Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 24 febbraio 1992, n. 11.

Sostituzione dell'art. 2, 3° comma, legge regionale 12 marzo 1990, n. 9, di modifica alla L.R. 6 luglio 1987, n. 38, recante: 'Norme per la tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane e disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato '.

(B.U. 4 marzo 1992, n. 10)

Art. 1, 2

Art. 1.

1. L'art. 2, 3° comma della legge regionale 12 marzo 1990, n. 9, e' abrogato e sostituito dal seguente:
"3. Ad avvenuta elezione del Presidente della Commissione regionale per l'Artigianato, la Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua la data utile per lo svolgimento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'Artigianato, da tenersi entro e non oltre il 31 dicembre 1994, e dispone l'avvio delle procedure per l'espletamento delle elezioni stesse".

Art. 2.

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.