Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 23 gennaio 1992, n. 8.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 1992.

(B.U. 29 gennaio 1992, n. 5)

Art. 1, 2

Art. 1.

1. La Giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto ed ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 "Norme di contabilita' regionale", ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e non oltre il 30 aprile 1992, limitatamente ad un dodicesimo per mese per le spese una tantum in conto capitale per investimenti, con l'esclusione dei capitoli n. 23600 e n. 23760, e per le spese correnti operative, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1992, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, compresa la nota di variazione, e le norme contenute nel disegno di legge n. 222 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992", presentato dalla Giunta regionale in data 17 dicembre 1991 e redatto in applicazione dell'articolo 4 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 41.
2. Quanto previsto dal comma 1 ha effetto anche per gli Enti dipendenti dalla Regione, il cui bilancio deve essere approvato con la legge di approvazione del bilancio regionale.

Art. 2.

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.