essere approvato con la legge di approvazione del bilancio della Regione.
6. Il rendiconto dell'Ente, predisposto con le modalita' di cui agli artt. 71 e 72 della L.R. 29/12/1981, n. 55 e' approvato dal Consiglio di Amministrazione.
7. Il rendiconto viene esaminato dal Collegio dei Revisori e, corredato dalla relazione del Collegio stesso, e' presentato alla Giunta regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 77 della L.R. 29/12/1981, n. 55, con le modalita' ivi stabilite, per essere approvato con legge regionale.

Art. 34.
(Beni)

1. I beni di cui il Comune di Torino ha avuto la disponibilita' in sede di delega a norma della L.R. 17/12/1980, n. 84, sono trasferiti all'Ente e ne costituiscono il patrimonio. La Giunta regionale, ove ne ravvisi l'opportunita', puo' concedere in comodato all'Ente altri beni immobili ed attrezzature per una migliore realizzazione degli interventi di cui alla presente legge. L'Ente cura la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e delle attrezzature.

Art. 35.
(Personale)

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dall'Ente per il diritto allo studio universitario e' equiparato a quello del personale di ruolo della Regione.
2. Ai posti di ruolo si accede mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami secondo le modalita' e le condizioni previste per l'accesso ai ruoli regionali. I concorsi sono indetti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Attraverso idonee intese si realizzano momenti di mobilita' tra l'Ente e la Regione.

Art. 36.
(Norme transitorie e finali)

1. Il personale in servizio presso il Comune di Torino addetto ai servizi relativi al diritto allo studio universitario, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, su domanda e previo parere favorevole del Comune di Torino, e' assegnato dalla Giunta regionale all'Ente, con attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico previsto dalle leggi regionali in materia.
2. Fino al completamento della pianta organica, compatibilmente con corrispondenza di mansioni e previa idonea selezione potra' on le procedure di cui al comma precedente, essere assegnato all'Ente, anche il personale gia' dipendente delle Opere Universitarie di Torino e, attualmente, assegnato a servizi diversi da quelli relativi al diritto allo studio universitario presso il Comune di Torino.

Art. 37.
(Scioglimento dell'Opera Universitaria dell' I.S.E.F. di Torino)

1. L'Opera Universitaria dell' I.S.E.F. di Torino e' sciolta dal .....
2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Opera resta in carica fino alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
3. L'Ente assicura la continuita' dei rapporti attivi e passivi sorti in base alle disposizioni vigenti all'atto della soppressione dell'Opera Universitaria.
4. La Regione succede nella proprieta' dei beni mobili ed immobili dell'Opera e li assegna in comodato all'Ente.
5. Il personale in servizio presso l'Opera e' assegnato all'Ente.

Art. 38.
(Abrogazione)

1. E' abrogata la L.R. 17/12/1980 n. 84.