Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5221.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 1992.

Art. 1, 2

Art. 1.

1. La Giunta Regionale e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto ed ai sensi del'articolo 36 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 "Norme di contabilita' regionale", ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e non oltre il 30 aprile 1992, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1992, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e le norme contenute nel D.D.L. n. 222 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992", redatto in applicazione dell'articolo 4 della L.R. 41/91.
2. Quanto previsto dal precedente comma 1 ha effetto anche gli Enti dipendenti dalla Regione, ed il cui bilancio deve essere approvato con la legge di approvazione del bilancio regionale.

Art. 2.
(Urgenza)

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.