Disegno di legge regionale, n. 5178.
Sostituzione dell'art. 2, 3. comma, legge regionale 12 marzo 199O n.
9, di modifica alla L.R. 6 luglio 1987 n. 38, recante: Norme per la
tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane e disciplina
degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato. 1. L'art. 2, 3. comma della legge regionale 12 marzo 199O, n. 9 e'
abrogato e sostituito dal seguente: 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127
della Costituzione e 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
2. "Ad avvenuta elezione del Presidente della Commissione regionale
per l'Artigianato, la Giunta regionale, con apposito provvedimento,
individua la data utile per lo svolgimento delle elezioni degli
imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per
l'Artigianato, da tenersi entro e non oltre il 3O giugno 1996, e
dispone l'avvio delle procedure per l'espletamento delle elezioni
stesse".