Disegno di legge regionale, n. 5059.
Diritto allo studio universitario. 1. La Regione, al fine di concorrere all'attuazione degli artt.
3 e 34 della Costituzione, in applicazione degli artt. 42 e 44
del D.P.R. 24.7.77 n. 616, della legge 22/12/79 n. 642 e in
conformita' dell'art. 4 dello Statuto regionale disciplina, con la
presente legge, la materia del diritto allo studio nell'ambito
universitario. 1. La presente legge disciplina l'attuazione del diritto allo
studio nell'ambito univrsitario, al fine di favorire l'accesso
agli studi universitari, facilitare la frequenza degli studenti
ai corsi di livello universitario e post-universitario e
consentire la prosecuzione degli studi agli studenti capaci e
meritevoli ancorche' privi di mezzi. 1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti
agli studenti iscritti a corsi di laurea o di diploma di cui
all'art. 20 del R.D. 31.8.1933 n. 1592 e successive modificazioni
e integrazioni, comprese le Scuole Dirette a Fini Speciali anche
a carattere post-universitario, nonche' corsi e scuole a carattere
post-universitarie. 1. E' istituito sul territorio della Regione l'Ente regionale
per il diritto allo studio universitario dotato, a norma
dell'art. 72 dello Statuto della Regione, di autonomia funzionale
e organizzativa e di personalita' giuridica di diritto pubblico,
con il compito di realizzare in collaborazione con gli Atenei,
gli Istituti di Istruzione Superiore, le Accademie e gli Enti
Locali, gli interventi per il diritto allo studio universitario. 1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2,
l'Ente attua i seguenti interventi: 1. L'assegnazione di servizi avviene in base ai combinati
criteri del merito e della continuita' scolastica, con privilegio
nei riguardi dei soggetti di disagiate condizioni economiche. 1. L'assegno di studio viene attribuito per concorso,
limitatamente al primo corso di laurea o diploma universitario,
ed una sola volta per l'anno in corso. 1. Le borse di studio sono attribuite per concorso a favore di
studenti che, pur trovandosi in condizioni disagiate, non abbiano
potuto beneficiare dell'assegno di studio. 1. Possono essere concessi prestiti d'onore a tasso agevolato
attraverso convenzioni con istituti bancari, avendo riguardo al
merito e alle condizioni economiche degli aspiranti, secondo le
determinazioni del Consiglio di Amministrazione. 1. Il servizio di mensa puo' essere gestito direttamente
dall'Ente oppure indirettamente mediante appalti o convenzioni. 1. Il servizio abitativo e' organizzato al fine di consentire la
frequenza degli studenti fuori sede. 1. Il servizio di orientamento professionale ha lo scopo di
indirizzare gli studenti, compresi quelli che frequentano
l'ultima classe delle scuole secondarie superiori, nella scelta
degli studi, in relazione alle loro aspirazioni culturali e
professionali ed alle possibilita' di occupazione. 1. Il servizio editoriale e librario favorisce in collaborazione
con gli Atenei, nel rispetto della pluralita' degli orientamenti
culturali, la produzione e la diffusione, senza fini di lucro, di
materiale librario e di ogni altro tipo di strumento e sussidio
didattico destinato ad uso universitario. 1. L'Ente sostiene e favorisce le iniziative promosse dalle
associazioni culturali e sportive studentesche. 1. Per gli studenti portatori di handicap l'Ente prevede
specifici interventi, sia individuali che collettivi. 1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente puo' decidere la
revoca del diritto all'utilizzazione dei servizi di cui alla
presente legge, o di parte di essi, per gli utenti che siano
incorsi in gravi sanzioni disciplinari. 1. Sono organi dell'Ente: 1. Il Consiglio di Amministrazione e' nominato, dalla Giunta
regionale ed e' composto da: 1. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione: 1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria
almeno una volta ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo
ritenga necessario o, in via straordinaria, quando ne sia fatta
richiesta da almeno 1/4 dei Consiglieri o dal Presidente del
Collegio dei Revisori dei Conti. 1. In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi e
ripetute violazioni di disposizioni normative, di prescrizioni
programmatiche o di direttive, con decreto del Presidente della
Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, sentita
la competente Commissione consiliare, il Consiglio di
Amministrazione dell'Ente e' sciolto ed e' nominato un Commissario
per la gestione dell'Ente e per la ricomposizione del nuovo
Consiglio entro tre mesi dallo scioglimento. 1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente; presiede
il Consiglio di Amministrazione e da' esecuzione alle delibere del
Consiglio. 1. Il Collegio dei Revisori e' composto da tre membri effettivi e
due supplenti eletti dal Consiglio regionale con separate
votazioni e con voto limitato a un solo candidato. 1. Fino all'entrata in vigore della legge generale in materia di
indennita' di carica, compensi, rimborsi, spese e gettoni di
presenza a favore degli Amministratori e Revisori dei Conti sono
attribuiti le indennita' e i compensi di seguito indicati: 1. Il Direttore dell'Ente e' nominato dal Consiglio di
Amministrazione. 1. Il Consiglio regionale approva, entro il mese di aprile di
ogni anno, su proposta della Giunta regionale e, previo parere
del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, il programma degli
interventi per il diritto allo studio universitario. 1. La Giunta regionale: 1. Sono assoggettate all'approvazione della Giunta regionale,
che provvede entro 40 giorni dal ricevimento, tutte le
deliberazioni dell'Ente, in particolare: 1. La Giunta regionale esercita la vigilanza
sull'Amministrazione dell'Ente, ai sensi dell'art. 72 dello
Statuto. 1. Costituiscono entrate dell'Ente: 1. L'ammontare della tassa di abilitazione all'esercizio
professionale ed i contributi di cui agli artt. 2 e 4 della L.
18.12.51, n. 1551, le modalita' di accertamento e di pagamento
sono regolate dalla L.R. 11/1/1984 n. 1 e successive
modificazioni. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge,
valutati, per l'anno finanziario 1991 in L. 19.000.000.000, si
provvede, mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di
competenza e di cassa, dello stanziamento di cui ai capitoli
11960 e 11970 dello stato di previsione del bilancio per l'anno
finanziario 1991, e mediante l'istituzione nello stato di
previsione medesimi di apposito capitolo con la seguente
denominazione "Contributi all'Ente per il diritto allo studio
universitario per l'esercizio delle funzioni in materia di
diritto allo studio universitario" e con lo stanziamento di L.
19.000.000.000 in termini di competenza e di cassa. 1. Ai sensi della L. 19/5/1976, n. 335 e della L.R. 29/12/1981,
n. 55, si applicano all'Ente le norme in materia di bilancio e di
contabilita' della Regione Piemonte. 1. I beni di cui il Comune di Torino ha avuto la disponibilita'
in sede di delega a norma della L.R. 17/12/1980, n. 84, sono
trasferiti all'Ente e ne costituiscono il patrimonio. La Giunta
regionale, ove ne ravvisi l'opportunita', puo' concedere in
comodato all'Ente altri beni immobili ed attrezzature per una
migliore realizzazione degli interventi di cui alla presente
legge. L'Ente cura la manutenzione ordinaria e straordinaria dei
beni immobili e delle attrezzature. 1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale
dipendente dall'Ente per il diritto allo studio universitario e'
equiparato a quello del personale di ruolo della Regione. 1. Il personale in servizio presso il Comune di Torino addetto
ai servizi relativi al diritto allo studio universitario, al
momento dell'entrata in vigore della presente legge, su domanda e
previo parere favorevole del Comune di Torino, e' assegnato dalla
Giunta regionale all'Ente, con attribuzione dello stato giuridico
e del trattamento economico previsto dalle leggi regionali in
materia. 1. L'Opera Universitaria dell' I.S.E.F. di Torino e' sciolta dal
..... 1. E' abrogata la L.R. 17/12/1980 n. 84.
(Oggetto)
(Finalita')
2. L'attuazione del diritto allo studio avviene in conformita'
degli obiettivi posti dalla programmazione nazionale e regionale
e dei relativi strumenti attuativi.
3. La Regione, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e
degli indirizzi culturali, collabora con gli Atenei, gli Istituti
d'Istruzione Superiore ( I.S.E.F. ), l'Accademia delle Belle
Arti, per la realizzazione delle finalita' di cui alla presente
legge.
4. Al fine di perseguire una politica unitaria e programmata del
diritto allo studio, la Regione opera per realizzare un sistema
organico di strutture, attivita' e servizi integrati con quelli
esistenti o da realizzare sul territorio.
(Destinatari)
2. E' garantita parita' di trattamento a tutti gli studenti
indipendentemente dalla Regione di provenienza.
3. Gli studenti di nazionalita' straniera possono fruire dei
servizi e delle provvidenze previste dalla presente legge,
qualora esistano trattati o accordi internazionali di reciprocita'
tra Repubblica Italiana e i Paesi di provenienza.
(Ente regionale per il diritto allo studio
universitario)
2. L'Ente ha sede a Torino e ad esso fanno capo anche gli
interventi da realizzarsi in altre citta' della regione sedi di
decentramento universitario.
(Tipologia degli interventi)
a) erogazione di assegni e borse di studio in servizi e denaro;
b) prestiti d'onore;
c) servizi di mensa;
d) servizi abitativi;
e) servizi di orientamento agli studi e di informazione sugli
sbocchi professionali;
f) servizi editoriali e librari;
g) servizi culturali, ricreativi, turistici e sportivi;
h) ogni altra forma di intervento utile ad attuare il diritto
allo studio universitario.
2. I benefici ed i servizi di cui ai punti a), b) e d) vengono
assegnati per concorso.
3. I servizi di cui ai punti c) e d) vengono, di norma, erogati
a prezzi differenziati in base a fasce di reddito.
(Criteri per la fruzione dei servizi)
2. I criteri per la determinazione del merito e della
continuita' scolastica sono fissati dalla Giunta regionale su
parere conforme della competente Commissione consiliare.
(Assegno di studio)
2. Possono partecipare al concorso gli studenti che appartengono
a famiglie il cui reddito pro-capite rientri nei limiti fissati
dalla Giunta regionale, secondo quanto indicato nel secondo comma
del precedente articolo.
3. Chi conserva i requisiti di merito e di reddito indicati nel
bando puo' avere a domanda la conferma dell'assegno fino
all'ultimo anno in corso.
4. La Giunta regionale, su conforme parere della competente
Commissione consiliare, determina:
a) i criteri generali relativi ai bandi di concorso;
b) l'ammontare dell'assegno di studio in misura differenziata
per studenti in sede e fuori sede.
5. Gli assegni e le borse di studio di cui alla presente legge
non sono cumulabili con analoghi benefici di altre istituzioni
pubbliche o private, ferma restando la facolta' di opzione da
parte degli interessati.
(Borse di studio)
(Prestiti d'onore)
(Servizio di mensa)
2. Il servizio di mensa deve essere organizzato in modo da
realizzare una razionale diffusione delle strutture sul
territorio, prevedendo anche una pluralita' di forme di
ristorazione, e regolamentato in modo da consentire forme di
controllo da parte degli utenti.
3. L'Ente regolamenta le modalita' di utilizzazione del servizio
di mensa e di controllo dell'accesso, nonche' l'eventuale forma
di autotutela da parte dei fruitori.
(Servizi abitativi)
2. Al servizio abitativo si accede per concorso.
3. Lo studente assegnatario dell'alloggio e' tenuto al pagamento
di una retta, il cui importo viene fissato annualmente. Per gli
studenti beneficiari di assegno di studio la retta e' detratta
dall'assegno.
4. Ove la domanda di servizi abitativi superi la disponibilita'
degli alloggi gestiti dall'Ente, questo puo' assegnare contributi
per l'abbattimento del canone di locazione.
5. L'Ente puo' stipulare convenzioni con enti pubblici o privati
che offrano un servizio abitativo agli studenti universitari.
6. Sulla base di apposite convenzioni con le Universita', le
strutture abitative possono essere messe a disposizione di
studenti e docenti di altre Universita'.
(Servizio di orientamento)
2. A tal fine, attraverso opportune forme di collaborazione con
le Universita', gli organismi scolastici interessati, i
competenti servizi della Regione e degli Enti locali, le
associazioni produttive e sindacali, vengono promossi studi,
ricerche, rilevazioni statistiche e viene diffuso ogni elemento
di conoscenza utile ai fini dell'orientamento professionale e
degli sbocchi occupazionali.
3. Sono altresi' promosse iniziative di studio, ricerca,
convegni, seminari ed ogni altra attivita' ritenuta attinente al
perseguimento delle finalita' del presente articolo, compresa la
formazione e la partecipazione degli studenti ad esperienze di
studio-lavoro e a tirocini guidati.
(Servizio editoriale e librario)
(Servizi culturali, ricreativi, turistici e
sportivi)
2. L'Ente stipula convenzioni per l'accesso degli studenti agli
impianti sportivi ed alle strutture culturali, quali biblioteche
e teatri dei Comuni e di altri Enti.
(Interventi a favore degli studenti portatori di
handicap)
2. Tali interventi possono essere attuati attraverso
l'erogazione diretta del servizio stesso o sotto forma di
concorso finanziario.
(Esclusione dall'utilizzazione dei servizi)
2. La revoca e' immediata e permane fino al termine degli studi
qualora all'utente sia stata applicata l'esclusione temporanea
dall'Universita' con conseguente perdita della sessione d'esame.
(Organi dell'Ente)
a) il Consiglio di Amministrazione
b) il Presidente;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti.
(Composizione del Consiglio di Amministrazione)
a) 6 rappresentanti degli studenti, 3 dell'Universita', 2 del
Politecnico, 1 dell' I.S.E.F. , che siano in corso di laurea,
eletti dagli studenti;
b) 6 rappresentanti dei docenti, 3 dell'Universita', 2 del
Politecnico, 1 dell' I.S.E.F. , eletti dai docenti;
c) 3 rappresentanti della Regione, di cui 1 della minoranza,
designati dal Consiglio regionale;
d) 1 rappresentante per ciascun Comune sede di attivita'
universitaria, designati dal Consiglio del rispettivo Comune.
2. Partecipa alle riunioni, con voto consultivo, il Direttore
dell'Ente che svolge anche funzioni di Segretario del Consiglio
di Amministrazione.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in
carica 5 anni, salvo che la componente studentesca che viene
rinnovata ogni due anni contestualmente al rinnovo dei Consigli
di Facolta': decadono in ogni caso al termine del mandato
dell'organismo che li ha eletti. I membri possono essere
confermati per una volta.
4. Alla scadenza i membri del Consiglio di Amministrazione
rimangono in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio; la
proroga dei poteri concerne l'ordinaria e la straordinaria
amministrazione.
5. In caso di dimissioni o decadenza, per qualunque causa i
componenti del Consiglio saranno sostituiti con atto
dell'organismo od ente di cui erano espressione.
(Competenze del Consiglio di Amministrazione)
a) l'elezione nel proprio seno, a scrutinio segreto, del
Presidente, scelto tra i rappresentanti della Regione;
b) l'elezione nel proprio seno a scrutinio segreto, del Vice
Presidente, scelto tra i rappresentanti dei docenti;
c) deliberare lo Statuto dell'Ente e le sue modifiche;
d) la nomina del Direttore;
e) l'adozione del bilancio di previsione e le relative
variazioni, e il rendiconto con le modalita' previste dal
successivo art. 23;
f) i programmi e i piani di attivita' annuali e pluriennali
secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione;
g) i regolamenti dei servizi e la nomina delle Commissioni;
h) l'organizzazione amministrativa e la pianta organica del
personale da trasmettere alla Giunta regionale che li propone,
con proprio d.d.l., al Consiglio regionale;
i) le convenzioni con gli Istituti di credito, Enti, Societa'
Cooperative e privati;
l) i bandi di concorso relativi a provvidenze e servizi;
m) le deliberazioni relative all'iscrizione e la cancellazione
di ipoteche da trasmettere alla Giunta regionale;
n) ogni altro atto interessante l'attivita' dell'Ente.
2. Gli atti di cui alla lettera n) possono essere delegati al
Presidente.
(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)
2. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di
almeno la meta' piu' uno dei componenti e le deliberazioni sono
assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parita' e'
determinante, ai fini della deliberazione, il voto del
presidente.
3. Le convocazioni del Consiglio, contenenti comunque l'ordine
del giorno, devono essere effettuate per iscritto almeno una
settimana utile prima della riunione e, in caso di urgenza, con
24 ore di preavviso.
4. I componenti del Consiglio non possono prendere parte alla
seduta in cui si tratti di questioni che li riguardano
personalmente o che riguardino loro parenti ed affini entro il
quarto grado.
5. Il Consiglio, in relazione alle materie trattate, puo'
invitare alle riunioni funzionari dell'Ente ed esperti per
fornire i chiarimenti necessari. In tal caso, il presidente
sospende la seduta.
6. Gli atti del Consiglio dell'Ente sono normalmente pubblici.
(Scioglimento del Consiglio di Amministrazione)
(Il Presidente)
2. In caso d'urgenza, ove non sia possibile convocare il
Consiglio adotta, sentito il Direttore, i provvedimenti di
competenza del Consiglio stesso, eccezione fatta per gli atti a
contenuto generale, sottoponendoli a ratifica in occasione della
prima adunanza consiliare.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne
esercita le funzioni il Vice Presidente.
(Collegio dei Revisori dei Conti)
2. Il Presidente viene eletto nell'ambito dei tre componenti
cosi' esprssi dal Consiglio.
3. Gli altri due componenti, di cui un membro effettivo ed uno
supplente, saranno scelti tra gli iscritti nei ruoli dei Revisori
Ufficiali dei Conti.
4. Il Presidente e' eletto dai membri effettivi del Collegio.
5. I Revisori rimangono in carica per la stessa durata del
Consiglio di Amministrazione e possono essere riconfermati una
volta.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti:
a) esamina i bilanci ed i rendiconti dell'Ente e predispone la
relazione che li accompagna e vigila sulla regolarita'
dell'Amministrazione;
b) controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente;
c) trasmette annualmente al Presidente della Giunta regionale
una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e
finanziaria dell'Ente a corredo del bilancio consuntivo.
(Indennita')
indennita' di carica
Presidente: L. 15.000.000 lordi annui;
compensi ai membri effettivi del Collegio dei Revisori
Presidente: L. 1.500.000 lordi annui;
Membri effettivi: L. 1.000.000 lordo annuo;
gettone di presenza
per ogni giornata di seduta valida L. 80.000 lorde.
2. E' previsto il rimborso di eventuali spese di viaggio.
(Direttore dell'Ente)
2. L'incarico di Direttore e' affidato per un periodo massimo di
5 anni e puo' essere rinnovato.
3. Il Direttore, di livello equiparabile al X regionale, qualora
ne abbia i requisiti, puo' essere scelto all'interno del
personale di ruolo dell'Ente (o della Regione) o all'esterno di
esso; in ogni caso deve essere in possesso di comprovati
requisiti tecnico-professionali.
4. Ove l'incarico di Direttore sia conferito a un dipendente
dell'Ente (o della Regione) gli spetta il trattamento giuridico
ed economico del Dirigente di 2 qualifica dirigenziale.
5. Ove tale incarico di Direttore sia conferito a persona non
dipendente dell'Ente (o della Regione) i rapporti fra il
Direttore e l'Ente sono regolati da apposito contratto o
convenzione.
6. Il compenso da corrispondere al Direttore in tale ipotesi e
ragguagliato al costo relativo alla retribuzione di un dipendente
regionale inquadrato nella 2 qualifica dirigenziale.
7. Il Direttore svolge le funzioni di Segretario del Consiglio
di Amministrazione e ne firma i verbali.
8. Firma altresi' ed e' responsabile della legittimita' degli
atti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente. Gli atti
che comportano impegni di spesa portano la firma congiunta del
Direttore e del Funzionario eventualmente preposto alla
ragioneria che ne risponde in solido.
9. Predispone gli atti per la formulazione del bilancio
preventivo e del conto consuntivo.
10. Il Direttore dirige il personale e sovrintende al buon
funzionamento degli uffici e dei servizi coordinandolo anche
mediante periodiche riunioni dei rispettivi responsabili ed
esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti
dell'Ente.
11. L'incarico al Direttore puo' essere revocato dal Consiglio
di Amministrazione con motivato provvedimento per gravi
violazioni o inadempimenti dei compiti assegnatigli.
(Programmazione regionale)
2. Il programma regionale si conforma agli obiettivi, agli
indirizzi ed alle priorita' della programmazione nazionale dello
sviluppo universitario nonche' agli indirizzi ed alle finalita'
del Piano regionale di Sviluppo.
3. Il programma fissa:
a) la pianta organica dell'Ente ed il suo aggiornamento;
b) gli obiettivi e le priorita' degli interventi da realizzare;
c) l'ammontare dei relativi finanziamenti.
4. La Giunta regionale presentera', ogni anno, al Consiglio
regionale una relazione dalla quale risulti :
a) la verifica dei risultati conseguiti nell'attuazione del
programma precedente e la proposta per i necessari aggiustamenti;
b) gli obiettivi, gli indirizzi e le priorita' degli interventi
da realizzare, sia a carattere strutturale che attinenti alla
gestione ordinaria dell'Ente;
c) ogni elemento atto a valutare l'efficacia della presente
legge.
(Attribuzione della Giunta regionale)
a) impartisce le direttive per l'organizzazione e la gestione
degli interventi da parte dell'Ente, coordinandone l'attivita'
con i servizi del diritto allo studio nella scuola secondaria e
delle altre istituzioni culturali;
b) promuove ed effettua ricerche e indagini tecnico-scientifiche
intese ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari per il
conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e per
la programmazione dei relativi interventi;
c) realizza un sistema informativo e statistico di settore,
utilizzando direttamente o tramite l'Ente i dati forniti dagli
Atenei; assicura l'omogeneita' della raccolta e del trattamento
dei dati stessi; raccoglie e gestisce i dati di interesse
regionale ed elabora analisi specifiche, facendone fruire l'Ente
e gli Atenei ed assume le conseguenti iniziative di orientamento
professionale;
d) fissa i criteri di cui al precedente art. 6, 2. comma, ivi
compresi quelli relativi alla formazione delle graduatorie per la
fruizione dei servizi di cui al precedente art. 5;
e) fissa gli importi degli assegni di studio sia in misura
intera, che ridotta, nonche' l'importo delle borse di studio;
f) individua il numero delle fascie di reddito di cui all'art. 5
della presente legge e l'entita' del reddito per la relativa
fascia di appartenenza per l'utilizzo delle mense e delle
strutture abitative universitarie.
(Controllo sull'attivita')
a) quelle riguardanti lo Statuto e i regolamenti inerenti al
funzionamento dei servizi;
b) quelle riguardanti le tariffe dei servizi.
2. Nei casi di comprovata e motivata urgenza il Consiglio di
Amministrazione puo' dichiarare le proprie deliberazioni
immediatamente esecutive.
3. Tali deliberazioni sono immediatamente efficaci e sono
inviate entro 3 giorni dalla loro adozione alla Giunta regionale
che puo' annullarle entro 10 giorni dalla data di ricevimento.
4. La procedura di cui al precedente comma e' obbligatoria per la
ratifica dei provvedimenti adottati dal Presidente in via di
urgenza.
5. Sono sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale le
deliberazioni concernenti le modifiche della pianta organica: i
bilanci di previsione e i conti consuntivi.
(Vigilanza)
2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza il Presidente della
Giunta regionale, sentita la medesima, puo':
a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento
dell'Ente;
b) provvedere, previa diffida agli Organi dell'Ente e sentita la
Commissione consiliare competente, al compimento di atti resi
obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, quando gli
amministratori ne rifiutino o ritardino l'adeguamento;
c) sciogliere il Consiglio di Amministrazione, sulla base di
conforme deliberazione della Giunta regionale, per gravi
violazioni di leggi e regolamenti, per persistenti inadempienze
su atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi
componenti, per persistente inattivita' o per attivita' tali da
compromettere il buon funzionamento dell'Ente.
3. Con la procedura di cui sopra il Presidente della Giunta
regionale puo' nominare un Commissario straordinario per un
periodo non superiore a 6 mesi.
(Mezzi finanziari)
a) contributo annuo della Regione, il cui importo e' definito
dalla legge di approvazione del bilancio regionale;
b) contributi da parte di altri Enti Locali;
c) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali
nonche' delle entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;
d) donazioni, eredita' e legati.
(Tasse e contributi)
(Finanziamenti)
2. Le spese, per gli anni finanziari 1992 e seguenti, saranno
stabilite con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di
bilancio.
(Bilanci e norme contabili)
2. Al bilancio e' allegato il programma di attivita' di cui al
punto 6 art. 19 della presente legge.
3. L'esercizio finanziario dell'Ente coincide con l'anno solare.
4. Il bilancio di previsione, predisposto secondo le norme di
contabilita' regionale, e' adottato dal Consiglio di
Amministrazione ed e' presentato a cura del Presidente della
Giunta regionale, nei termini e con le modalita' di cui all'art.
46 della L.R. 29/12/1981, n. 55, per essere approvato con la
legge di approvazione del bilancio della Regione.
5. Il rendicontodell'Ente, predisposto con le modalita' di cui
all'art. 46 della L.R. 29/12/1981, n. 55, per essere approvato
con la legge di approvazione del bilancio della Regione.
6. Il rendiconto dell'Ente, predisposto con le modalita' di cui
agli artt. 71 e 72 della L.R. 29/12/1981, n. 55 e' approvato dal
Consiglio di Amministrazione.
7. Il rendiconto viene esaminato dal Collegio dei Revisori e,
corredato dalla relazione del Collegio stesso, e' presentato alla
Giunta regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 77
della L.R. 29/12/1981, n. 55, con le modalita' ivi stabilite, per
essere approvato con legge regionale.
(Beni)
(Personale)
2. Ai posti di ruolo si accede mediante pubblico concorso per
esami o per titoli ed esami secondo le modalita' e le condizioni
previste per l'accesso ai ruoli regionali. I concorsi sono
indetti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Attraverso idonee intese si realizzano momenti di mobilita'
tra l'Ente e la Regione.
(Norme transitorie e finali)
2. Fino al completamento della pianta organica, compatibilmente
con corrispondenza di mansioni e previa idonea selezione potra'
on le procedure di cui al comma precedente, essere assegnato
all'Ente, anche il personale gia' dipendente delle Opere
Universitarie di Torino e, attualmente, assegnato a servizi
diversi da quelli relativi al diritto allo studio universitario
presso il Comune di Torino.
(Scioglimento dell'Opera Universitaria
dell' I.S.E.F. di Torino)
2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Opera resta in carica
fino alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
3. L'Ente assicura la continuita' dei rapporti attivi e passivi
sorti in base alle disposizioni vigenti all'atto della
soppressione dell'Opera Universitaria.
4. La Regione succede nella proprieta' dei beni mobili ed
immobili dell'Opera e li assegna in comodato all'Ente.
5. Il personale in servizio presso l'Opera e' assegnato
all'Ente.
(Abrogazione)