Disegno di legge regionale, n. 5221.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno finanziario
1992. 1. La Giunta Regionale e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 79
dello Statuto ed ai sensi del'articolo 36 della legge regionale
29 dicembre 1981, n. 55 "Norme di contabilita' regionale", ad
esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in
vigore della relativa legge e non oltre il 30 aprile 1992, il
bilancio della Regione per l'anno finanziario 1992, secondo gli
stati di previsione dell'entrata e della spesa e le norme
contenute nel D.D.L. n. 222 "Bilancio di previsione per l'anno
finanziario 1992", redatto in applicazione dell'articolo 4 della
L.R. 41/91. 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi
dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte.
2. Quanto previsto dal precedente comma 1 ha effetto anche gli
Enti dipendenti dalla Regione, ed il cui bilancio deve essere
approvato con la legge di approvazione del bilancio regionale.
(Urgenza)