Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5178.

Sostituzione dell'art. 2, 3. comma, legge regionale 12 marzo 199O n. 9, di modifica alla L.R. 6 luglio 1987 n. 38, recante: Norme per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane e disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato.

Art. 1, 2

Art. 1.

1. L'art. 2, 3. comma della legge regionale 12 marzo 199O, n. 9 e' abrogato e sostituito dal seguente:
2. "Ad avvenuta elezione del Presidente della Commissione regionale per l'Artigianato, la Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua la data utile per lo svolgimento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'Artigianato, da tenersi entro e non oltre il 3O giugno 1996, e dispone l'avvio delle procedure per l'espletamento delle elezioni stesse".

Art. 2.

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.