Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 27 dicembre 1991, n. 68.

Modifica degli artt. 4 e 5 della L.R. 25 agosto 1987, n. 41 'Interventi nei confronti di associazioni ed Enti, a struttura associativa, finalizzati al sostegno delle attivita' svolte a favore dei cittadini disabili '.

(B.U. 28 dicembre 1991, suppl. al n. 52)

Art. 1, 2

Art. 1.
(Procedure per la richiesta di contributo)

Il comma 2, punto d), dell'articolo 4 della L.R. 25 agosto 1987, n. 41 e' dosi' modificato:
"Art. 4. Procedure per la richiesta di contributo
d) dichiarazione attestante il numero e l'ubicazione delle sedi sul territorio regionale, il numero dei soci disabili che hanno provveduto al pagamento della quota associativa per l'anno antecedente a quello della presentazione della richiesta di contributo;".

Art. 2.
(criteri di ripartizione dei contributi)

L'articolo 5 della L.R. n. 41/87 e' cosi' modificato:
"Art. 5. criteri di ripartizione dei contributi.
1. I contributi vengono assegnati annualmente dalla Giunta regionale agli enti o associazioni iscritte all'Albo di cui all'articolo 3, sulla base dei seguenti criteri:
a) una quota del 35 per cento in misura uguale per tutti gli enti ed associazioni iscritti;
b) una quota del 35 per cento in proporzione al numero dei soci disabili residenti in Piemonte;
d) una quota del 30 per cento sulla base del programma previsionale di attivita' previsto all'articolo 4.
2. La quota di cui alla lettera d) e' erogata in unica soluzione previa produzione degli atti attestanti l'effettiva realizzazione del programma.
3. Qualora si rilevino notevoli difficolta' attuative rispetto agli scopi ed alle finalita' prospettate nella istanza di concessione di contributo, la Giunta regionale puo' autorizzare la variazione del programma di attivita'.
4. La Giunta regionale riferisde annualmente alla competente Commissione consiliare in merito all'erogazione dei contributi e sulle attivita' svolte dagli enti ed associazioni di cui alla presente legge".